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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Contratto di affitto di ramo di azienda
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Flavia Morazzi
Pontelongo (PD)12/05/2025 17:35Contratto di affitto di ramo di azienda
Buonasera, Vi disturbo per un parere sulla seguente situazione:
la società Alfa esercitava l'attività di commercio al dettaglio in un immobile di proprietà di terzi, ubicato in un luogo di grande prestigio e condotto in locazione. Vi era inoltre un un contratto di affiliazione con la società Kappa titolare di un noto brand. Prima della liquidazione giudiziale la società Alfa concede in affitto il ramo di azienda alla società Beta. Nel contratto di affitto di ramo di azienda si da atto, che la società Alfa era già receduta dal contratto di locazione immobile e pertanto era stato stipulato un nuovo contratto di locazione tra la società Beta e i proprietari dell'immobile. Inoltre nel contratto di affitto di ramo di azienda si da atto che la società Alfa aveva subito la risoluzione del contratto di affiliazione con la società Kappa proprietaria del noto brand e si dava atto che la società Beta avrebbe stipulato un nuovo contratto di affiliazione con la società Kappa. A questo punto il contratto di affitto di ramo di azienda ha ad oggetto solamente dei beni mobili e i contratti di lavoro con alcuni dipendenti. Poichè vi è il dubbio che il recesso dal contratto di locazione dell'immobile abbia sensibilmente ridotto il valore del compendio aziendale ora concesso in affitto di azienda e che in assenza di tale risoluzione la società Kappa non avrebbe probabilmente neppure risolto il contratto di affiliazione in quanto interessata alla posizione strategica in cui operava Alfa, sarebbe intenzione della curatela agire con azioni revocatorie ovvero valutando la fattispecie che il contratto di affitto di azienda fosse un contratto simulato e che le parti abbiano inteso trasferire il ramo di azienda. Il dubbio è il seguente: entro 60 giorni il curatore può eventualmente recedere dal contratto di affitto di azienda. Nel caso in cui il curatore non receda e quindi subentri nel contratto di affitto di azienda, tale subentro diventa causa ostativa per una eventuale azione revocatoria ovvero per un azione volta ad accertare la simulazione di detto contratto di affitto di azienda? In altre parole in una situazione cos' delicata il subentro nel contratto inibisce le azioni revocatorie o comunque volte ad accertare la simulazione del contratto?
Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2025 19:45RE: Contratto di affitto di ramo di azienda
La situazione rappresentata non è affatto rosea per la procedura in quanto più che la simulazione del contratto di affitto del ramo di azienda, che è voluto dalle parti, sembra simulata la risoluzione consensuale del contratto di locazione di immobile per fare in modo che il proprietario dell'immobile stipulasse il nuovo contratto direttamente con l'affittuario del ramo di azienda. Altra via su cui agire potrebbe essere azionare la revocatoria del contratto di affitto di azienda, qualora ne ricorrano le condizioni temporali e altre, ma entrambe le prospettive non sembrano agevoli data la situazione di insolvenza in cui si trovava Alfa, che infatti è stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale; in una situazione del genere la risoluzione del contratto di locazione immobiliare- specie se non era prevista la sublocazione o se il proprietario non dava il consenso alla sublocazione- poteva costituire l'unica via per ridurre le spese e consentire la continuazione dell'attività, attraverso la stipula del contratto di affitto di ramo di azienda. La revoca di quest'ultimo renderebbe inefficace l'affitto del ramo di azienda, ma la procedura potrebbe contare soltanto sui beni oggetto del contratto da dover poi liquidare, ed anche in fretta perché difficilmente la domanda potrebbe coinvolgere anche la risoluzione del contratto di locazione e, comunque, sarebbe venuto meno il contratto di affiliazione interessante sotto il profilo economico. In sostanza, per ripristinare in qualche modo la precedente situazione si dovrebbe sostenere che la risoluzione della locazione come quella della contratto di affiliazione siano stati posti in essere allo scopo di pregiudicare il patrimonio di Alfa con danno per i creditori, in modo da stipulare un contratto di affitto di ramo di azienda a prezzo più ridotto; pur se probabile che questo fosse il piano, ci sembra difficile riuscire a fornire una dimostrazione di tanto anche perché, come lei sottolinea , una volta risolto il contratto di locazione, la perdita del brand era quasi naturale essendo venuta meno la visibilità del luogo di commercio. . . ,
Ad ogni modo queste sono considerazioni di carattere generale; venendo alla sua domanda, al momento il contratto di locazione immobiliare è stato già consensualmente risolto dalle parti per cui il curatore non subentra automaticamente ex art. 185, comma 3, c.c.i.i. né di conseguenza può recedere dallo stesso, dato che il contratto di locazione, fin quando non viene dichiarata nulla o inefficace la risoluzione, è privo di valore.
Al momento è in vigore il contratto di affitto di azienda e questo continua automaticamente con il curatore, il quale può recedere dallo stesso entro 60 giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo. Avendo il curatore la facoltà del recesso, se il curatore esercita tale facoltà, questa scelta scioglie il contratto di affitto e il discorso è chiuso, salva la determinazione dell'indennizzo; se, invece non recede dal contratto può impugnare lo stesso per simulazione, ma probabilmente più per revocatoria, se ne ricorrono i requisiti, con le conseguenze sopra accennate, dato che il curatore non ha scelto il subentro, ma questo è un effetto legale stabilito dalla legge. .
Zucchetti SG srl
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