Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Riconoscimento privilegio artigiano

  • Tommaso Gasperini

    LIVORNO
    24/06/2023 11:13

    Riconoscimento privilegio artigiano

    Buongiorno, mi trovo a dover decidere se riconoscere o meno il privilegio artigiano a tre diversi creditori (una Snc, una Sas ed una Srl).
    Come indicato nelle istruzioni del Tribunale di Livorno, ho innanzitutto verificato il primo requisito, secondo cui la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.
    Ho proceduto quindi alla verifica del secondo requisito, in merito ai limiti dimensionali dell'art. 4 della legge 443/1985.
    In merito quindi al terzo requisito, ovvero alla prevalenza della componente lavoro sulla componente del capitale investito, le istruzioni del Tribunale di Livorno indicano di effettuare un confronto tra:
    - i costi del personale + compensi co.co.co. + compensi ad associati in partecipazione con apporto di lavoro + salari figurativi del titolare, dei soci amministratori e dei collaboratori familiari
    e
    - i costi di ac. mat. I / merci etc. + esistenze iniziali - rimanenze finali + locazioni ed affitti passivi + incremento delle immobilizzazioni interne nell'esercizio + ammortamento e svalutazione per gestione caratteristica + canoni di leasing di beni strumentali + costo delle lavorazioni presso terzi o esterne

    I problemi che sto riscontrando nella verifica del terzo requisito sono 2:
    - il primo è come calcolare il salario figurativo dei soci, dato che non ho trovato un criterio prevalente
    - il secondo è che facendo tale tipo di confronto si hanno pochissimi casi in cui la componente lavoro è superiore alla componente capitale. Si pensi ad esempio al caso di un idraulico senza dipendenti: il costo della componente lavoro è dato dal suo salario figurativo, mentre il costo della componente capitale investito è dato dalla sommatoria di tutti quei costi suddetti, che è sicuramente superiore

    E infatti in tutti e tre i casi delle 3 insinuazioni che sto analizzando il costo della componente lavoro è sempre inferiore al costo della componente capitale investito, dovuto soprattutto all'ammontare del costo di acquisto delle mat. I e agli ammortamenti.

    Seguendo quel tipo di confronto si arriva al paradosso che maggiore è il numero dei dipendenti (entro ovviamente i limiti dimensionali della legge sull'artigianato) e maggiore è la probabilità della prevalenza della componente lavoro.

    Vi chiedo quindi quale potrebbe essere il criterio più "oggettivo" da seguire.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/06/2023 19:45

      RE: Riconoscimento privilegio artigiano

      In primo luogo, quanto alla srl, va ricordato che, a norma del comma 3 dell'art. 3 legge n. 445 del 1985, aggiunto con la legge n. 133 del 1997, può essere considerata artigiana la società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico eserciti personalmente e professionalmente l´attività artigiana, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice. Anche le srl pluripersonali posso avere la qualifica di impresa artigiana (dal 4.4.2001) qualora la maggioranza dei soci svolga in prevalenza il lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale e degli organi deliberanti (ad esempio, una S.r.l. costituta da 5 soci, di questi almeno 3 devono avere i requisiti di imprenditore artigiano e questi tre soci devono detenere la maggioranza del capitale sociale e dell'assemblea e del consiglio di amministrazione della società.
      Per le sas, la norma sopra citata richiede che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 (ossia che "colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo") e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.
      Fatte e superate queste verifiche deve seguire le istruzioni del tribunale che hanno tradotto in concreto il principio della prevalenza del lavoro sul capitale, integrando comunque tali indicazioni con le disposizioni dell'art. 4 legge n. 445 del 1985, che contiene una serie di specifiche con riferimento alle varie tipologie di imprese. La combinazione dei due testi (le istruzioni del tribunale e la normativa legale), applicate con la elasticità che concetti del genere richiedono non essendo prefigurabili numeri prefissati cui aderire, consente un risultato più equilibrato, anche se non c'è da stupirsi se la prevalenza del capitale sul lavoro e più frequente del contrario. Non va dimenticato che i privilegi di cui all'art. 2751 bis c.c. intendono premiare il lavoro nelle sue varie forme, (dipendente, autonomo, organizzato in modo modesto ecc.) per cui si spiega una certa restrizione proprio in funzione del tipo di privilegio accordato.
      Quanto al calcolo del lavoro figurativo del socio, deve considerare la presumibile retribuzione che competerebbe ad un soggetto che svolgesse le stesse funzioni.
      Zucchetti SG srl
      • Monica Pazzini

        Milano
        06/07/2026 09:59

        RE: RE: Riconoscimento privilegio artigiano

        Buongiorno,
        mi inserisco nella discussione in quanto sono nel caso di valutare il riconoscimento privilegio artigiano ad una impresa familiare ove il lavoro del titolare, del coniuge e del figlio è svolto appunto in prevalenza nell'impresa (con atto del 19/12/2023 il notaio ha modificato l'atto di costituzione dell'impresa familiare inserendo anche il figlio).
        La ditta, nel periodo in cui è sorto il credito (2024) e negli anni a venire ha un fatturato di circa 900.000, immobilizzazioni materiali per 750.000 (di cui il capannone per 500k e macchinari per 250k) e un costo del personale dipendente per 180.000.
        Chiedo in questo caso se sia possibile prevedere alla ditta il privilegio artigiano essendo certo che il titolare e i due collaboratori dell'impresa familiare svolgono prevalentemente il lavore nell'azienda.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/07/2026 17:46

          RE: RE: RE: Riconoscimento privilegio artigiano

          L'impresa familiare regolata dall'art. 230 bis c.c. è una impresa individuale nella quale collaborano i familiari (cfr. da ult. Cass., 6/06/2024, n. 15810, per la quale i diritti di partecipazione del collaboratore sui beni acquistati dal titolare con gli utili non ripartiti hanno natura obbligatoria e non reale, in coerenza con la natura individuale dell'impresa e, quindi, con l'alterità del soggetto collaboratore rispetto alla stessa).
          Di conseguenza anche l'impresa familiare può essere considerata impresa artigiana ove sia iscritta nel relativo albo, il titolare sia un imprenditore artigiano, l'attività esercitata abbia carattere artigiano e siano rispettati i requisiti richiesti dalla legge n. 443 del 185, tra cui è fondamentale la prevalenza del lavoro personale del titolare nel processo produttivo. Per la concessione del privilegio lei deve quindi controllare la ricorrenza di queste condizioni.
          I dati quantitativi da lei esposti ai fini della prevalenza del lavoro personale sono al limite della riconoscibilità del privilegio in quanto molto dipende anche dal tipo di attività svolta, essendo evidente che se si tratta di un azienda orafa il fatturato potrebbe essere compatibile con il privilegio dato il valore intrinseco della merce trattata nel mentre se si tratta di attività per produzione di beni o servizi meno costosi il fatturato diventa elevato e diventa difficile pensare che possa essere prevalente il lavoro del titolare.
          In casi dubbi come questi, conviene escludere il privilegio, lasciando al creditore il compito di fornire la prova dell'organizzazione dell'impresa in sede di opposizione allo stato passivo.
          Zucchewtti SG srl