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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
polizza CNP Vita riscatto curatore
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Andrea Giuliodori
Macerata09/05/2024 13:51polizza CNP Vita riscatto curatore
Buongiorno, sono curatore di una liquidazione giudiziale che tempo addietro aveva stipulato tre polizze che vedevano contraente e beneficiaria la società oggi in liquidazione giudiziale e assicurato il legale rappresentante.
La società (prima della apertura della procedura concorsuale) avrebbe potuto riscattare le polizze a suo piacimento o ottenerne il saldo al momento del decesso del proprio legale rappresentante.
Su tali basi le assicurazioni vengono (dalla Assicurazione) considerate "polizze vita" con "scopo indubbiamente "previdenziale" considerato che si prefiggono il fine di assicurare una figura "chiave" al proprio interno garantendosi - attraverso la stipula delle Polizze- un rientro economico determinato dalla perdita (decesso) di un determinato soggetto chiave, evento che avrebbe sicuramente degli impatti nell'organizzazione e nell'attività dell'Azienda contraente".
Sulla base della pronuncia della Cassazione a sezioni unite n. 8271/2008 la società Assicuratrice ritiene testualmente che "l'art. 1923 del Codice Civile prevede espressamente l'impignorabilità delle Polizze sulla vita genericamente, senza specificare quali caratteristiche queste debbano avere pertanto, in assenza di disposizioni normative più di dettaglio, si devono ricomprendere nel novero della tutela prevista dal Codice Civile anche le polizze unit linked (a contenuto misto finanziario/assicurativo); a tal proposito riteniamo opportuno richiamare una pertinente Ordinanza del Tribunale di Verona del 2019, resa proprio nell'ambito di un procedimento esecutivo (nel quale bisognava pronunciarsi sulla pignorabilità della Polizza), che cita "che per quanto attiene alla polizza vita la circostanza che le si possa attribuire la natura di prodotto finanziario non comporta che sia sottratta alla disciplina dell'art. 1923, comma 1, c.c."
Su tali presupposti la società di Assicurazione, oggi, non accetta alcuna richiesta di riscatto da parte della curatela né da parte del già legale rappresentante (che avrebbe indicato il conto della procedura per l'accredito delle somme da riscattarsi) anticipando che "le posizioni in argomento rimarranno in vigore fino a che il soggetto che possa identificarsi quale legittimato non ne eserciti il diritto di riscatto o, nel caso del verificarsi dell'evento di decesso dell'assicurato, possa qualificarsi come legittimo beneficiario".
"Qualora non abbia a verificarsi nessuna delle suddette ipotesi resta inteso che le somme rinvenienti dalle Polizze, una volta decorsi i termini previsti dalla normativa in vigore, verranno devolute al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze".
Il tutto con buona pace dei creditori concorsuali.
Avrei piacere di conoscere il Vs parere in merito,
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2024 09:06RE: polizza CNP Vita riscatto curatore
La tesi della Compagnia non ci sembra sostenibile per due motivi.
In primo luogo la giurisprudenza si è molto evoluta rispetto all'intervento delle Sezioni Unite n. 8271/2008 e, proprio recentemente la Cassazione (Cass. 12/02/2024, n.3785, attraverso un ragionamento elaborato e convincente, proprio muovendo dal significato della decisione delle sezioni unite, perviene alla conclusione che "In tema di formazione dell'attivo fallimentare, le polizze c.d. united linked, svolgendo una funzione esclusivamente finanziaria e speculativa, sono esentate dalla applicazione dei limiti di aggredibilità di cui all' art. 1923 c.c. , con la conseguenza che il valore di riscatto di tali polizze può essere acquisito all'attivo fallimentare su iniziativa del curatore". Per la verità il ragionamento della Corte, come detto è molto complesso e, nell'affrontare le obiezioni che muovevano le assicarizioni (che sono le medesime oggi prospettate nella fattispecie in esame) richiede (richiamando anche i precedenti Cass. n. 6061/2012 e Cass. n. 6319/2019), che "il giudice di merito deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato)…"; ed in questa valutazione diventa determinate capire se la prestazione a carico della compagnia è legata all'andamento di un fondo iche dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie, per cui le prestazioni per il decesso sono ancorate al valore che le quote avranno al momento dell'evento,
Nel caso la stessa compagnia considera le polizze in questione miste, per cui sembrerebbe che essa stessa escluda il carattere prettamente previdenziale delle polizze; ad ogni modo una verifica del genere di quella indicata è doverosa, per stabilire la via da seguire.
Al di là della natura previdenziale o meno delle polizze, nel caso vi è un ulteriore argomento a favore della curatela. Ossia il fatto che la impignorabilità di cui all'art. 1923 c.c. esclude che le polizze possano essere acquisite all'attivo fallimentare e chiesto il riscatto da parte del curatore, ma nel caso il riscatto è stato chiesto dalla stessa società in persona del legale rappresentante, che è anche il beneficiario, per cui non si vede a che titolo possa essere negato questo riscatto richiesto da parte dei soggetti interessati, senza violare le clausole contrattuali che lo prevedono.
Comunque qualora la compagnia faccia resistenza, non c'è altra via che agire in giudizio per far valere i propri diritti sia sotto il primo che il secondo aspetto.
