Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

OPPONIBILITA' SENTENZA REVOCATORIA ALLA MASSA

  • Simeone Sardella

    SENIGALLIA (AN)
    02/10/2026 17:54

    OPPONIBILITA' SENTENZA REVOCATORIA ALLA MASSA

    Un creditore chiede, con la domanda di ammissione al passivo, di essere soddisfatto sul ricavato della vendita in danno della massa dei creditori sino a concorrenza dell'importo di €. 4.166.245,90 vantato nei confronti di altro creditore cessionario del ramo d'azienda. Tanto in forza di sentenza di condanna revocatoria ella cessione del ramo d'azienda passata in giudicato prima della sentenza di LG.
    Le sentenze ass-civ-sez-i-sentenza-02-12-2011-n-25850-rv-6208.pdf - 32 KB e cass-civ-sez-iii-sentenza-31-05-2019-n-14892-rv-65.pdf - 31 KB stabiliscono che il creditore dell'alienante, che, per ottenere pronuncia di inefficacia relativa della compravendita, abbia trascritto domanda ex art. 2901 cod. civ. anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell'acquirente, ove l'azione sia accolta, viene a trovarsi, rispetto all'immobile ormai acquisito all'attivo fallimentare, in posizione analoga a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito, rappresentando il diritto tutelato in revocatoria, analogamente al detto diritto di prelazione, una passività dalla quale il patrimonio del fallito deve essere depurato prima della ripartizione dell'attivo fra i creditori concorsuali; pertanto, l'attore vittorioso in revocatoria, che non è creditore diretto del fallito e non partecipa quindi al concorso formale, può tuttavia ottenere, in sede di distribuzione del ricavato della vendita fallimentare dell' immobile, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l'alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria rispetto ai creditori concorsuali.
    A mio parere la richiesta del creditore è quindi correttamente formulata, fermo restando che il compenso del curatore che gestisce la vendita e degli stimatori, nonchè le preduduzioni specifiche degli immobili (vedi IMU post fallimento), dovrebbero essere soddisfatte con preferenza rispetto al credito del creditore titolare della revocatoria. Anche il ricavato della vendita, comunque gestito dal curatore, dovrebbe essere considerato nella massa attiva ai fini della determinazione del compenso del curatore.
    A vostro parere come deve essere gestita la domanda di ammissione al passivo ? e come la "separazione" del ricavato delle vendite in sede di riparto, facendo in modo che comunque siano conteggiate per la determinazione della massa attiva e delle prededuzioni specifiche nonchè quota parte del compenso curatore ?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2026 19:54

