Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Prededuzione Liquidazione Giudiziale Spese Concordato Preventivo risolto

  • Salvatore Ara

    ALGHERO (SS)
    12/10/2024 18:14

    Prededuzione Liquidazione Giudiziale Spese Concordato Preventivo risolto

    Buona sera, una società viene ammessa alla Liquidazione Giudiziale a seguito di Concordato Preventivo in Continuità risolto ex art 186 LF per inadempimento. Esattamente, con la sentenza il Tribunale risolve il Concordato (gestito nella normativa fallimentare ex ) e apre contestualmente la liquidazione giudiziale.
    Il Concordato prevedeva un termine di 3 anni per l'esecuzione.
    Nel piano era stato stanziato, tra i costi in prededuzione, un fondo generico di circa 50.000 per le spese della continuazione dell'attività aziendale ed imprevisti vari.
    In sede di verifica del passivo un legale chiede l'ammissione in prededuzione di onorari per assistenza/difesa della società concordataria effettuata dopo l'omologa , quindi durante la fase esecutiva del piano, in relazione a diverse pratiche (riscossione crediti, difesa nel procedimento di revoca del concordato, ecc). Si tratta di difesa/assistenza incaricata volontariamente dalla società. L'istante richiama a supporto della prededuzione l'applicabilità, ratione temporis, dell'art. 111 LF.
    Le mie perplessità riguardano il carattere della prededuzione richiesta dall'istante, dato che l'art. 6 del CCII prevede in relazione al concordato preventivo che siano prededucibili solo "...i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47.." senza regolare altre fattispecie, come quelle oggetto di istanza.
    Il tutto salvo che, ma non lo ritengo congruente, la fattispecie non possa essere inquadrata nella previsione al punto d) dello stesso art. 6 ccii riferita "... ai crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa ..."
    Sulla base di tanto, la prededuzione a mio parere non sarebbe da riconoscere ed i compensi sarebbero da ammettere in privilegio ex art 2751 bis n. 2 nei limiti degli ultimi due anni di prestazione.
    Penso che sia ininfluente ed inconferente il richiamo all'applicazione dell'art 111 LF giacché trattandosi di liquidazione giudiziale si applica la normativa ivi prevista e, per quanto attiene le prededuzioni, l'art. 6 CCII.
    Vi sarei grato se cortesemente poteste esporre il vostro parere in merito.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/10/2024 17:50

      RE: Prededuzione Liquidazione Giudiziale Spese Concordato Preventivo risolto

      Anche noi siamo dell'avviso che, essendo stata aperta la liquidazione giudiziale regolata dal nuovo codice della crisi, anche la disciplina sulla prededuzione è quella detta a dal codice e, quindi, bisogna fare riferimento all'art. 6 c.c.i.i. e non all'art. 111 l. fall..
      Bisogna però anche tenere conto, nell'applicare la norma indicata delle modifiche apportate dal recente correttivo di cui al d.lgs n. 136 del 2024, applicabile anche alle procedure in corso. Orbene tale correttivo ha modificato la lett. d) del primo comma dell'art. 6, che ora ha assunto il seguente tenore sono prededucibili "i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento". Quest'ultimo inciso ha introdotto tra le prededuzioni proprio le prestazioni professionali richiesta dal debitore per il buon esito della procedura, per cui ci sembra che possano rientrare in questa categoria le attività di assistenza/difesa della società concordataria effettuate durante la fase esecutiva del piano, in relazione a diverse pratiche (riscossione crediti, difesa nel procedimento di revoca del concordato, ecc.).
      Zucchetti SG srl
      • Salvatore Ara

        ALGHERO (SS)
        16/10/2024 16:12

        RE: RE: Prededuzione Liquidazione Giudiziale Spese Concordato Preventivo risolto

        Ringrazio per il consueto ed importante supporto.
        La modifica apportata dal d.lgs n. 136 del 2024 nella parte in cui vi ha incluso anche le "prestazioni professionali richieste ... dal debitore per il buon esito dello strumento" mi pare sia, per come formulata, anche in assenza ancora di dottrina e giurisprudenza, particolarmente generica e difficile da rilevare nella pratica.
        Nel caso in esame si è trattato per lo più di attività di difesa e assistenza alla società debitrice svolta durante la fase post omologa di esecuzione del piano concordatario nei giudizi 185 LF introdotti per accertare l'inadempimento in corso di concordato e che, alla sua scadenza, hanno portato alla risoluzione del piano ed all'apertura della liquidazione giudiziale. Quindi solo in astratto si è trattato di prestazioni volte "al buon esito dello strumento" dato che quest'ultimo per l'appunto è stato revocato per inadempimento e quindi non vedo concrete utilità per la massa. restano quindi molte perplessità in ordine alla prededuzione.

        Sempre in relazione alla modifica della lettera d) dell'art. 6 cc, altro creditore chiede la prededuzione per le forniture di materiale effettuate durante il concordato, sostenendo che esse sono state impiegate dalla società debitrice per ultimare alcune commesse e quindi per portare avanti la continuità aziendale e pertanto "per la gestione del patrimonio e la continuazione dell'esercizio dell'impresa" e quindi ancora per "il buon esito dello strumento".
        Si trattano di forniture effettivamente eseguite in favore della società debitrice da questa disposte unilateralmente nella continuità aziendale, senza autorizzazione del Giudice.
        Anche in questo caso , la portata dell'articolo 6 ccii, così come ulteriormente modificato, non appare di supporto e si rischia di far comprendere nella prededuzione tutte le obbligazioni contratte dalla società durante il concordato e/o strumento analogo.

        Vi sarei grato se poteste indicare la vostra posizione al riguardo.
        Cordialmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/10/2024 20:22

          RE: RE: RE: Prededuzione Liquidazione Giudiziale Spese Concordato Preventivo risolto

          Tutte le innovazioni legislative necessitano di un periodo di assestamento dirante il quale la dottrina e la giurisprudenza di merito per primi inizino a fornire interpretazioni, come è accaduto on i concetti di funzionalità e occasionalità su cui era basata la prededuzione dell'art. 111 comma 2 l. fall., che ha trovato soluzioni condivise assestamento dopo anni.
          Quanto al primo punto b da lei affrontato , si tratta di vedere cosa si intende per attività professionali finalizzate al buon esito della procedura. Se la riscossione di crediti, anche nella fase dell'esecuzione del concordato, rientra certamente tra queste, la prededuzione è più incerta per la difesa del debitore nel giudizio di risoluzione del concordato, dove tuttavia bisogna tener conto non dell'esisto negativo a posteriori ottenuto, ma guiardare apriori se quell'attività era utile al fine del mantenimento della procedura. Probabilmente questo è uno dei casi da valutare in concreto in quanto una cosa è ad esempio la difesa in un concordato chiaramente ineseguito e destinato sicuramente alla risoluzione, per cui la difesa era inutile, ed altro è un concordato con una situazione più incerta, ove la difesa poteva avere un ruolo efficace per il rigetto della richiesta di risoluzione.
          Quanto al secondo aspetto, va ricordato che la lett. d) del comma 1 dell'art. 6 concede la prededuzione ai crediti legalmente sorti successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolamentazione della crisi o dell'insolvenza per la gestione del patrimonio e anche per "la continuazione dell'esercizio dell'impresa". La fornitura di materiale utilizzato per la continuazione dell'attività quindi potrebbe rientrare in questa previsione se legalmente effettuata, e qui entrano in ballo le modalità del concordato, i poteri di sorveglianza del commissario, le indicazioni fornite dal provvedimento di omologa, e così via.
          Zucchetti SG srl