Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

  • Ottavia Simili

    Roma
    10/01/2023 18:23

    COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

    Buonasera.
    Sono stata nominata curatore nella mia prima liquidazione giudiziale.

    Da quanto ho appreso leggendo il forum devo cmq aprire io la PEC del fallimento quale domicilio digitale tramite Fallco. E' corretto?

    Successivamente, devo eseguire o meno la COMUNICAZIONE UNICA al R.I. (PEC e variazione dati per Agenzia Entrate)? Se non procedo come sopra, non mi sarà possibile prendere in delega il cassetto fiscale. Devo prendere in delega il Cassetto Fiscale ed il Cassetto Fatture e Corrispettivi come nel fallimento? Non credo che la cancelleria possa fornirmi i dati dei cassetti e sopratutto consentirmi di consultarli quando occorre, nonostante l'art. 42 dice che dovrei "richiedere in cancelleria dati e documenti acquisiti mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e del Registro delle Imprese".

    Inoltre, come si fa questo adempimento: "comunicare all'ufficio postale ed al gestore della PEC della intervenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico di una persona giuridica"???? A chi devo inviare questa comunicazione e cosa gli devo inviare?

    Grazie!
    Ottavia Simili
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/01/2023 19:38

      RE: COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

      Il codice della crisi detta una serie di norme all'avanguardia che, al momento non trovano ancora attuazione.
      Una di queste è quella di cui al secondo comma dell'art. 126, per il quale, intervenuta l'accettazione del curatore, "l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero" e questo dovrebbe essere l'indirizzo che il curatore deve indicare nella comunicazione da inviare ai creditori, posto che l'art. 200 include, al n. 4, la comunicazione del domicilio digitale assegnato alla procedura al posto del suo indirizzo di posta elettronica certificata. In attesa che tale meccanismo venga realizzato, tutto procede come ante il 15 luglio 2015, per cui il curatore si dovrà dotare di una propria Pec da comunicare all'Ufficio registro imprese e agli altri enti per l'accesso al cassetto fiscale, esattamente come fatto finora con il fallimento.
      Altra norma non ancora attuale è quella di cui all'art. 42, per il quale "Fermo quanto disposto dall'articolo 39 (che attiene agli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza) a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo"; ed è superfluo riportare la previsione dell'art. 367, che elenca i documenti che il Registro delle Imprese, l'agenzia delle entrate e l'Inps dovrebbero trasmettere alla cancelleria.
      Per la verità lo stesso legislatore è conscio della difficoltà della operatività di un tale sistema, tanto che nel comma quinto dell'art. 367 dispone che "Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali"; e comunque, in forza del secondo comma all'art. 42, "Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata".
      Al momento, quindi dovrebbe essere la cancelleria ad acquisire, a mezzo Pec, le informazioni di cui all'art. 367 direttamente dagli enti interessati.
      Non sappiamo quante cancellerie siano attrezzate a tanto, per cui, cona buona dose di senso pratico, si può dire che, al momento, tutto continua come prima.,
      Zucchetti SG srl
      • Ottavia Simili

        Roma
        10/01/2023 23:06

        RE: RE: COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

        Grazie! Aprirò la Pec tramite fallco e farò la comunicazione unica al RI e procederò con l'acquisizione in delega del cassetto fiscale e fatture e corrispettivi.
        In merito alla mia ultima domanda, come si fa questo adempimento: "comunicare all'ufficio postale ed al gestore della PEC della intervenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico di una persona giuridica". A chi devo fare questa comunicazione???? A quale ufficio postale? Ed in merito al gestore, al gestore della Pec della società iscritta al R.I.?
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          27/01/2023 10:32

          RE: RE: RE: COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

          Sia l'art. 48, II comma della legge fallimentare che l'art. 148 del Codice della Crisi danno la medesima disposizione: "La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore" ovvero "La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore". Scompaiono il termine "fallito" e il congiuntivo, ma il contenuto è assolutamente identico.

          Sempre identica fra le due leggi è l'assenza di previsioni in ordine a quale sia il soggetto che debba comunicare all'ufficio postale, ovvero al gestore della casella PEC, l'intervenuto fallimento. Né esiste una disposizione che obblighi Poste Italiane a verificare in tempo reale o periodicamente quali siano le imprese fallite, quale ne sia il Curatore e quale sia il recapito di esso.