      RE: OPPONIBILITA' SENTENZA REVOCATORIA ALLA MASSA

      C'è qualcosa che non è chiaro nella descrizione che lei fa quando dice che nella domanda il creditore chiede "di essere soddisfatto sul ricavato della vendita in danno della massa dei creditori sino a concorrenza dell'importo di . 4.166.245,90 vantato nei confronti di altro creditore cessionario del ramo d'azienda" in quanto il creditore in questione dovrebbe essere tale nei confronti del cedente l'azienda e per tutelare il proprio credito ha esercitato la revocatoria dell'atto di cessione. Ossia A è creditore di B, che cede la sua azienda a C; a questo punto A agisce in revocatoria per far dichiarare l'inefficacia della cessione da B a C; se, invero A fosse creditore verso C non avrebbe alcun interesse a promuovere la revocatoria della cessione dell'azienda che è pervenuta nel patrimonio del suo debitore arricchendo la garanzia patrimoniale.
      Tanto chiarito, deve ritenersi che alla liquidazione giudiziale sia stato assoggettato C e che la sentenza di revoca non abbia avuto ancora esecuzione per cui il complesso aziendale è ancora nelle disponibilità di C; se così non fosse, infatti, non si spiegherebbe il richiamo delle sentenze da lei citate e il discorso che lei fa che A non è creditore verso la procedura.
      Le problematiche circa la proponibilità della revocatoria nei confronti di un fallimento o una liquidazione giudiziale o circa la proseguibilità di una tale azione quando la procedura interviene in corso di causa sono molteplici e complesse, tanto che a breve distanza di tempo, nel 2018 e nel 2020, sono intervenute due volte le Sezioni Unite. E' superfluo affrontare queste tematiche, basti dire che le citate sentenze ed altre fanno riferimento al fallimento sopravvenuto nel corso del giudizio revocatorio, ma il principio posto è a maggior ragione valido ove il processo per revocatoria si sia concluso prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico del soccombente cessionario e addirittura la sentenza sia pausata in giudicato prima di tale evento. Normalmente l'attore vittorioso in revocatoria ha diritto di escutere i beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace, tuttavia se il convenuto è stato dichiarato fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale tale azione esecutiva gli è preclusa, ma ovviamente il creditore vittorioso, che ha un titolo definitivo, non può restare senza tutela e correttamente la sua posizione è stata equiparata a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito (fallimento del terzo datore di ipoteca). Questa fattispecie, non regolamentata dalla legge fallimentare lo è nel codice della crisi che, all'art. 201, consente al non creditore di presentare istanza con cui chiede di "partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore di ipoteca o di pegno".
      Data la natura costitutiva della sentenza revocatoria, che retroagisce alla data della domanda e della trascrizione della stessa, se effettuata, deve ritenersi che da quel momento il bene oggetto della revocatoria è sottratto alla garanzia patrimoniale della massa dei creditori del cessionario, sicche se, come nel caso, la sentenza di revocatoria è antecedente all'apertura della procedura, a nostro avviso nessuna spesa di detta procedura può essere fatta gravare sul bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace .
      Zucchetti SG srl
      • Simeone Sardella

        SENIGALLIA (AN)
        05/10/2026 10:16

        RE: RE: OPPONIBILITA' SENTENZA REVOCATORIA ALLA MASSA

        Buongiorno.
        Vi ringrazio della risposta.
        La vostra ricostruzione è corretta, ossia A è creditore di B che cede il ramo d'azienda con gli immobili a C. A agisce in revocatoria della cessione del ramo d'azienda da B a C. Successivamente C fallisce, ed A domanda ammissione al passivo di C in chirografo per le spese legali dell'azione revocatoria, e chiede di essere soddisfatto sul ricavato della vendita "in danno della massa dei creditori sino alla concorrenza del proprio credito di 4.166.245,90" (questa è l'esatta riproduzione della domanda.
        Nella vostra risposta, che condivido, affermate che "la sua posizione (del creditore revocante) è stata equiparata a quella del titolare di diritto di prelazione su bene compreso nel fallimento e già costituito in garanzia per credito verso debitore diverso dal fallito (fallimento del terzo datore di ipoteca)."
        Quindi come va gestita da un punto di vista pratico? Al pari di una prededuzione oppure di un'ipoteca di primo grado?
        E poi cosa fare se su un bene oggetto di revocatoria è iscritta ipoteca prima della trascrizione della domanda revocatoria? A mio parere il creditore ipotecario va chiaramente soddisfatto prima.
        Infine, conclusione che non condivido, voi affermate che "il bene oggetto della revocatoria è sottratto alla garanzia patrimoniale della massa dei creditori del cessionario, sicche se, come nel caso, la sentenza di revocatoria è antecedente all'apertura della procedura, a nostro avviso nessuna spesa di detta procedura può essere fatta gravare sul bene oggetto dell'atto dichiarato inefficace".
        Quindi su chi grava la stima dell'immobile ? Su chi il compenso del curatore che si occupa di tutti gli adempimenti connessi alla stima, alla vendita, alla gestione delle locazioni (gli immobili sono locati)? Su quale massa grava l'IMU dovuta post fallimento ? Se la vostra conclusione fosse corretta a questo punto il bene non dovrebbe proprio essere acquisito all'attivo, e lasciato all'azione esecutiva del creditore titolare di revocatoria.
        Attendo Vostre valutazioni.
        Grazie mille.
        Cordialità
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/10/2026 17:31

