Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Progetto di riparto

  • Luigi Sica

    Torino
    07/05/2025 00:25

    Progetto di riparto

    Rispettivamente per liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione del patrimonio, chiedo per cortesia :a) il progetto di riparto va inviato prima o dopo del deposito nel fascicolo per approvazione o visto del Giudice ? b) l'istanza di liquidazione del compenso del liquidatore va presentata al Giudice prima o dopo dell'approvazione del progetto di riparto finale ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/05/2025 20:07

      RE: Progetto di riparto

      La disciplina della liquidazione giudiziale è, ovviamente, la più completa in materia, seppur anch'essa presenti qualche carenza.
      La norma di riferimento è quella dell'art. 220, comma 1, c.c.i.i.., in forza della quale è il curatore che, nei termini in essa previsti, non "presenta" al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, come disposto dal primo comma dell'art. 110 l. fall., ma "trasmette" detti atti ai creditori. Ne consegue che il prospetto delle somme disponibili e il progetto di riparto non debbono essere più depositati in cancelleria, ma trasmessi direttamente ai creditori, e portati all'attenzione del giudice delegato solo al momento in cui viene richiesta la dichiarazione di esecutività del riparto, come fa chiaramente intendere il quarto comma della norma citata quando precisa che, decorso il termine per proporre reclamo avverso il progetto di distribuzione, "il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione". Se la richiesta di esecutività da parte del curatore deve essere "corredata" dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, vuol dire che prima di tale richiesta il progetto di ripartizione non è stato nella disponibilità del giudice e, quindi, non è stato depositato in cancelleria. Ovviamente questo non significa che il curatore non possa depositare il progetto di riparto in cancelleria, materialmente o telematicamente come ora è previsto in via generale, ma soltanto che la legge non impone questa preventiva attività che, tuttavia è bene che venga eseguita in modo da mettere il giudice in condizione di avere cognizione tempestiva del progetto e poter decidere con maggiore cognizione sulle eventuali osservazioni.
      Nella liquidazione controllata al riparto è dedicato soltanto il comma 5 dell'art. 275 ed anche questa norma parla di un progetto di riparto "da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni 15 per osservazioni". Ancor più vaga è la legge n. 3 del 2012 per la liquidazione del patrimonio.
      L'istanza di liquidazione del compenso del liquidatore va presentata dopèo l'approvazione del rendiconto e prima della presentazione del riparto finale, che deve prevedere la distribuzione del netto disponibile per i creditori, depurato delle spese.
      Zucchetti SG srl