Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Comunicazione ai creditori ex art. 205 CCII

  • Sebastiano Zingaro

    Andria (BT)
    28/09/2026 09:20

    Comunicazione ai creditori ex art. 205 CCII

    Buongiorno, all'esito della verifica dei crediti delle tardive la comunicazione ex art. 205 va fatta solo ai creditori tardivi o anche ai tempestivi? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/09/2026 12:21

      RE: Comunicazione ai creditori ex art. 205 CCII

      Per risolvere la questione proposta è opportuno fare un passo indietro ed esaminare a chi va comunicata la fissazione dell'udienza per l'esame delle domande tardive.
      In proposito la legge fallimentare era poco chiara in quanto il secondo comma dell'art. 101 l. fall. , dopo la previsione che "il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza", stabilisce che "il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza" in cui le relative domande saranno contestualmente esaminate dal giudice delegato. Il fatto che la norma preveda che l'avviso della data dell'udienza per l'esame delle tardive vada fatto solo a "coloro che hanno presentato la domanda", unito al fatto che non è più previsto un termine di riserva per la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, che deve essere contestuale alla chiusura della verifica, aveva indotto gli interpreti a pensare che il legislatore avesse in mente che il giudice delegato fissasse le udienze per l'esame delle tardive al momento della chiusura dell'ultima udienza di verifica delle domande tempestive, e che, quindi, questo calendario delle future udienze fosse trasmesso a tutti i creditori unitamente allo stato passivo, per cui la comunicazione andava fatta ai soli creditori tardivi; diversamente, poiché la concorsualizzazione è basata sul contraddittorio incrociato tra tutti creditori, la norma avrebbe richiesto la comunicazione delle udienze non soltanto ai creditori tardivi ma a tutti i creditori, compresi quelli già ammessi.
      Il nuovo Codice ha risolto queste problematiche in quanto il secondo comma dell'art. 208 precisa che "quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza". Ossia il giudice non deve più predisporre preventivamente per l'esame delle domande tardive un calendario delle udienze, una ogni quattro mesi salvo urgenze, ma fissa le udienze solo quando vengono presentate domande tardive e coerentemente il curatore deve dare avviso della data dell'udienza non soltanto a coloro che hanno presentato la domanda tardiva ma "a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo".
      Questo nuovo meccanismo è molto più coerente in quanto, da un lato, adegua la fissazione delle udienze per l'esame delle tardive alle effettive esigenze legate alla presenza di domande di questo tipo, dall'altro, supera la presunzione di conoscenza da parte dei creditori già ammessi delle udienze fissate per l'esame delle tardive (peraltro risulta che raramente i giudici delegati provvedano alla fissazione di un calendario di udienze) per ancorarla alla effettiva comunicazione della fissazione delle stesse, salvaguardando in tal modo l'effettivo svolgimento del contraddittorio tra tutti i creditori, compresi quelli già ammessi al passivo che dalla nuova ammissione della domanda tardiva potrebbero anche essere danneggiati. La verifica dello stato passivo è, infatti, un procedimento di natura contenziosa, che instaura un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i creditori partecipanti, il cui interesse è di conoscere sia l'esito della propria domanda, che di quelle dei concorrenti.
      Questa esigenza del contraddittorio salvaguardata all'atto della verifica permane anche dopo la chiusura dello stato nel senso che deve essere permesso sia ai creditori tardivi di presentare opposizione allo stato passivo in caso di non accoglimento della domanda, ma anche ai precedenti creditori già ammessi ed eventualmente pregiudicato dall'ammissione di presentare domanda di impugnazione del credito ammesso ai sensi del comma 3 dell'art. 206. Questo spiega perché la disposizione di cui all'art. 205, secondo cui il curatore "immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda"; va letta nel senso che la trasmissione va effettuata a tutti i creditori che hanno presentato domanda di insinuazione, tempestiva o tardive (e non solo ai ricorrenti tardivi), per consentire le impugnazioni dello stato passivo.
      Zucchetti SG srl