          RE: RE: RE: OPPONIBILITA' SENTENZA REVOCATORIA ALLA MASSA

          L'equiparazione della posizione del rivendicante al beneficiario dell'ipoteca data dal terzo per un debito altrui comporta che il bene oggetto del contratto revocato è sottratto alla garanzia patrimoniale della massa dei creditori del cessionario, il che significa che quel bene è come se formasse un patrimonio separato dal resto dell'attivo destinato alla soddisfazione del creditore beneficiario dell'ipoteca o del rivendicante vittorioso, salvi i diritti a lui opponibili.
          Lei accenna all'esistenza di una ipoteca iscritta sull'immobile in questione prima della trascrizione della domanda revocatoria, ma non ci dice quando esattamente sia stata iscritta né a garanzia i quale debitore.
          Invero, se l'ipoteca esisteva già prima della vendita del bene in quanto costituita sul bene di proprietà di B, chiaramente la stessa è opponibile anche al rivendicante perché l'ipoteca segue il bene ed è opponibile a tutte le iscrizioni e trascrizioni successive.
          Se, invece, l'ipoteca è stata costituita da C a garanzia di un suo debito, non basta la priorità dell'iscrizione sulla trascrizione della domanda in quanto trova applicazione l'ult. comma dell'art. 2901 c.c., per il quale "l'inefficacia dell'atto (ossia la sentenza di revoca che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto) non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione". Nel caso, essendo stata la domanda di revocazione trascritta dopo l'iscrizione ipotecaria, in applicazione della norma richiamata, bisogna stabilire se il creditore ipotecario fosse in buona o mala fede; il fatto che all'epoca dell'iscrizione non fosse stata ancora trascritta la domanda revocatoria depone certamente per la sua buna fede, salvo prova contraria, che, cioè, il creditore ipotecario avesse iscritto ipoteca nella consapevolezza che l'acquisto del bene su cui iscrivere ipoteca era revocabile, o fosse in combutta con C per precostituire un diritto da opporre a terzi, e così via.
          In conclusione, nel caso l'ipoteca sia stata iscritta da C, questa, in linea di massima, prevale sui diritti del rivendicante in quanto la sua buona fede può desumersi dal fatto che all'epoca l'acquisto del bene da parte di C era regolare e non ancora era tata trascritta la domanda revocatoria, ma questa soluzione può essere ribaltata ove il rivendicante dimostri che il creditore ipotecario avesse agito in mala fede.
          Ovviamente se prevale l'ipoteca iscritta da B o da C in quanto, in questo caso, costituita in buona fede, il discorso sulle spese viene meno dato che il bene in questione viene prioritariamente destinato alla soddisfazione di un creditore ipotecario e quindi sconta tutte le spese della procedura, sia quelle specifiche al bene che quelle generali della procedura in proporzione giusto il disposto dell'art. 223, comma 3 CCII. Qualora, invece dovese prevalere il diritto dl rivendicante, confermiamo quanto detto nella precedente risposta, dove noi davamo per scontato che le spese specifiche alla liquidazione del bene fossero a carico del bene e intendevamo escludere quelle di carattere generale della procedura per il fatto, come già detto, che l'apertura della liquidazione giudiziale è indifferente per il rivendicante dato che la sentenza è passata in giudicato prima dell'apertura di tale procedura; ossia il rivendicante già da quella data poteva agire esecutivamente sul bene oggetto del contratto revocato e non ha potuto più farlo perché C è stato assoggettato a liquidazione giudiziale, per cui le spese di questa procedura non lo riguardano. Lo riguardano invece le spese specifiche, quali l'IMU e le spese della liquidazione del bene e relative perché queste il rivendicante avrebbe comunque dovuto sostenerle anche se non fosse stata aperta la liquidazione giudiziale. Tra queste si potrebbe considerare anche un compenso per il curatore per l'attività svolta di liquidazione del bene, come se fosse un delegato alla vendita, ma non calcolare il valore di realizzo dell'immobile tra l'attivo realizzato al fine della liquidazione del compenso come curatore, perché questa è una spesa di carattere generale che, come detto, non può gravare sul bene sottratto alla garanzia patrimoniale della massa già prima che si aprisse la liquidazione giudiziale.
          Zucchetti SG srl