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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ammissione al passivo sentenza con ipoteca
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Gianluca Porcelli
Latina01/02/2024 15:46ammissione al passivo sentenza con ipoteca
Buongiorno, un avvocato si insinua al passivo come antistatario e con sentenza non passata in giudicato.
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore ha saldato le fatture del creditore e la causa è terminata con la sola liquidazione delle spese legali dell'avvocato.
Lo stesso avvocato ha trascritto una ipoteca giudiziale in virtù della sentenza.(per le sole spese legali)
Ora l'avvocato presenta domanda con richiesta in via ipotecaria (società in l.g. ha immobili) + compensi di precetto + spese copia sentenza + f23 ipoteca + spese notifica pignoramento.
Il mio parere riguardo la sentenza è l'ammissione con riserva, ma sulla richiesta in via ipotecaria ho dubbi!!
Giusto in via ipotecaria?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza01/02/2024 19:52RE: ammissione al passivo sentenza con ipoteca
Non ci è chiara la questione posta. Noi abbiamo capito che c'è stata una causa di opposizione a decreto ingiuntivo a carico del debitore poi assoggettato a liquidazione giudiziale che è stata definita con il pagamento del credito ingiunto e condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese di causa, probabilmente con liquidazione in favore del legale della controparte antistatario. L'avvocato ha iscritto ipoteca sulla base di questo titolo?, Era provvisoriamente esecutivo? Dovrebbe essere passato in giudicato? Oppure il legale ha svolto altre iniziative per ottenere il pagamento? Quanto tempo prima dell'apertura della liquidazione giudiziale è stata iscritta l'ipoteca? Ha iniziato anche una azione esecutiva, visto che si parla di precetto e pignoramento?
Sia così gentile da fornici queste ulteriori informazioni in modo che possiamo aver una cognizione più precisa della vicenda, necessaria per approntare una risposta.
Zucchetti SG srl -
Gianluca Porcelli
Latina01/02/2024 21:33RE: ammissione al passivo sentenza con ipoteca
La sentenza è stata emessa a fronte di un ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e nel quale il debitore poi fallito è stato condannato alle sole spese legali poiché ha saldato in corso di giudizio il debito.
Il legale antistatario in virtù della sentenza non passata in giudicato ha trascritto per il proprio credito ( sole spese legali ) ipoteca giudiziale su immobili della società debitrice .
Ora si insinua al passivo in via ipotecaria + spese come descritto nella domanda iniziale .
E' giusto il grado di credito ?si deve ammettere con riserva dato che la sentenza non è passata in giudicato ? E le spese sostenute che richiede sono corrette?
Grazie -
Gianluca Porcelli
Latina01/02/2024 21:35RE: ammissione al passivo sentenza con ipoteca
Aggiungo che aveva iniziato un azione esecutiva con precetto e pignoramento
Grazie -
Zucchetti SG
Vicenza02/02/2024 20:16RE: ammissione al passivo sentenza con ipoteca
Avevamo ben intuito i contorni della vicenda in quanto la sua descrizione corrisponde a quanto da noi ipotizzato nella precedente risposta, ma il dubbio principale che avevamo era che la sentenza non fosse passata in giudicato, dato che il credito era stato pagato. Posto che lei conferma che detta sentenza, che costituisce il titolo su cui il creditore fonda la sua pretesa, non è passata in giudicato, dobbiamo pensare- e su questa ipotesi basiamo la nostra risposta- che il debitore ingiunto/opponente abbia impugnato la sentenza per la parte riguardante la condanna alle spese prima dell'apertura della liquidazione giudiziale a suo carico (è difficile pensare che l'abbia impugnata l'altra parte ormai soddisfatta o il legale antistatario) oppure che non sia ancora decorso il termine per proporre l'appello potrebbe averla impugnata anche .
Se questa ipotesi corrisponde alla realtà, l'ammissione con riserva diventa possibile, ai sensi dell'art. 204, comma 2 lett. c) CCII, , ma è necessario che il curatore proponga o prosegua il giudizio di impugnazione, altrimenti la sentenza di primo grado passa in giudicato e, e il di conseguenza il credito portato dalla stessa va ammesso al passivo in via pura e semplice. Sotto questo profilo diventa rilevante distinguere l'ipotesi che il debitore avesse già impugnato la sentenza prima dell'apertura della procedura concorsuale da quella che questa dichiarazione sia intervenuta in pendenza del termine per impugnare. Nel primo caso, infatti, il processo di appello si interrompe a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale e il curatore, se intende proseguirlo perché crede che l'appello sia fondato, deve riassumerlo per farlo proseguire; nel secondo caso, manca un giudizio pendente e il curatore, sempre se ritiene errata la decisione del primo giudice, deve proporre l'appello; in entrambi casi se non riassume o non promuove l'appello, la sentenza di primo grado, come detto, passa in giudicato.
La prima valutazione che lei deve fare, quindi, è se è opportuno e utile per la procedura proseguire o promuovere l'appello, perché tale scelta incide sull'ammissione con riserva o meno. In altre parole, se non fa nulla, il credito del legale risultante dalla sentenza va ammesso al passivo senza riserva; se promuove o prosegue l'appello tale credito va ammesso con riserva in attesa della decisione definitiva del giudice ordinario; in questo caso l'ammissione riservata sarà poi modificata a seconda dell'esito della sentenza del giudice ordinario che, se negativa per la procedura, potrà comportare un ulteriore aggravio di spese.
Detto questo, sia che ammetta il credito in via pura e semplice che in via riservata, il credito risultante dalla sentenza in favore del legale va ammesso in via ipotecaria, comprensivo di interessi e spese relative alla iscrizione ipotecaria, sempre che l'iscrizione ipotecaria non sia revocabile (per questo avevamo chiesto quanto tempo prima dell'apertura della liquidazione giudiziale epa stata iscritta ipoteca) giacchè se revocabile, lei può ammettere il credito direttamente in chirografo facendo valere la revocatoria in via di eccezione (art. 203, comma 1, ult. parte). Quanto alle altre spese riguardanti il precetto e il pignoramento, deve esaminare l'iscrizione ipotecaria per verificare se nel credito complessivo iscritto sono comprese anche le spese dell'esecuzione. Qualora non lo siamo, come è probabile, le stesse non vanno ammesse in via ipotecaria ma seguono le ordinarie regole, per le quali le spese del precetto sono in chirografo e quelle dal pignoramento (che segna l'inizio della esecuzione) e successive godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. trattandosi di esecuzione immobiliare
Zucchetti SG srl-
Gianluca Porcelli
Latina05/02/2024 12:02RE: RE: ammissione al passivo sentenza con ipoteca
L'iscrizione dell'ipoteca è avvenuta un mese prima l'apertura della l.g.
Quindi posso far valere la revocatoria in via di eccezione?
In questo caso le spese del pignoramento godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. trattandosi di esecuzione immobiliare?
Grazie-
Zucchetti SG
Vicenza05/02/2024 20:09RE: RE: RE: ammissione al passivo sentenza con ipoteca
Si, può eccepire la revocabilità dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 166, comma 1, lett. d) e ammettere il credito in chirografo. Esclusa l'ipoteca vanno escluse anche le spese relative all'iscrizione, nel mentre rimane valido quanto detto per le spese di precetto e pignoramento in quanto l'esecuzione ha come fondamento la sentenza e non l'iscrizione ipotecaria.
Zucchetti SG srl
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