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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
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Marco Lombi
Santarcangelo di Romagna (RN)11/04/2026 11:27CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
Buongiorno,
azienda in liquidazione giudiziale dal 03.03.26. Aveva stipulato contratto di affitto d'azienda in qualità di affittuaria con la società Alfa nel 2021. A luglio 2025 la società Alfa stipula un nuovo contratto di affitto d'azienda con la società Beta negli stessi locali dove svolgeva attività la società in liquidazione giudiziale. Pertanto negli stessi locali dal 2025 svolge attività la nuova società, la quale è subentrata nell'autorizzazione alla ristorazione della società in liquidazione giudiziale dalla stessa data (luglio 2025). Il contratto di affitto d'azienda tra la società fallita e la società Alfa però non risulta risolto in visura camerale, inoltre non mi è stato prodotto alcun atto di risoluzione.
Si consideri anche che l'amministratore della società fallita è lo stesso amministratore della nuova società beta, quindi risulta evidente la volontà di entrambe le parti di cessare il precedente contratto. Il curatore deve considerarlo un contratto pendente e procedere alla risoluzione o si può considerare risolto per fatti concludenti? Se lo considero un contratto pendente e procedo alla risoluzione, dovrò pagare anche in prededuzione il canone maturato dal 03/03/2026 (data di apertura della liquidazione giudiziale) sino alla data della risoluzione più un equo indennizzo ad alfa, che nel frattempo stà già percependo canoni dal nuovo contratto stipulato con beta? Come devo procedere?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/04/2026 12:36RE: CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
A nostro avviso il contratto di affitto originario, considerata la posizione dell'amministratore della società fallita, che è lo stesso amministratore della nuova società Beta nuova affittuaria, non può non ritenersi risolto tacitamente tra le parti.
Piuttosto proprio questa commistione gestionale e il fatto che il nuovo affittuario svolga esattamente la stessa attività del precedente, stessi locali e con le stesse autorizzazioni, potrebbe indurla a prendere in considerazione la possibilità dell'esistenza di una super società di fatto tra quella già in liquidazione e la soc. Beta in modo da ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di detta super società e della società Beta a norma del comma 5 dell'art. 256 CCII (che espressamente contempla, sulla scia della pregressa giurisprudenza, la possibilità di una società tra società, chiamata per questo super società).
Sulla base dei pochi dati a nostra conoscenza, una tale iniziativa potrebbe avere successo, ma poi deve verificare lei se economicamente ne vale la pena nell'interesse dei creditori, valutando cioè quali vantaggi apporterebbe ai creditori l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una tale super società; in tal caso, infatti, l'affitto di azienda sarebbe in capo a detta super società, per cui tale contrato sarebbe da considerare pendente, con applicazione del comma 3 dell'art. 184. Inoltre seguirebbe l'apertura della stessa procedura anche per la soc. Beta, e quindi bisognerebbe valutare di quale attivo questa potrebbe disporre, e così via.
Zucchetti SG Srl-
Marco Lombi
Santarcangelo di Romagna (RN)14/04/2026 18:58RE: RE: CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
Buonasera,
liquidazione giudiziale dichiarata in data 3 marzo 2026. Redigo inventario e qualche giorno dopo, in seguito all'apertura del cassetto fiscale, mi accorgo che ci sono delle fatture da una società di leasing.
