Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TFR al Fondo di Tesoreria INPS - Ammissione al passivo mancati versamenti

  • Maria Angela Conti

    Bologna
    24/03/2026 19:15

    TFR al Fondo di Tesoreria INPS - Ammissione al passivo mancati versamenti

    Spett.le Forum,
    sottopongo la seguente questione al Vostro autorevole parere, ringraziando sin da ora per la preziosa opportunità di confronto.

    Sono Curatore di una società in liquidazione giudiziale che, nel 2014, acquisì un ramo d'azienda da altra società. Nel perimetro del compendio trasferito alla società cessionaria (oggi in L.G.) furono ricompresi anche svariati rapporti di lavoro dipendente, oggi licenziati per effetto dell'apertura della procedura concorsuale stante l'assenza di prospettive di continuazione dell'attività d'impresa.
    Alcuni dipendenti trasferiti alla società debitrice avevano optato, già da prima del trasferimento, per il versamento della loro indennità di T.F.R. al Fondo Tesoreria gestito dall'I.N.P.S. (la società aveva un numero di dipendenti superiore a 50 unità). Nel ricorso ex art. 201 CCI i lavoratori hanno domandato l'intero fondo T.F.R. maturato dalla loro assunzione (già in capo alla cessionaria) alla data di interruzione del rapporto di lavoro, senza distinguerne la quota parte destinata al Fondo di Tesoreria; al fine di evitare una duplicazione delle pretese, ho proposto l'esclusione limitatamente all'ammontare versato al Fondo ex L. 296/2006, art. 1, co. 755, tenuto conto dei prospetti elaborati internamente all'azienda.
    Fermo restando la fondatezza del provvedimento di esclusione (che i ricorrenti, invero, non contestano), i lavoratori dipendenti hanno presentato osservazioni al progetto di stato passivo, rappresentando la sussistenza di discrasie (più o meno rilevanti) tra l'ammontare che risulta versato sulla base dei tabulati interni alla società e quello, invece, risultante dal prospetto personale del Fondo Tesoreria di ciascun dipendente; discrasie che, a ben vedere, devono imputarsi ad asseriti omessi versamenti risalenti agli anni 2007-2010 allorché non risultano i versamenti della società cedente (in cui le maestranze erano all'epoca in forza), sebbene, per i medesimi periodi, risulti il regolare versamento della rivalutazione.
    Parte cedente ritiene di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di versamento via via maturati, circostanza che parrebbe plausibile tenuto conto del fatto che la rivalutazione risulta essere stata regolarmente versata (come emerge dagli stessi prospetti nominativi del fondo di tesoreria). Sono quindi in corso le verifiche dell'INPS al fine di comprendere se il mancato abbinamento dei probabili versamenti della cedente possa essere dipeso a un problema di sistema dell'Istituto Previdenziale. Ciò premesso, pur avendo rappresentato all'INPS la massima urgenza a tal riguardo, è di tutta evidenza come dette verifiche non riusciranno plausibilmente a concludersi entro il termine dei quindici giorni ex art. 203, co. 2 CCI, sì che mi interrogavo se fosse possibile e/o comunque opportuno disporre, in sede d'udienza di verifica del passivo, l'ammissione della cifra con riserva di verifica da parte dell'I.N.P.S.; vero è che la fattispecie parrebbe non potersi ricondurre ad alcuna di quelle previste dall'art. 204, co. 2 CCI (sì che si tratterebbe di c.d. "riserva atipica" sempreché se ne possa ammettere la possibilità), ma non trovo soluzioni alternative per tutelare -da un lato- la liquidazione giudiziale (così da evitare la definitiva ammissione di importi che, probabilmente, sono stati versati) e -dall'altro lato- le ragioni dei lavoratori dipendenti che, al contrario, se fossero esclusi e venisse accertato il mancato versamento da parte della società cessionaria, non potrebbero comunque più riproporre la domanda per il medesimo titolo (senza contare che, con ogni probabilità, si andrebbe quindi incontro ad un giudizio di opposizione dall'esito tutt'altro che certo).
    Mi sorge, poi, un ulteriore dubbio: laddove venisse accertato che la cessionaria non abbia provveduto al regolare versamento al Fondo Tesoreria INPS delle quote di TFR maturate dai lavoratori negli anni 2007/2010, l'Istituto di Previdenza avrebbe (ancora) titolo per pretendere ora il mancato versamento del TFR all'epoca dovuto al Fondo (liquidando così al lavoratore la sola somma effettivamente versata) o si tratterebbe di obbligazione ormai prescritta che l'INPS si troverebbe, quindi, a dover comunque liquidare al lavoratore a prescindere dall'effettivo versamento? E' vero che il TFR diviene esigibile allorché cessa il rapporto di lavoro, ma -avendolo destinato al Fondo di Tesoreria- l'obbligazione che sorge in capo al datore di lavoro ha periodicità mensile, sì che -essendo le asserite omissioni comunque risalenti a non oltre l'esercizio sociale 2010- il termine di prescrizione quinquennale sarebbe ormai spirato, tantopiù se si considera l'obbligazione sottesa di natura previdenziale (come parrebbe sostenere la Cassazione alla luce del proprio emendato orientamento in merito).
    Ed ancora, proprio in considerazione della Cass. n. 25035 del 22.08.2023, l'INPS non sarebbe comunque l'unico soggetto legittimato a proporre domanda di insinuazione al passivo in caso di mancato versamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria, sì che il lavoratore dovrebbe comunque domandare al Fondo l'intero TFR di propria spettanza e l'Istituto Previdenziale dovrebbe liquidare al lavoratore l'intera somma (ancorché parzialmente non versata dal datore di lavoro)? Nel qual caso, potrebbe sin da ora confermarsi il provvedimento di esclusione adottato per gli istanti, invitando l'INPS a liquidare l'intero TFR spettante ai lavoratori e riservando allo stesso l'insinuazione tardiva per la quota parte di indennità non versata (rispetto al cui trattamento, potrebbe poi eventualmente eccepirsi la prescrizione in relazione al tempo in cui l'obbligazione è sorta).

