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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Concordato preventivo - riparto finale - IMU - creditore ipotecario
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Fabrizio Giglio
Bergamo04/02/2025 10:22Concordato preventivo - riparto finale - IMU - creditore ipotecario
In un concordato preventivo del 1994 sono subentrato quale liquidatore nel 2021 e ho venduto l'unico bene immobile rimasto in carico alla società (non vi erano altri beni immobili).
Nel corso della procedura il precedente liquidatore aveva provveduto al pagamento dell'IMU alle scadenze ordinarie fino a quando ha avuto le disponibilità economiche per poter effettuare i pagamenti, utilizzando l'attivo derivante dall'incasso dei crediti per affitto dell'immobile, del ramo d'azienda e il credito iva chiesto a rimborso.
In sede di riparto finale le somme rimaste (provenienti unicamente dalla vendita dell'immobile) da distribuire ai creditori permettono di effettuare il pagamento delle sole spese prededucibili (compenso avvocati, commercialista che ha tenuto la contabilità della società, retribuzione dipendenti, consorzio di bonifica, compenso commissario e liquidatore e, secondo il sottoscritto, IMU per il periodo di durata della procedura sino alla vendita del bene immobile, in base alle cartelle trasmesse dall'agenzia delle entrate, comprensive di interessi di mora). Con questa impostazione il creditore ipotecario rimane insoddisfatto non percependo alcuna somma.
Mi chiedo se sia corretta questa interpretazione o se il creditore ipotecario debba essere pagato prima dell'IMU sorta in corso di procedura in quanto credito privilegiato generale di grado 20 e non credito speciale come il consorzio di bonifica, rimanendo comunque una spesa prededucibile.
Sulla base delle registrazioni contabili l'attivo da distribuire è pari ad euro 52.000 mentre quello della massa mobiliare è pari ad euro 174.000.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/02/2025 20:15RE: Concordato preventivo - riparto finale - IMU - creditore ipotecario
La sua interpretazione è corretta quanto all'IMU, nel senso che questa imposta costituisce una spesa specifica relativa all'immobile ipotecato da pagare in predeuzione esclusivamente con il ricavato dalla liquidazione dell'immobile stesso (questo comporta la specificità). Altre spese, sempre prededucibili, se di carattere generale, come compenso al commissario e al liquidatore, compenso legale e altri professionisti , dipendenti (per l'attività prestata successivamente all'apertura della procedura), vanno proporzionalmente divise tra ricavato mobiliare e immobiliare. Lei pertanto deve fare un primo conteggio diretto a stabilire le spese specifiche che gravano sul ricavato immobiliare (tra cui quelle del consorzio se riferite allo stesso immobile) e la quota di quelle genarli gravanti proporzionalmente sulla parte immobiliare; se gli euro 52.000 del ricavato immobiliare sono sufficiente a soddisfare tutte queste spese le paga e il residuo va assegnato al creditore ipotecario; se non sufficienti, deve fare una graduazione tra le prededuzioni e seguire l'ordine della stessa.
Zucchetti SG srl-
Massimo Mancinelli
Martinsicuro (TE)27/10/2025 18:49RE: RE: Concordato preventivo - riparto finale - IMU - creditore ipotecario
Mi inserisco nella discussione per chiedere se l'IMU maturata nel corso della pregressa procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, nel cui piano era stato previsto il pagamento in prededuzione di tale imposta, possa essere ammessa con il beneficio della prededuzione (richiesto dal creditore nell'insinuazione) anche nella Liquidazione Giudiziale aperta in consecuzione del concordato preventivo.
In caso di risposta affermativa chiedo altresì se il periodo da prendere in considerazione decorre dal deposito della domanda o dalla data del decreto di omologazione del concordato (risolto).
Grazie
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Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como05/11/2025 13:59RE: RE: RE: Concordato preventivo - riparto finale - IMU - creditore ipotecario
Essendo il fallimento in consecuzione, riteniamo che l'IMU che era in prededuzione nel concordato mantenga tale qualifica anche nel fallimento.
La linea di demarcazione fra prima e dopo l'instaurazione della procedura concordataria è il momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
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