Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

REVOCATORIA

  • Luciano Bonomo

    Verona
    31/07/2026 18:09

    REVOCATORIA

    La liquidazione giudiziale di una impresa è stata dichiarata, su richiesta della stessa, dopo un tentativo di CNC non portato a compimento.
    Il quesito che pongo riguarda la revocabilità o meno dei pagamenti effettuati dall'imprenditore dopo la presentazione della domanda ex art. 40 CCII ma prima della sentenza dichiarativa di L.G. posto che la precedente fase di tentativo di CNC possa rappresentare un fattore di conoscenza da parte dei creditori, che hanno ricevuto i pagamenti, della situazione di crisi dell'impresa.
    Ringrazio
    Luciano Bonomo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/08/2026 17:20

      RE: REVOCATORIA

      Lei parla di CNC, che noi interpretiamo come composizione negoziata della crisi, ma poi fa riferimento alla domanda presentata ex art. 40 CCII, che è la norma che introduce la regolamentazione degli "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" che non riguardano la composizione negoziata della crisi, è introdotta, a norma dell'art. 12, comma 1, CCII, dall'imprenditore commerciale e agricolo che chiede" la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"
      Questo significa che la composizione negoziata della crisi non è una procedura concorsuale ma un percorso cui si sottone l'imprenditore in bonis per tentare di risolvere , con l'aiuto dell'esperto, la crisi attraverso un accordo con i propri creditori. Ne discende che il ricorso a questo strumento non determina alcuna ipotetica retroattività per il calcolo del periodo sospetto della revocatoria alla domanda di composizione, che, si ripete non attua una procedura concorsuale. Pertanto il dies a quo del periodo sospetto per la revocatoria dei pagamenti, come degli altri atti revocabili, decorre dalla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e la precedente fase di composizione può influire sull'onere della prova della scientia decotionis, ove le trattative abbiano evidenziato la sussistenza di uno stato di insolvenza, così come potrebbero influire eventuali protesti, esecuzioni in corso, ecc.
      Zucchetti SG Srl