    Grazie per quanto potrete indicarmi.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/03/2026 12:39

      RE: TFR al Fondo di Tesoreria INPS - Ammissione al passivo mancati versamenti

      A nostro avviso è ancora valido l'insegnamento di Cass. 10/09/2021, n. 24510, secondo il quale "Il lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione al passivo per le quote di trattamento fine rapporto maturate e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'Inps (o al fondo complementare) poiché il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il Tfr stesso. In particolare, anche dopo la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto, nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti presso il Fondo di Tesoreria Inps e anche la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare) resta fermo il fatto che il Tfr costituisce a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Ne consegue che le quote accantonate del Tfr tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l'Inps ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità". Pertanto, muovendo dal dubbio da lei esposto per ultimo- ma che affronta un problema che logicamente precede gli altri- il dipendente è legittimato a presentare la domanda.
      Quanto a questa lei ha ben colto gli aspetti processuali della questione. in quanto la fattispecie non rientra nella previsione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 204 CCII non essendo la riserva riferita ad una sentenza; potrebbe rientrare nella previsione della lett. a) configurando l'accertamento dell'Inps come una condizione, ma si è al limite della configurabilità di una condizione col rischio che la riserva sia considerata atipica con la conseguenza che si avrebbe per non apposta per cui il credito si intenderebbe ammesso in via pura e semplice. Consigliamo quindi di non seguire questa linea, salvo che non vi sia accordo tra le parti a rimettervi sostanzialmente al giudizio dell'Inps 0e ad accettare lo stesso.
      Se non ricorre questa possibilità, bisogna tener conto che, discutendosi di versamenti effettuati o non, l'onere della prova incombe su chi sostiene che i versamenti siano stati eseguiti e quindi, nel caso, su di lei quale curatore. In mancanza di tale prova il credito dovrebbe essere ammesso al passivo, ma in tal modo la questione sarebbe chiusa, con danno per la massa qualora emergesse dai calcoli dell'Inps il contrario.
      L'unica via allo stato percorribile (se si esclude l'ammissione con riserva) ci sembra quella di mantenere il progetto di stato passivo come predisposto, rigettando le osservazioni mosse, in modo da indurre i dipendenti a proporre opposizione allo stato passivo che accoglie quanto indicato nel progetto, nel corso del quale svolgere gli accertamenti necessari o rimettendosi all'Inps o facendo ricorso ad una consulenza tecnica.
      Zucchetti SG srl