          Questo vuoto legislativo è stato colmato dalle prassi dei vari Tribunali, che o impongono questo onere alla Cancelleria o, come pare essere il caso esposto nel quesito, al Curatore.

          La frase testualmente riportata dal quesito ("comunicare all'ufficio postale ed al gestore della PEC della intervenuta apertura della liquidazione giudiziale a carico di una persona giuridica"), non provenendo dalla legge né da una prassi ufficializzata su tutto il territorio nazionale, fa evidentemente parte delle disposizioni che sono abitualmente comunicate al Curatore al momento della nomina.

          E se così ha disposto il Tribunale al momento della nomina il Curatore deve ovviamente adempiervi, pertanto:
          - per quanto riguarda l'ufficio postale, sarà quello di competenza rispetto alla sede dell'impresa fallita
          - per quanto riguarda la PEC, sarà il gestore della casella PEC dell'impresa come risultante dal Registro delle Imprese.
        • Massimiliano Piselli

          PERUGIA
          28/01/2023 08:31

          RE: RE: RE: COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

          Buongiorno,
          mi permetto di intervenire in quanto anche io ho avuto difficoltà ad individuare a chi e come comunicare l'avvenuta aperetura della procedura di liquidaazione giudiziale per quanto riguarda le POSTE ITALIANE.
          Per mia forrtuna sono riuscito a parlare con una direttrice di un ufficio postale dove aveva sede la società in procedura la quale mi ha riferito che proprio qualche giorno prima del nostro contatto (15-20 dicembre 2022) una circolare interna indicava come pec per inoltrare la comunicazione (MOD.n.100 di FALLCO) la seguente:
          poste@pec.posteitaliane.it

          Per il gestore della PEC invece non sapendo come fare ho inviato la stessa comunicazione di cui sopra all'indirizzo PEC del gestore Aruba che ho trovato nel sito.

          Spero di essere stato utile a qualche collega e cordialmente saluto
          • Ottavia Simili

            Roma
            28/01/2023 13:02

            RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

            Grazie, anche io ho fatto come Lei.
            Ho scritto all'indirizzo PEC poste@pec.posteitaliane.it indicando la sede legale della società e gli uffici postali di competenza.
            Per la PEC della società fallita anche nel mio caso trattavasi di dominio ARUBA ed ho inviato una PEC alla PEC di ArubaPEC che risulta da INIPEC informando dell'intervenuto fallimento e chiedendo la chiusura dell'indirizzo e l'inoltro alla PEC del fallimento di tutti i messaggi dalla data di fallimento a quella di chiusura dell'indirizzo.
            Non so se adempiranno mai, ma io il mio l'ho fatto!
            Vi tengo aggiornati.
            Ottavia Simili
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              30/01/2023 07:59

              RE: RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

              Ringraziamo entrambi i colleghi.

              È esattamente questo lo spirito di questo Forum: condividere non solo interpretazioni e opinioni, ma anche esperienze pratiche e relativi suggerimenti.
              • Ottavia Simili

                Roma
                30/01/2023 11:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: COMUNICAZIONE UNICA AL R.I.

                Ecco cosa mi ha risposto ARUBA:

                Gentile cliente 
                  
                per poter accedere alla casella pec  ********** è prima necessario inviare la seguente documentazione per verificare i poteri di rappresentanza ed aggiornare i dati titolare della casella stessa: 
                atto di nomina, 
                visura camerale aggiornata a non più di 30 giorni 
                documento di identità del Curatore 
                modulo di modifica rappresentate legale e ragione sociale (che può scaricare tramite il seguente link: https://guide.pec.it/files/moduli-pec/modifica_ragione_sociale_caselle_pec.aspx) 
                Potrà inviare quanto richiesto in risposta alla presente. 
                Successivamente alla modifica dei dati potrà richiedere la variazione dell'indirizzo email di riferimento, seguendo l'apposita guida al link: 
                https://guide.pec.it/posta-pec/modifica-dati/casella-pec/modifica-indirizzo-email-casella-pec.aspx; 
                così da poter procedere con il reset password a quindi l'accesso alla casella. 
                  
                Restiamo a disposizione 


                Distinti saluti. 
                ===================== 
                Elena F
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                =====================