Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Privilegio Siae ex art. 2751 bis n.2

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    21/09/2025 19:10

    Privilegio Siae ex art. 2751 bis n.2

    Nell'ambito di una procedura fallimentare, la SIAE si insinua con il privilegio ex art 2751 bis n 2, è corretto?
    A parere del sottoscritto l'applicazione del privilegio è corretta agendo la SIAE come mandataria dei propri associati, che sono autori ed editori, che rientrano pienamente in questa categoria.
    Ringrazio cordialmente per una Vs eventuale risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/09/2025 12:37

      RE: Privilegio Siae ex art. 2751 bis n.2

      Condividiamo la sua soluzione. Già in altre occasioni abbiamo, infatti, detto che il credito della SIAE per i diritti dovuti ai sensi dell'art. 180. legge n. 633/1941, è munito del privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2) cc, dato che le somme riscosse dalla SIAE a tale titolo rappresentano la remunerazione di una forma tipica di prestazione d'opera intellettuale - come previsto dall'art. 6. legge n. 633/1941 - ovvero l'ideazione artistica. Pertanto, va riconosciuto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., che va limitato ai diritti di autore, con relativa Iva, (a seguito delle riforma dell'art. 2751bis n. 2 c.c.) e non comprende altre voci quali diritti connessi, diritti di segreteria, ecc.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Lombi

        Santarcangelo di Romagna (RN)
        11/05/2026 10:02

        RE: RE: Privilegio Siae ex art. 2751 bis n.2

        Buongiorno.
        E' stata presentata domanda di ammissione l passivo da parte della SIAE, avente ad oggetto varie contestazioni relative a vari eventi dal 2022 alla data della liquidazione giudiziale (2026). Mi chiedono insinuazione al passivo ex art. 2751 bis 2 per l'intero importo, ovvero anche per gli eventi contestati oltre i due anni. Come fare in questo caso? Devo ammettere l'intero credito in privilegio ex art. 2751 bis 2 o devo o solamente gli eventi contestati negli ultimi due anni? In quest'ultimo caso, il dies a quo da dove inizia a decorrere?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          11/05/2026 19:23

          RE: RE: RE: Privilegio Siae ex art. 2751 bis n.2

          A nostro avviso il credito della SIAE non è assistito dal privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. perché esso nasce dallo sfruttamento economico dei diritti artistici e non è configurabile come compenso corrispettivo della prestazione effettuata dall'artista.
          Significativa in tal senso Cass. 24.3.2023 n. 8541 che ha escluso il privilegio in esame per i compensi spettanti ad artisti- interpreti- esecutori per la riproduzione privata e l'utilizzazione secondaria dei fonogrammi "poiché non rappresentano un corrispettivo per lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma una prestazione patrimoniale conseguente allo sfruttamento economico di una prestazione lavorativa già realizzata". Come si vede, anche in questo caso la Corte distingue tra i proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera e dei diritti connessi dal compenso dovuto per la prestazione artistica lavorativa. Indicative sono anche le sentenze che hanno negato l'estensione analogica del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. agli studi associati limitandolo ai crediti riferibili a prestazioni personali lavorative del singolo professionista.
          Zucchetti SG srl