Avvertito l'amministratore mi spiega che si tratta dell'auto che usa personalmente tramite contratto denominato locazione senza conducente a lungo termine con prezzo di riscatto. Mi produce libretto ove si evince che l'auto è intestata alla società di leasing. Procedo subito a spodestare l'amministratore dalla disponibilità del bene, restituendolo alla società di leasing, avvertendo che il bene non deve essere ne ceduto ne utilizzato fino a decisione del curatore di subentrare o meno. Due giorni dopo la società di leasing mi produce un primo contratto di locazione a lungo termine senza conducente con opzione di acquisto di 18 mesi (da dicembre 2023 fino a luglio 2025), una prima proroga da luglio 2025 a novembre 2025 e una seconda proroga da dicembre 2025 a febbraio 2026. Il contratto e le proroghe prevedono il pagamento di un canone comprensivo di una quota capitale di 370 euro e di una quota servizi di euro 165. Tuttavia è specificamente indicato che le manutenzioni oridinarie e straordinarie, come le revisioni, sono a carico dell'utilizzatore. E' invece a carico della società di leasing la sola assicurazione. Il prezzo per esercitare l'opzione di acquisto è di 9.000 euro (ciò era gia previsto dal contratto originario per cui si sarebbe potuto esercitare l'opzione già a luglio 2025). Inoltre il contratto iniziale prevedeva un maxicanone. Prezzo auto per società di leasing 15.000 euro. La società di leasing ritiene si tratti di noleggio. A me sembra più un leasing finanziario. Potrei contestare il fatto che ad aprile il bene era ancora nella disponibilità del debitore anche se la scadenza della proroga era fine febbraio e chiedere che il contratto venga dichiarato ancora attivo alla data dell'apertura della liquidazione e riqualificato come leasing finanziario? Il problema è che poi attualmente non avrei le disponibilità per pagare il prezzo di riscatto (che ammontava a 9000 euro ma al quale potrei ottenere lo scomputo delle quote capitali pagate da luglio 2025 fino alla data della liquidazione). Le disponibilità finanziarie le potrei averle solo dopo aver venduto altri beni ma attualmente non sò quanto realizzerò. Anche volendo procedere velocemente alla vendita non credo che prima di 20/30 giorni possa avvenire. Come funziona in questi casi? L'alternativa sarebbe considerarlo come un leasing operativo scaduto alla data di apertura della liquidazione. In questo caso potrei la soluzione più celere e prudente sarebbe quella di non inventariarlo e restituirlo immediatamente o di inventariarlo. Se procedo ad inventariarlo, il bene può poi essere restituito con semplice richiesta del curatore al Giudice delegato (non c'è comitato dei creditori) oppure l'unica strada è quello di presentare istanza da parte della società di leasing che chiede la restituzione?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/04/2026 11:16RE: RE: RE: CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
L'operazione descritta è a nostro parere inquadrabile in un leasing finanziario, scaduto a febbraio del 2026 (prima dell'apertura della liquidazione giudiziale), che è la data dell'ultima prova, per cui non crediamo che possa esercitare il riscatto , anche se ne avesse le disponibilità, e il bene può essere restituito alla società di leasing. Allo scopo l'auto va inventariata e la società di leasing deve presentare domanda di restituzione, non essendo applicabile ai beni mobili registrati la procedura abbreviata di cui all'art. 196, che ha ad oggetto soltanto beni mobili.
Zucchetti Sg srl-
Marco Lombi
Santarcangelo di Romagna (RN)11/05/2026 10:15RE: RE: RE: RE: CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
Buongiorno.
Riprendo questo intervento.
Liquidazione giudiziale di SRL con sentenza pubblicata il 3 marzo 2026. Contratto di locazione con opzione di acquisto avente ad oggetto un autovettura, scaduto in data 28 febbraio 2026, quindi ante liquidazione giudiziale. Il debitore non mi ha comunicato l'esistenza di questo contratto, le scritture contabili non sono state tenute. Il Curatore si è accorto dell'esistenza di questo contratto verso fine marzo, accedendo al portale fatture e corrispettivi, pertanto l'auto è stata sottratta alla disponibilità del debitore in quella data.
La società di leasing mi chiede insinuazione al passivo anche per il canone del mese di marzo (post liquidazione) in chirografo, ancorchè il contratto fosse scaduto in data 28 febbraio 2026. Inoltre chiede un importo a titolo di eccedenze chilometriche, per chilometri percorsi maggiori di quelli concordati. Tuttavia questo importo tiene conto dei chilometri percorsi post liquidazione nel mese di marzo.
Come mi devo comportare in sede di ammissione al passivo? Devo escludere il mese di marzo e la parte di eccedenze chilometriche maturate nel mese di marzo? In questo caso come faccio a quantificare la parte di ecedenze chilometriche escluse?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/05/2026 19:24RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
Il contratto di leasing è scaduto il 26 febbraio 2026, ma non ci dice se era previsto un termine per il riscatto entro cui potrebbe essere intervenuta l'apertura della liquidazione giudiziale, sicchè a questa data io contratto poteva considerarsi ancora pendente.
