Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RIPARTO FINALE

  • Laura Sambartolomeo

    Voghera (PV)
    03/10/2024 15:20

    RIPARTO FINALE

    Ho aperto un ticket con l'Assistenza Fallco (per celerità ne riporto il testo in calce ).
    Per quanto attiene la modulistica relativa alla comunicazione massiva mi verrà data risposta direttamente. Per quanto attiene invece il quesito più squisitamente giuridico l'Assistenza mi ha chiesto di pubblicarlo sul Forum.
    Ecco dunque la domanda : a differenza dei riparti parziali per quello finale occorre previamente depositare telematicamente il progetto, attendere l'ordine del Giudice ( come parrebbe dall'interpretazione letterale dell'art. 232 comma 1 identico al corrispondente articolo della legge fallimentare ) per poi comunicarlo ai creditori oppure si segue immediatamente la modalità prevista dall'articolo 220 comma 1 ( " il curatore trasmette" ) ? Il dubbio mi e' sorto anche a seguito dell'esame dei modelli pubblicati sul Fallco come meglio precisato all'Assistenza.
    Ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti.
    Laura Sambartolomeo


    Spettabile Assistenza Fallco,
    faccio seguito al colloquio telefonico di stamattina.
    Premetto che per la prima volta mi capita di dover predisporre un riparto ( in questo caso finale ) per una liquidazione giudiziale.
    Ho esaminato i vostri facsimili sia per quanto riguarda le comunicazioni massive che le istanze.

    Per quanto riguarda le comunicazioni massive , escludendo la richiesta di esecutività, ho rinvenuto i seguenti modelli:
    1260 Comunicazione di trasmissione di progetto di riparto parziale Artt. 220 e 227 CCII Creditore Comunicazione
    1270 Comunicazione di trasmissione di progetto di riparto finale Artt. 220 e 232 CCII Creditore Comunicazione
    1271 Comunicazione del deposito in Cancelleria del progetto di riparto e trasmissione del medesimo in copia Art. 220, c. 3 CCII Creditore Comunicazione

    il numero 1260 ( riferito al riparto parziale ) mi pare corretto ed aderente alla norma.
    Il numero 1270 ( che sarebbe riferito al riparto finale ) è sostanzialmente un doppione del numero 1260 e non può essere utilizzato per il riparto finale.
    Il numero 1271 è invece una comunicazione più simile a quella della legge fallimentare e pare presupporre il previo deposito del progetto.

    Per quanto riguarda invece le istanze afferenti il riparto ho rinvenuto i seguenti modelli:
    1280 Richiesta di dichiarazione esecutività progetto riparto parziale (in caso di reclami) Artt. 220 e 227 CCII
    1290 Richiesta di dichiarazione esecutività progetto riparto parziale (in assenza di reclami) Artt. 220 e 227 CCII
    1300 Richiesta di dichiarazione esecutività progetto riparto finale (in caso di assenza reclami) Art. 220 CCII
    1310 Richiesta di dichiarazione esecutività progetto riparto finale (in caso di reclami) Art. 220, c. 4 CCII

    Non compare invece alcuna istanza assimilabile a quella del deposito del progetto di riparto finale della legge fallimentare. Certamente il deposito del progetto pare escluso per il riparto parziale sostituito dalla diretta trasmissione ai creditori con termine per l'eventuale reclamo.
    Il dettato invece dell'articolo 232 mi pare possa presupporre un deposito equivalente al vecchio progetto di riparto finale e quindi un passaggio preventivo dal GE ( vedasi comma 1 ). Pensate di prevedere una specifica istanza ad hoc ?
    Inoltre sapete dirmi quanto tempo vi occorre per le modifiche dei modelli pubblicati e per l'eventuale aggiunta dell'istanza ?
    Infine quale comunicazione dovrà essere utilizzata per il riparto finale ?
    In attesa, Cordiali saluti
    avvocato Laura Sambartolomeo
    • Zucchetti SG

      13/10/2024 09:29

      RE: RIPARTO FINALE

      Gentile avvocato, il codice della crisi, nel riscrivere, con l'art. 220, ha previsto che "il deposito del prospetto e del progetto di ripartizione sono stati … sostituiti, in considerazione delle nuove modalità telematiche con cui si svolge la procedura fallimentare, con la trasmissione degli stessi ai creditori; il che ha consentito la soppressione del secondo comma dell'art. 110 l.fall." (norma che prevedeva che il giudice ordinava il deposito del piano di riparto in cancelleria disponendo che di ciò fosse data comunicazione ai creditori).
      In buona sostanza, il piano di riparto non è più depositato in cancelleria, ma trasmesso ai creditori, i quali nei 15 giorni possono proporre reclamo al giudice delegato.
      Decorso questo termine, in assenza di reclami, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal piano di riparto e dalla documentazione giustificativa delle comunicazioni eseguite, dichiara esecutivo il riparto ed ordina i pagamenti. Se sono presentati reclami, il progetto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme contestate, a meno che non venga presentata una fideiussione.
      È ben vero che, a proposito del riparto finale, l'art. 232 prevede che "il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale", con disposizione sovrapponibile a quella del previgente art. 117, ma il tutto, dispone la norma, avviene "secondo le norme precedenti", e dunque secondo l'art. 220 che è l'unica disposizione disciplinante il procedimento di approvazione del riparto.
      Per quanto attiene alla modulistica, il modello da utilizzare per il riparto finale è il 1270.