Zucchetti Sg srl-
Marco Caponi
Monte San Pietrangeli (FM)22/07/2025 12:59RE: RE: polizza CNP Vita riscatto curatore
Buongiorno,
In merito alla questione, vorrei chiedere come è meglio procedere per il riscatto della polizza sulla base dell'ultimo punto della vostra analisi.
Il caso è simile a quello del quesito principale: la contraente e beneficiaria della "polizza vita" united linked è la società, l'assicurato era socio, amministratore e Rappresentante legale al momento della stipula.
Tuttavia, al momento della liquidazione giudiziale, la società era stata già messa in liquidazione volontaria ed il liquidatore e rappresentante legale era un altro soggetto. L'assicurato è rimasto come socio (non più amministratore).
Dalla documentazione che mi è stata data non sembrerebbe che tali modifiche siano state comunicate alla Compagnia.
Premesso che i profili finanziari sono evidenti e simili al caso trattato dalla sent. Cass. 3785/2024, considerato l'importo esiguo e l'inamovibilità della posizione della Compagnia Assicurativa (che è ancorata alla sent. Cass. 8271/2008), ritengo di non insistere sulla natura della polizza e di fare un ultimo tentativo inviando il modulo di richiesta di riscatto compilato e firmato.
Il mio quesito verte proprio su quest'ultimo aspetto: chi deve sottoscrivere il modulo in qualità di rappresentante legale della società Contraente? Il liquidatore (che però è un soggetto diverso rispetto a quello che ha sottoscritto inizialmente la polizza) o il Curatore (nominato con sentenza ed amministratore del patrimonio della società ai sensi del 128 co.1 CCII)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/07/2025 10:12RE: RE: RE: polizza CNP Vita riscatto curatore
Se per richiesta in via surrogatoria intende che la banca voglia subentrare nella posizione dei due lavoratori ai sensi dell'art. 115 comma 2 l. fall. o art. 230, comma 2 CCII, la domanda va respinta dal momento che i lavoratori non si sono insinuati per cui non è possibile ricorrere alle norme indicate che prevedono la sostituzione nella posizione di un soggetto già ammesso al passivo.
Se per insinuazione in via surrogatoria intende dire che la banca ha presentato una domanda di ammissione al passivo per far valere la cessione del credito da TFR dei due lavoratori, è improprio il termine di surrogatoria in quanto la banca fa valere un credito proprio che le è stato ceduto. In tal caso, che sembra quello più aderente alla realtà, deve verificare se vi è stata la cessione del quinto dello stipendio e del TFR e se è vero che il datore di lavoro, delegato al pagamento alla banca, non ha adempiuto a tale obbligo. Se tali riscontri sono positivi può ammettere la banca al passivo, con il privilegio che competeva ai dipendenti (se richiesto), per l'importo complessivo del credito ceduto e non pagato).
Zucchetti SG srl-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/07/2025 10:16RE: RE: RE: RE: polizza CNP Vita riscatto curatore
Ci scusi, è stata inserita una risposta relativa a domanda posta da altro utente.
La risposta alla sua domanda è la seguente:
Se ritiene che il riscatto sia acquisibile all'attivo della procedura, deve essere il curatore a chiederlo.
Zucchetti SG srl
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Marco Caponi
Monte San Pietrangeli (FM)25/07/2025 11:28RE: RE: RE: RE: RE: polizza CNP Vita riscatto curatore
Io ritengo che sia acquisibile all'attivo per i motivi che avete già esposto nella vostra prima risposta al quesito del collega (profili prevalentemente finanziari, di polizza assicurativa ha solo la denominazione).
Tuttavia la Compagnia non è dello stesso avviso e ha già rigettato le mie prime istanze di riscatto della polizza. Considerato l'importo esiguo, non ho i mezzi per insistere in tal senso, pertanto vorrei chiedere il riscatto come mero adempimento contrattuale, richiesto dalla Società Contraente, mediante gli appositi moduli messi a disposizione sul sito della Compagnia stessa.
In particolare, faccio riferimento alla vostra risposta che riporto di seguito e che condivido: "Al di là della natura previdenziale o meno delle polizze, nel caso vi è un ulteriore argomento a favore della curatela. Ossia il fatto che la impignorabilità di cui all'art. 1923 c.c. esclude che le polizze possano essere acquisite all'attivo fallimentare e chiesto il riscatto da parte del curatore, ma nel caso il riscatto è stato chiesto dalla stessa società in persona del legale rappresentante, che è anche il beneficiario, per cui non si vede a che titolo possa essere negato questo riscatto richiesto da parte dei soggetti interessati, senza violare le clausole contrattuali che lo prevedono."
Applicando quanto sopra al caso di specie (società contraente e beneficiaria, assicurato legale rappresentante al momento della stipula ma non al momento della liq.giud.), mi domandavo appunto da chi debba essere sottoscritta l'istanza mediante modulo : dal Curatore o dal liquidatore (legale rappresentante al momento dell'apertura della procedura)? Preciso che ho già la firma dell'assicurato.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/07/2025 11:02RE: RE: RE: RE: RE: RE: polizza CNP Vita riscatto curatore
Seguendo la tesi richiamata il riscatto andrebbe chiesto dalla società contraente beneficiaria, in persona del suo legale rappresentante al momento della richiesta.
Zucchetti SG srl
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