Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

esdebitazione ex art. 281 CCII

  • Carlo Corinaldesi

    ASCOLI PICENO
    05/02/2026 14:57

    esdebitazione ex art. 281 CCII

    Buongiorno si chiede se il parere del curatore ai sensi dell'art. 281 c.3 CCII sulla concessione o diniego del beneficio dell'esdebitazione debba essere presentata dal curatore contestualmente all'istanza di chiusura, antecedente la data dei 3 anni dall'inizio della procedura, indipendentemente dalla presentazione da parte del debitore dell'istanza in questione al Tribunale.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/02/2026 16:29

      RE: esdebitazione ex art. 281 CCII

      Il comma 3 dell'art. 281 prevede che "Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'art. 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la conoscenza o il diniego del beneficio", Come si vede la norma richiamata regola il solo caso di cui al comma 1 e cioè qualora l'istanza di esdebitazione sia presentata dal debitore al momento della chiusura della procedura, il che spiega anche il riferimento al rapporto riepilogativo.
      Non è regolato il caso il caso in cui l'istanza sia stata presentata dal debitore in corso di procedura, dovendosi ritenere che in tale ipotesi il tribunale chieda il parere del curate (ove si ritenga che nel caso di cui al comma 2 sia ancora possibile la concessione d'ufficio del beneficio) oppure che questi, vista l'istanza dl debitore, si esprima sui fatti rilevanti per la conoscenza o il diniego del beneficio.
      Zucchetti SG Srl