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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Privilegio ex art. 2751 bis c.c.; Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
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Isaia Sales
Nocera Inferiore (SA)30/04/2026 14:13Privilegio ex art. 2751 bis c.c.; Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Spett.le Fallco,
con la presente desidero sottoporre alla Vostra attenzione alcune questioni, al fine di ottenere un Vostro parere suul'inerpretazione data.
1. Privilegio ex art. 2751-bis c.c.
In relazione al riconoscimento del suddetto privilegio, considerato che la giurisprudenza ormai prevalente ritiene il requisito dell'iscrizione come presupposto formale necessario (ancorché non sufficiente) per il riconoscimento del privilegio, rilevo che la società istante non risulta iscritta al momento della domanda di insinuazione.
Nel caso specifico, la società era regolarmente iscritta all'albo delle imprese artigiane al momento della prestazione, ma da visura camerale risulta cancellata alla data della domanda.
Ritengo pertanto che tale requisito debba sussistere anche al momento dell'insinuazione e che, in difetto, il credito debba essere ammesso in via chirografaria, con esclusione del privilegio.
2. Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (notificato il 07.01.2026)
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 07.01.2026, mentre la società è stata posta in liquidazione giudiziale il 30.01.2026.
Il creditore chiede l'ammissione della somma portata dal decreto. A mio avviso, il credito può essere ammesso non in forza del decreto stesso, bensì sulla base della documentazione probatoria prodotta.
Ritengo invece che debbano essere esclusi gli onorari liquidati nel decreto, in quanto non opponibili alla procedura, non essendo stato prodotto il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., necessario affinché il provvedimento acquisti efficacia di giudicato formale, anche nel caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
3. Decreto ingiuntivo (emesso il 30.06.2025, notificato il 01.07.2025, non opposto)
Anche in questo caso ritengo che il credito non possa essere ammesso sulla base del decreto, in quanto non risulta depositato il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., necessario affinché il provvedimento acquisti efficacia di giudicato formale, anche per i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi.
4. Spese
Per quanto riguarda le spese, ritengo ammissibili esclusivamente quelle in senso proprio sostenute per procedure esecutive effettivamente intraprese sulla base di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il quale, pur non essendo opponibile alla procedura concorsuale, legittimava comunque l'avvio dell'azione esecutiva.
Propendo, invece, per l'esclusione degli onorari relativi, ad esempio, a un pignoramento presso terzi che, pur essendo stato notificato, non risulta iscritto a ruolo e per il quale il difensore ha quantificato compensi limitatamente alla sola fase introduttiva.
Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro e di eventuali chiarimenti sulle questioni sopra esposte.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/05/2026 13:30RE: Privilegio ex art. 2751 bis c.c.; Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Siamo d'accordo con lei su tutti i punti elencati tranne che sul primo.
Lei muove dal principio, ripetutamente affermato dalla S. Corte (cfr. da ult. Cass. 31 gennaio 2023, n. 2892) che "in tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cosiddetto privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua dell'art. 2083 c.c., ovvero della l. 8 agosto 1985, n. 443, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo la data di entrata in vigore dell'art. 36 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha modificato l'art. 2751-bis, n. 5, c.c.".
Questo orientamento, però, non risolve il problema che è alla base del quesito, ossia se il privilegio artigiano deve sussistere al momento in cui è stata effettuata la prestazione e quindi è sorto il credito, o al momento in cui è presentata la domanda di insinuazione. A questa domanda la Cassazione (Cass. 9/11/2018, n. 28795) ha risposto come segue: "Ai fini dell'operatività dell'art.2751 bis c.c., come modificato dall'art.36 d.l. n.5/2012, convertito in legge n. 35/2012 (in base al quale, ai fini dell'attribuzione del privilegio, l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane costituisce un presupposto indispensabile, anche se non sufficiente, dovendosi accertare la coesistenza degli altri elementi indicati nella c.d. Legge quadro artigianato n. 443/1985), occorre fare riferimento al momento in cui il credito sorge, non a quello in cui esso viene fatto valere." Soluzione del tutto condivisibile in quanto il privilegio è attribuito in ragione della causa del credito per cui il credito sorge come privilegiato se sussistono i requisiti per attribuire la prelazione al momento in cui il credito nasce, e mantiene questa caratteristica anche se in seguito viene meno uno degli elementi richiesti per l'attribuzione.
Zucchetti SG srl-
Isaia Sales
Nocera Inferiore (SA)03/05/2026 16:37RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis c.c.; Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Grazie per la risposta esaustiva. Desidero tuttavia formulare una precisazione: la mia domanda non riguardava se il'iscrizione debba sussistere al momento in cui viene effettuata la prestazione e, quindi, sorge il credito, oppure al momento della presentazione della domanda di insinuazione. Piuttosto, intendevo sapere se l'iscrizione debba essere mantenuta anche al momento della domanda di insinuazione e, in mancanza di tale iscrizione, se il credito debba essere ammesso in chirografo.
