Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

azione revocatoria

  • Alessandro Civati

    Milano
    05/02/2026 16:34

    azione revocatoria

    vi sottopongo la seguente fattispecie.
    la società X gode di un fido per anticipo fatture.
    tale anticipo fatture è garantito da una somma di denaro - data a pegno - che la società X ha versato su un altro conto corrente, presso la medesima Banca.
    In vista dell'apertura della liquidazione giudiziale di X, la Banca revoca il fido anticipo fatture e un altro fido, dopodiché addebita (con bonifici interni) i saldi negativi dei due conti correnti "affidati" (tra cui il conto corrente anticipi) su un altro conto corrente della società X e accredita sul mededimo conto la somma a suo tempo data in pegno.
    per effetto di tali operazioni, la banca di fatto compensa la somma che era stata data in garanzia con i saldi negativi di altri due conti correnti e con il saldo negativo del conto sul quale tutte le somme sono confluite (difatti, la sommatoria dei saldi negativi dei due conti correnti affidati risultava assai più bassa della somma data in pegno).
    questa complessa operazione potrebbe essere oggetto di revocatoria? oppure rientra nella facoltà per la Banca di operare la compensazione tra saldi di conto corrente?
    vi ringrazio per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/02/2026 16:31

      RE: azione revocatoria

      Con l'ordinanza 14/04/2025, n. 9811 la Cassazione ha statuito che "È assoggettabile a revocatoria fallimentare la compensazione in conto corrente dell'esposizione passiva del cliente fallito con un corrispondente debito della stessa banca verso quest'ultimo, ove si accerti la natura regolare del pegno di denaro costituito dal cliente presso la banca, dovendo considerarsi che l'esenzione da revocatoria può conseguire solo all'accertata natura irregolare del pegno di denaro, che consegue unicamente all'espresso conferimento alla banca, in sede di costituzione della garanzia, della facoltà di disposizione della somma". Secondo tale decisione, quindi, soltanto il pegno irregolare comporta l'esenzione dalla revocatoria e, posto che il pegno irregolare si configura esclusivamente quando al creditore pignoratizio sia espressamente attribuita la facoltà di disporre delle somme che ne formano oggetto, deve dedursi che, in mancanza di tale facoltà, da prevedersi espressamente, il pegno mantiene natura regolare e, non comportando il trasferimento della proprietà delle somme alla banca sin dalla costituzione della garanzia, non attribuisce alla stessa la disponibilità immediata delle somme, rendendo così revocabile l'incameramento effettuato. Oggetto della revocatoria non è quindi la compensazione effettuata dalla banca ma la rimessa effettuata dal cliente costituita in pegno regolare, che la banca non poteva utilizzare per effettuare la compensazione.
      Zucchetti SG srl