Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Affitto azienda e clausola che prevede obbligo del terzo assegnatario di rimborsare somme all'affittuaria
-
Anna Gasparini
Sondrio07/07/2026 14:48Affitto azienda e clausola che prevede obbligo del terzo assegnatario di rimborsare somme all'affittuaria
In data antecedente all'apertura della liquidazione giudiziale, la fallita ha concluso un contratto di affitto di azienda che - per quanto di interesse - prevede: - che il contratto di affitto si "interromperà" (anche prima della scadenza) con l'assegnazione a titolo definitivo dei beni concessi agli esiti della procedura di assegnazione che si svolgerà nell'ambito del concordato (vi è riferimento al concordato in quanto la LG è stata preceduta da domanda di concordato semplificato dichiarata inammissibile); - che il terzo assegnatario sarà tenuto a rimborsare all'affittuaria i costi sostenuti per migliorie e addizioni ed accrescimenti nonchè i canoni di leasing pagati durante l'affitto sino ad un importo massimo indicato (quindi importi che, applicando l'art. 2561 quarto comma cc non sarebbero in gran parte dovuti all'affittuario); - che, sempre in caso di assegnazione a terzi, l'azienda verrà resa entro 60 gg. dalla richiesta comunicata a mezzo pec dall'assegnatario e peraltro il pagamento delle somme sopra indicate da parte del terzo assegnatario è definita "condizionante la consegna". Il curatore deve decidere se recedere dal contratto. A vostro parere le clausole relative agli obblighi di rimborso gravanti sul terzo assegnatario che condizionano la restituzione, sono opponibili alla procedura? Cioè se il curatore dovesse porre in vendita con procedura competitiva l'azienda senza indicare tali previsioni, l'affittuario avrebbe legittime ragioni di contestazione? Ed ancora: il terzo assegnatario, che parrebbe non subentrare nel contratto di affitto che si "interromperà" con l'assegnazione a titolo definitivo, sarebbe comunque tenuto al pagamento se nelle condizioni di vendita non vengono riprodotte? -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza08/07/2026 18:12RE: Affitto azienda e clausola che prevede obbligo del terzo assegnatario di rimborsare somme all'affittuaria
Il contratto di affitto di azienda, con le relative clausole riportate, permane a seguito della ammissione del concedente giusto il disposto di cu al comma 1 dell'art. 184 CCII, a meno che il curatore non receda dallo stesso entro sessanta giorni dall'inizio della procedura corrispondendo un equo indennizzo. Recedendo dal contratto di affitto questo viene meno e non trovano più applicazione le clausole di favore contemplate per il caso di anticipata cessazione per vendita dell'azienda.
Queta quindi è una prima scelta che deve fare il curatore e cioè:
-non fare nulla e proseguire nel contratto, con applicazione delle clausole in esso contente. In questo caso al momento della vendita deve elencare nel documento che disciplina la gara le condizioni cui va incontro l'aggiudicatario, altrimenti questi può rifiutare il trasferimento o sostenere che non è tenuto al pagamento di quanto previsto, fermo restando che nei confronti dell'affittuario rimane obbligata la procedura;
- recedere (sempre che sia ancora in tempo per farlo) e pagare un equo indennizzo (la cui determinazione non sarà agevole proprio in considerazione delle clausole contrattuali esistenti) e liberarsi cos' degli impegno considerati nel contratto.
Ulteriore possibilità che ha la curatela è valutare se esistono i requisiti temporali per esercitare una azione revocatoria del contratto di affitto, che renderebbe inefficace il contratto stipulato.
Non è agevole scegliere la strada più conveniente e converrebbe parlarne con il giudice delegato per concordare una linea tenendo conto che se, come pare, vi sia continuità trail concordato semplificato e la successiva liquidazione giudiziale, i termini per l'esercizio dell'azione revocatoria decorrono dalla data della pubblicazione della prima domanda, ai sensi del comma 2 dell'.
Zucchetti SG srl
-