Vorrei inoltre sottoporre alla vostra attenzione un'ulteriore questione relativa al contributo di euro 125 versato dal creditore per il giudizio volto all'apertura della liquidazione giudiziale. Il creditore ha richiesto in modo generico il riconoscimento di un privilegio; sarei pertanto orientato a non riconoscerlo, proprio in ragione della genericità della domanda. Mi chiedo, tuttavia, se sia corretto ammettere tale credito in chirografo oppure se debba essere escluso, trattandosi di spese sostenute dal creditore nel proprio esclusivo interesse.
Infine, con riferimento al riconoscimento degli interessi moratori (anche ai sensi del d.lgs. 231/2002), sarei orientato a escluderli nei casi in cui non venga depositata la diffida e messa in mora dalla quale far decorrere la maturazione degli stessi. Ritengo, infatti, che, secondo un orientamento giurisprudenziale costante nelle procedure di liquidazione giudiziale, non operi alcun automatismo nella decorrenza degli interessi, i quali inizierebbero a maturare solo dalla diffida e messa in mora oppure dalla data di un provvedimento giudiziale passato in giudicato; conseguentemente, non sarebbe corretto farli decorrere dalla data di scadenza delle fatture.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/05/2026 13:55RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis c.c.; Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Nel dire nella precedente risposta che "il privilegio è attribuito in ragione della causa del credito per cui il credito sorge come privilegiato se sussistono i requisiti per attribuire la prelazione al momento in cui il credito nasce, e mantiene questa caratteristica anche se in seguito viene meno uno degli elementi richiesti per l'attribuzione" intendevamo proprio dire che il creditore può far valere il privilegio artigiano se tale era al momento in cui il credito è sorto, anche se successivamente, al momento in cui aziona il credito, ha perso questa qualifica ed è stato cancellato dall'albo.
Quanto alla spesa sostenuta per l'iscrizione a ruolo della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, questa va considerata come tutte le altre spese sopportate dal creditore che ha preso l'iniziativa per l'apertura della procedura del proprio debitore. Abbiamo trattato questo tema ripetute volte, per cui possiamo limitarci a fare un sunto ricordando che la S. Corte (cfr. per tutte Cass. 24.5.2000, n. 6787 ) ha affermato che:
a)-la dichiarazione di fall. (il discorso vale anche per l'apertura della liquidazione giudiziale) è equiparabile all'atto di pignoramento, come prevede l'art. 54 l.f.;
b)-il fallimento è un pignoramento generale, non solo per lo spossessamento, ma anche in ragione del divieto di azioni esecutive individuali;
c)-il processo concorsuale è un processo esecutivo, e soggiace, quanto alle spese, alla disciplina di cui all'art. 95 c.p.c.;
d)-vi è un sostanziale parallelismo tra creditore procedente nella procedura esecutiva singolare e creditore istante nella procedura esecutiva concorsuale;
f)- di conseguenza, al creditore istante per la dichiarazione di fallimento del suo debitore va riconosciuto il privilegio di cui agli art. 2755, 2770 c.c. e 95 c.p.c. (privilegio per spese di giustizia) con riferimento alle spese all'uopo sostenute.
La giurisprudenza di merito, invece, si è orientata prevalentemente per il riconoscimento della prededuzione, collocazione questa che ha perso, a nostro avviso, punti alla luce del nuovo codice a causa della diversa definizione dei crediti prededucibili di cui all'art. 6 c.c.i.i., che non riprende più il principio della funzionalità come criterio generale di qualificazione (come invece faceva il comma 2 dell'art. 111 l. fall.), per cui diremmo oggi di seguire l'indirizzo della cassazione sopra esposto, data anche l'autorevolezza dei precedenti. L'utilità per i creditori è data dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale che ha permesso di bloccare i beni del debitore nell'interesse della massa dei creditori.
Quanto agli interessi moratori, l'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 231 del 2002 prevede che le disposizioni dello stesso non si applicano ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito", ma tale norma è stata interpretata dalla Cassazione come riferita ai soli interessi post fallimentari, ma non a quelli maturati antecedentemente (Cass. 08.02.2017, n. 3300; Conf. Cass. 05/05/2016, n. 8979; Cass. 25/03/2022, n. 9730, Cass. 16/05/2025, n. 13098). Di conseguenza il creditore ha diritto agli interessi moratori maturati nel periodo anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale, senza che sia necessaria la costituzione in mora; fermo restando che, essendo il credito assistito da privilegio, il privilegio opera nei limiti di tempo indicati dall'art. 2749 c.c..
Zucchetti Sg srl-
Isaia Sales
Nocera Inferiore (SA)04/05/2026 14:55RE: RE: RE: RE: Privilegio ex art. 2751 bis c.c.; Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Grazie
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