Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

comunicazione sentenza omologa del piano del consumatore

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    26/09/2025 12:44

    comunicazione sentenza omologa del piano del consumatore

    Chiedo la vostra competente interpretazione dell'art. 70 comma 8 CCII nella parte in cui è scritto che la sentenza che provvede sulla omologazione è comunicata ai creditori:
    1. trattandosi di comunicazione, deve provvedervi il gestore o la cancelleria ?
    2. se fatta dal gestore, alla comunicazione deve essere allegata la sentenza ovvero è sufficiente darne atto ?
    3. la comunicazione, in quanto non notificazione, può essere eseguita senza le formalità di cui alla legge 53/1994 ?
    4. non stabilendo l'art. 70 comma 8 CCII un termine entro cui provvedere alla comunicazione, la regolarità della procedura -laddove non si fosse provveduto alla comunicazione in parola- può essere sanata in qualsiasi momento ?
    Grazie
    Ilaria Totaro
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/09/2025 18:38

      RE: comunicazione sentenza omologa del piano del consumatore




      Effettivamente il comma 8 dell'art. 70 CCII non stabilisce chi debba provvedere alla comunicazione ai creditori della sentenza di omologa della ristrutturazione dei debiti del consumatore, tuttavia il fatto che la stessa norma precisi che la sentenza è soggetta a pubblicazione "a norma del comma 1, che attribuisce tale compito all'OCC (e per esso al gestore nominato), il fatto che il medesimo comma 1 preveda che la comunicazione ai creditori del provvedimento di ammissibilità alla procedura è effettuata dall'OCC e il fatto che il comma 7 disponga che, ove necessario, la trascrizione della sentenza di omologa va effettuata sempre a cura dell'OCC, inducono a ritenere che anche la comunicazione ai creditori della sentenza di omologa debba essere eseguita dall'OCC.
      La norma di cui al comma 8 dell'art. 70 parla di comunicazione della sentenza di omologa, per cui la stessa va comunicata interamente ai creditori e le comunicazioni vanno effettuate a mezzo Pec (che è il sistema a questo scopo previsto dall'art. 10), che i creditori devono comunicare a norma del comma 2 dell'art. 70, con le conseguenze di cui all'art. 10 in mancanza.
      Quanto al termine antro cui effettuare la comunicazione, seppur il termine di due giorni lo si riferisca alla sola pubblicazione, è chiaro che questo incombente deve essere eseguito con la massima urgenza, visto che la comunicazione ha lo scopo di portare a conoscenza dei creditori il contenuto della decisione per consentire l'impugnazione ex art. 51; ne discende che per i creditori non hanno ricevuto la comunicazione non scatta il termine di cui all'art. 51 per l'impugnazione, per cui, ove si accerti una omissione del genere, è possibile e doveroso ovviarvi immediatamente procedendo alla regolare comunicazione.
      Zucchetti SG srl