Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Concordato semplificato e regole di distribuzione

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    28/03/2024 08:27

    Concordato semplificato e regole di distribuzione

    Il concordato semplificato ha natura liquidatoria in quanto il debitore cessa con esso la propria attività. Qualora vi sia nella domanda un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, la cui attività è ferma da anni, senza valore di avviamento e con il valore di liquidazione determinato solo attraverso la stima dei beni liquidabili a fronte di una offerta di acquisto d'azienda pari al doppio del valore dei beni, è stato applicato il criterio di distribuzione della priorità assoluta per un importo non inferiore all'alternativa liquidatori e per l'importo eccedente è stato applicato il criterio di distribuzione della priorità relativa, anche per garantire a tutti i creditori una utilità. Chiedo il vostro parere sull''applicabilità delle due regole di distribuzione. Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/03/2024 19:56

      RE: Concordato semplificato e regole di distribuzione

      Il concordato semplificato è ascrivibile, sia per la chiara qualificazione legislativa (cfr. art. 22, art. 25 sexies, ecc.) sia per la sua funzione satisfattoria, alla categoria dei concordati liquidatori, seppur indirettamente possa favorire la continuità, come lascia intendere l'art. 25- septies quando disciplina la cessione dell'azienda o di ramo della stessa già prima dell'omologa, ma la continuazione dell'impresa è un dato eventuale per nulla valorizzato dal nuovo legislatore, anche quando sia già in corso un affitto di azienda finalizzato al trasferimento della stessa.
      Se questa è la natura del concordato semplificato, allo stesso non può essere applicata la regola della priorità relativa, che vige soltanto nei concordati in continuità. Per superare questa difficoltà bisogna configurare il concordato semplivicato quale concordato in continuità indiretta, ma, le obiezioni sono tante e tali che ci sembra difficile cghe una ipotesi ricostruttiva del genere possa reggere.
      Zucchetti Sg srl