Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Interessi legali post fallimento

  • Lorenzo Guarducci

    Prato
    09/05/2023 01:41

    Interessi legali post fallimento

    Buon giorno,
    Mi trovo ad esaminare una domanda di ammissione al passivo presentata dall'Agenzia delle Entrate in base ad un ruolo emesso a seguito di un accertamento effettuato sulla società fallita.
    L'Ufficio nella domanda richiede l'ammissione per imposte (Iva, ires e irap) oltre sanzioni ed interessi.
    Nella domanda si precisa che gli interessi sono stati calcolati al tasso di interesse del 4% "dal giorno successivo alla scadenza del pagamento alla data di dichiarazione di fallimento" ed al tasso di interesse legale "dal giorno successivo alla data di dichiarazione di fallimento alla data di insinuazione al passivo".
    Premesso che, trattandosi di credito privilegiato, gli interessi legali spettano dalla data di fallimento fino al riparto, chiedo se sia corretta tale richiesta o se questa debba quantificare solo gli interessi maturati ante fallimento, lasciando al curatore la quantificazione degli interessi legali spettanti in occasione del futuro riparto.
    Ringrazio per la risposta che vorrete fornirmi.
    Cordiali saluti
    Lorenzo Guarducci
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/05/2023 19:23

      RE: Interessi legali post fallimento

      Lei ha ragione circa la data finale del decorso degli interessi legali post fallimentari alla luce dell'art. 2749 c.c. e dell'ult. comma dell'art. 54 l. fall., tuttavia, proprio perché il dies ad quem non coincide con una data prefissata ma è mobile e non conoscibile nella sua esattezza (epoca del deposito del progetto di riparto in cui sia compreso almeno parzialmente il credito produttivo di interessi) non può il credito e quantificare, al momento della domanda, gli interessi futuri non sapendo quando il curatore depositerà il progetto di riparto che comprenda il pagamento del suo credito.
      Piuttosto il problema che si pone nel caso è se gli interessi post fallimentare debbano essere calcolati fino alla data indicata del deposito del progetto di riparto oppure, avendo il creditore chiesto gli interessi fino alla data di insinuazione al passivo, non debbano fermarsi a questa data per evitare una decisione ultra petitum. Noi sceglieremmo questa seconda alternativa in quanto la libertà del giudice di valutare le questioni giuridiche si ferma di fronte alla richiesta inferiore della parte; ossia, se il creditore si fosse limitato a chiedere gli interessi post fallimentari, il giudice avrebbe potuto ammettere il creditore al passivo, aggiungendo più interessi post fallimentare secondo legge, ma avendo il creditore espressamente fermato il decorso degli interessi ad una data antecedente a quella di legge, che si sostanzia in un credito di minore entità rispetto a quello cui avrebbe diritto, il giudice non può che limitarsi ad accogliere la domanda come richiesto, con interessi post fallimentari fino alla data di presentazione della domanda di insinuazione al passivo, lasciando al curatore il compito di calcolare, al momento del riparto, gli interessi fino a tale data, altrimenti attribuirebbe al creditore un diritto al concorso per un importo superiore a quello chiesto.
      In questo caso, essendo la data finale del decorso degli interessi determinata e avendo il creditore indicato il tasso, il compito del calcolo compete al curatore al momento del riparto; ciò non toglie che possa chiedere ora, all'atto della formazione del passivo, la collaborazione del creditore, col rischio che questi riveda la sua domanda e l'adegui alle previsioni di legge.
      Zucchetti SG srl