Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RISOLUZIONE CONC. PREVENTIVO IN CONTINUITA' E LIQ. GIUDIZIALE

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    06/11/2025 17:37

    RISOLUZIONE CONC. PREVENTIVO IN CONTINUITA' E LIQ. GIUDIZIALE

    Un creditore deposita ricorso per la liquidazione giudiziaria di Alfa.
    Quest'ultima presenta domanda di accesso al concordato preventivo in continuità.
    Il Concordato viene omologato.
    Successivamente, non vi sono le condizioni per rispettare il piano concordatario.
    Alcuni creditori presentano ricorso al commissario per la risoluzione del concordato, senza altro aggiungere.
    Le istanze dei creditori vengono recepite e, con l'aggiunta di altre motivazioni a supporto, depositate dal Commissario in Tribunale che conferma la risoluzione e chiede l'apertura della LG..
    Il Tribunale, contestualmente alla risoluzione del concordato, può dichiarare aperta la liquidazione Giudiziale?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/11/2025 18:29

      RE: RISOLUZIONE CONC. PREVENTIVO IN CONTINUITA' E LIQ. GIUDIZIALE

      Si, se è ancora in vigore la domanda iniziale del creditore che aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale oppure se il P.M. abbia chiesto lui tale apertura, non potendo il tribunale provvedere d'ufficio.
      Zucchetti SG sr
    • Giuseppe Gentile

      Chiavenna (SO)
      06/11/2025 19:49

      RE: RISOLUZIONE CONC. PREVENTIVO IN CONTINUITA' E LIQ. GIUDIZIALE

      Scusate, reinserisco il quesito per erronea collocazione.
      Nel ringraziarvi per la ultra tempestiva risposta, preciso:
      Se i creditori che hanno chiesto la risoluzione del concordato avessero aggiunto anche la richiesta di LG, sarebbe cambiato qualcosa?
      Come interpretare allora il comma 7 dell'art. 119, prima parte?
      Essendo il comma inserito in chiusura dell'art. 119, non rappresenta una "naturale" evoluzione dell'inadempienza concordataria sfociante nella liquidazione giudiziaria?
      Rinnovo i ringraziamenti
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        07/11/2025 12:40

        RE: RE: RISOLUZIONE CONC. PREVENTIVO IN CONTINUITA' E LIQ. GIUDIZIALE

        No, non sarebbe cambiato nulla in quanto l'importante è che ci sia una domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata da soggetto legittimato a proporla, quale è un creditore.
        Il comma 7 dell'art. 119 ha la funzione di risolvere una problematica molto dibattuta nel vigore della legge fallimentare, ossia la possibilità di dichiarare il fallimento dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo senza passare per la risoluzione del concordato (il c.d. fallimento omisso medio). Nel dibattito finì per prevalere la tesi della possibilità del fallimento senza risoluzione del concordato, lasciando aperti altri problemi, tra cui quello del trattamento nel successivo fallimento dei crediti pregressi già oggetto dell'accordo concordatario non risolto; in altre parole, nel successivo fallimento il creditore chirografario al quale con il concordato omologato (e quindi, a norma dell'art. 184 l. fall., obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso introduttivo) era stato promesso il pagamento del 30% del sui credito andava ammesso per questo importo visto che il concordato non era stato risolto o andava riesaminato l'intero credito? Questa problematica, molto dibattuta è stata risolta da un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 4696/2022, hanno statuito che "in tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 L. fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 L. fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio – parziale – non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto".
        Con la norma di cui al comma 7 dell'art. 119 CCII, il legislatore ha inteso risolvere queste problematiche, fissando il principio contrario alla tesi del fallimento omisso medio. La norma infatti è collocata nell'articolo dedicato alla risoluzione del concordato e precisa che il tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale soltanto a seguito della intervenuta risoluzione dell'omologa del concordato cui il debitore sia stato ammesso. Il tribunale- aggiunge la norma- può, pur senza pronunciare la risoluzione del concordato, dichiarare egualmente aperta la liquidazione giudiziale qualora lo stato di insolvenza sia stato determinato da debiti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato; in tal caso, infatti, l'apertura della procedura liquidatoria dipende da debiti non assoggettati al concordato e i debiti pregressi oggetto dell'accordo concordatario, che rimane in vigore perché il concordato non è stato risolto, verranno compresi nel passivo nei limiti concordati.
        Zucchetti SG srl
    • Giuseppe Gentile

      Chiavenna (SO)
      07/11/2025 17:35

      RE: RISOLUZIONE CONC. PREVENTIVO IN CONTINUITA' E LIQ. GIUDIZIALE

      Scusatemi, provo ad impostarla in questo modo.
      Un creditore A (ante ricorso per concordato) chiede l'apertura della LG.
      Un creditore B (sempre per un credito ante ricorso per concordato) chiede adesso la risoluzione del concordato e la LG?
      Entrambi sono creditori nell'ambito del piano concordatario.
      Essendo creditori, non sono entrambi soggetti legittimati a proporre la LG?
      Oppure, a questo punto, se interpreto correttamente, il creditore B può solo chiedere la risoluzione e il creditore A, che è colui che ha chiesto la LG, se è ancora in vigore la sua domanda iniziale è l'unico che può consentirne l'apertura? E' corretto?
      Se fosse così, cosa intendete per "ancora in vigore la domanda iniziale"? Tenete conto che tale domanda, a seguito del deposito del ricorso per il concordato, è rimasta ferma.
      Grazie
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        Vicenza
        08/11/2025 10:39

        RE: RE: RISOLUZIONE CONC. PREVENTIVO IN CONTINUITA' E LIQ. GIUDIZIALE

        Nel precedente quesito lei ci aveva posto il seguente quesito, "Se i creditori che hanno chiesto la risoluzione del concordato avessero aggiunto anche la richiesta di LG, sarebbe cambiato qualcosa?" A questa domanda noi abbiamo risposto così: "No, non sarebbe cambiato nulla in quanto l'importante è che ci sia una domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata da soggetto legittimato a proporla, quale è un creditore".
        Applicando questa risposta all'esempio ora proposta emerge chiaro che sia il creditore A (se la sua domanda è ancora in vigore, ossia non sia stata rinunciata) che il creditore B sono legittimati a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale, per cui non capiamo da cosa lei deduca che, secondo noi, il creditore B può solo chiedere la risoluzione e il creditore A è l'unico che può consentirne l'apertura.
        Problema completamente diverso è quello affrontato nella nostra risposta dopo questa indicazione nel tentativo di rispondere alla sua ulteriore domanda sull'interpretazione del comma 7 dell'art. 119 CCII. Questa norma, come abbiamo cercato di spiegare, regola il rapporto tra risoluzione del concordato e apertura della liquidazione giudiziale e il trattamento in questa dei crediti già oggetto del patto concordatario, per cui non ha nulla a che fare con la legittimazione dei creditori a chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.
        Zucchetti SG srl