Ma ciò che non torna è il comportamento della società di leasing che nulla dice in proposito e chiede il canone di marzo in chirografo benchè la procedura sia stata aperta il 3 marzo. Posto che l'auto non è stata restituita ma è rimasta nella disponibilità degli organi della società in liquidazione per tutto marzo, la società di leasing avrebbe potuto chiedere in prededuzione il pagamento del canone di marzo; a sua volta la procedura potrebbe dimostrare che l'auto non è stata utilizzata dalla procedura ma da soggetti legati alla società in liquidazione senza il consenso del curatore ed escludere quindi il credito. Eguale discorso vale per il superamento del chilometraggio, essendo sicuramente il sovrapprezzo per l'eccedenza chilometrica previsto da una clausola contrattuale.
E' davvero difficile dire cosa fare in una situazione di estrema incertezza. In linea di massima potremmo consigliare di accogliere la domanda in considerazione del fatto che l'ammisisone sarebbe in chirografo; questo le consentirebbe anche di sostenere che il contratto di leasing era ancora pendente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, per cui se è conveniente, potrebbe riscattare l'auto e venderla nella procedura.
Zucchetti SG srl-
Marco Lombi
Santarcangelo di Romagna (RN)12/05/2026 17:49RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
Il creditore oltre alla domanda di ammissione del credito, ha presentato domanda i restituzione del bene (il bene era stato infatti inventariato, dato in custodia all'amministratore, il quale lo ha portato in deposito direttamente alla società di leasing).
La procedura attualmente non ha fondi per esercitare il prezzo di riscatto, ne è certo che vi saranno in futuro. Pertanto la decisione di subentrare nel contratto la vedo una scelta un pò avventata e dall'esito incerto. C'è però da dire che il creditore battezza il contratto come un noleggio/locazione a lungo termine senza conducente, anche se è previsto un maxicanone, un opzione di acquisto finale e tutti i servizi (manutenzioni ordinarie e straordinarie, bollo, revisione ecc) sono a carico dell'utilizzatore (a parte l'assicurazione che viene sostenuta dal concedente). Si potrebbe considerare leasing finanziario, procedere alla restituzione del bene (scioglimento del contratto) e richiedere la differenza tra valore di riallocazione sul mercato e
costo residuo. Qual'è la procedura qualora volessi intraprendere quest'ultima strada? Come mi devo pronunciare sulle domande di ammissione del credito e di restituzione del bene in sede di stato passivo in quest'ottica?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/05/2026 19:50RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: CONTRATTO AFFITTO AZIENDA
La risposta che abbiamo dato in precedenza prescindeva dalla concreta conoscenza del contratto e delle condizioni in cui versa la procedura, ma le specificazioni che lei oggi ci fornisce ci confermano che si tratta di leasing finanziaria, sebbene il contratto sia qualificato come locazione a lungo termine senza conducente, dal m omento che la manutenzione del mezzo è a carico dell'utilizzatore (tranne l'assicurazione) ed è previsto un prezzo di riscatto. Invero con il contratto di noleggio a lungo termine si consente di utilizzare il veicolo senza diventarne proprietario; per tale locazione viene richiesto il pagamento di un canone mensile comprensivo di tutti i costi connessi all'uso della macchina, quali quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, il bollo e l'assistenza stradale e, alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà scegliere se restituire il mezzo o optare per una nuova vettura sottoscrivendo un nuovo contratto di noleggio. Anche con il leasing l'tilizzatore ha il godimento del mezzo dietro il pagamento di un canone, ma, a parte che le spese di manutenzione sono a sua carico, alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà scegliere se diventare proprietari della vettura, corrispondendo alla società di leasing il pagamento di una maxi rata finale o procedere alla restituzione del mezzo.
Qualificato il contrato come leasing ed escluso l'interesse della procedura a subentrare nel contratto per mancanza di disponibilità, non resta che accogliere sciogliersi dal contratto accettando la richiesta di restituzione del mezzo e applicando per il resto l'art. 177, commi 1 e 2, nonché il richiamo art. 97 comma 12 primo periodo. Non avendo mezzi e trattandosi di auto il cui valore è desumibile dai giornali specializzati, si può evitare la stima e se in base ai calcoli fatti sulla base delle norme citate la curatela ritiene di vantare un credito, non può fare altro che chiedere il pagamento dello stesso e, in caso di rifiuto, agire in giudizio (valutando se l'importo da attenere in pagamento ne valga la pena).
Zucchetti SG srl
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