Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

INTEGRAZIONE DOMANDA DI RIVENDICA

  • Massimo Bianchi

    Rimini
    22/03/2024 11:35

    INTEGRAZIONE DOMANDA DI RIVENDICA

    Buongiorno,
    un contratto di locazione concluso con un impresa conduttrice in bonis poi entrata in liquidazione giudiziale dopo la convalida dello sfratto per morosità, è opponibile alla procedura?
    Nello specifico risulta che tra i beni mobili messi in vendita ci siano beni sostituiti dalla conduttrice con quelli precendetementi presenti e di proprietà del locatore (ad esempio condizionatori); la loro vendita e conseguente rimozione potrebbe causare danni all'immobile (che rimarrebbe anche sprovvisto di condizionatori di cui invece al tempo di stipula della locazione era dotato) e vorrei quindi chiedere la sospensione della relativa vendita e ciò anche alla luce di quanto pattuito nel contratto ove è specificato che le addizioni o innovazioni non possono essere rimosse e rimangono nella proprietà del locatore laddove la loro rimozione possa arrecare un danno.
    Ringrazio in anticipo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/03/2024 16:12

      RE: INTEGRAZIONE DOMANDA DI RIVENDICA

      Deve presentare domanda di rivendica e restituzione ex art. 210 CCII e chiedere, con la stessa, la sospensione della liquidazione del bene, ai sensi dell'art. 201, settimo comma, CCI, che ha appunto lo scopo di salvaguardare la possibilità della restituzione in natura del bene oggetto della sua domanda, nelle ipotesi in cui di esso il curatore possa disporre mediante le vendite svolte nell'ambito della liquidazione giudiziale prima che si tenga l'udienza di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi.
      Questa è una istanza istanza di natura cautelare, accessoria rispetto a quella principale di rivendica/restituzione, volta a far sì che il GD pronunci la sospensione della liquidazione del bene oggetto della domanda e, avendo tale natura si ritiene che di essa il giudice debba essere interessato immediatamente, senza dover attendere l'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, e che su di essa il giudice delegato dovrà decidere con decreto motivato reclamabile ex art. 124 CCI.
      E' buona norma che i curatori controllino immediatamente se nelle domande di rivendica depositate sia compresa un'istanza di sospensione, al fine di trasmettere con immediatezza al giudice delegato la domanda stessa per la decisione, ma è opportuno che nel presentare la domanda di rivendica segnali al curatore l'esistenza della istanza di sospensione o comunque lo avverta in qualche modo di tale domanda al fine di evitare che nel frattempo proceda alla vendita di beni che potrebbero essere vittoriosamente rivendicati da terzi.
      Zucchetti SG srl