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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
solidarietà passiva ex art. 83 bis D.L. n.112/2008
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Veronica Grazioli
Crema (CR)29/05/2025 14:51solidarietà passiva ex art. 83 bis D.L. n.112/2008
Buongiorno
all'apertura di una liquidazione giudiziale ho verificato che la società deve recuperare dei crediti per servizi di autotrasporto.
Il Cliente non ha pagato le fatture perchè la società, per la quale è stata poi aperta la liquidazione giudiziale, non aveva un durc regolare.
Il cliente non ha problemi a pagare le fatture alla procedura, ma vorrebbe capire se con l'apertura della procedura di L.G. viene meno la sua solidarietà passiva ex art. 83 bis D.L. n.112/2008.
grazie per l'attenzione
Cordiali saluti
Veronica Grazioli-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/05/2025 17:46RE: solidarietà passiva ex art. 83 bis D.L. n.112/2008
La responsabilità solidale tra Committente e Vettore è espressamente prevista dall'art. 83 bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/08, riproducendo un meccanismo non dissimile- seppur non interamente sovrapponibile- .da quello previsto in materia di appalto dal D.Lgs. 276/2003 e dal DPR n. 207 del 2010. Di conseguenza, in forza della citata normativa, qualora la solidarietà non sia stata esclusa al momento della formazione del contratto, il Committente, in presenza di mancati pagamenti contributivi e/o retributivi da parte del Vettore, potrà essere chiamato a rispondere in solido con quest'ultimo nei confronti dei dipendenti e degli Enti lesi dall'inadempimento datoriale entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto e limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto.
L'applicazione di detta disposizione è neutra tra imprenditori in bonis in quanto viene estinto il debito verso gli enti previdenziali e non viene riscosso il credito, per la parte corrispondente, verso il committente, ma quando il trasportatore è ammesso ad una procedura concorsuale, il meccanismo citato realizza una alterazione del principio della par condicio in quanto i crediti contributivi vengono sottratti al concorso, essendo pagati direttamente dal Committente (o dalla stazione appaltante) e indipendentemente dalla capienza secondo l'ordine dei privilegi, e il credito dovuto da quest'ultima viene decurtato dell'importo corrisposto a detti enti.
Si tratta, allora, di stabilire se, in caso di apertura del fallimento o di liquidazione giudiziale o di altra procedura improntata alla par condicio in capo al vettore (o all'appaltatore), si debba dare prevalenza all'esigenza di garantire, in ogni caso, il soddisfacimento del credito previdenziale anche a fronte dell'insolvenza del vettore (appaltatore) debitore per le finalità pubblicistiche di tutela sociale perseguite dalla norma citata, tese ad assicurare al lavoratore il versamento del credito previdenziale ed assicurativo, ovvero ai principi che reggono la procedura fallimentare, che ricomprende nel compendio concorsuale qualsiasi credito vantato dal fallitoo dal liquidato trasportatore o appaltatore nei confronti del debitore/committente, somma sulla quale si apre poi il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito stesso.
La giurisprudenza degli ultimi anni sembra orientata verso questa seconda soluzione.
Invero Appello Venezia 10/05/2019, n.1921 ha così statuito: "La presentazione del documento unico di responsabilità contributiva (DURC) non è esigibile nei confronti della procedura fallimentare. La disposizione di cui all'art. 4 comma 2, DPR 207/2010 non può essere applicata ad una procedura concorsuale posto che a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore il credito maturato a titolo di corrispettivo dell'appalto è acquistato alla massa, con la conseguenza che un eventuale successivo pagamento in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla società in bonis, risulterebbe inefficace ex 44 L. fall. Non essendo gli enti previdenziali sottratti in relazione a crediti aventi radice causale anteriore, alla regola del concorso". Principio ripreso da Trib. Pavia 28/04/2023, n.549 e, con riferimento al concordato preventivo, da Trib. Bergamo 08/09/2021e Trib. Pistoia 04/05/2020; da ultimo la Cassazione (Cass. 09/04/2024, n.9522), nel ribadire il principio che Il divieto legale dei pagamenti imposto all'imprenditore per effetto dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, desumibile dal disposto dell'art. 168 l. fall., comporta che il debitore - sussistendo detta causa legale di sospensione - si trova in una situazione idonea a determinare la regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi dell'art. 5, lett. b), del d.m. 24 ottobre 2007, ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ad erogare i contributi all'editoria in favore della società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa dopo un procedimento di concordato preventivo, essendo esentata quest'ultima, in forza del ricordato principio, dal dovere di produrre l'attestazione di regolarità contributiva.
Zucchetti SG Srl
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