Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Stato passivo - ultratardive e nuova proposta del curatore

  • Bruno Garbellini

    Tirano (SO)
    16/03/2026 10:43

    Stato passivo - ultratardive e nuova proposta del curatore

    In sede di verifica delle domande ultratardive presentate da Ade (a seguito escussione MCC), il GD ha richiesto integrazione documentale a prova della ultratardività, rinviando l'udienza.
    Il curatore, verificata la nuova documentazione, ritiene di modificare la sua proposta (da domanda ammessa a inammissibile per mancato rispetto delle tempistiche di cui all'art. 208 CCII).
    Essendoci ancora ampi termini, ritenete sia necessario che il nuovo progetto di stato passivo venga nuovamente trasmesso ai creditori ex art. 203 (con facoltà per gli stessi di proporre osservazioni)?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/03/2026 11:10

      RE: Stato passivo - ultratardive e nuova proposta del curatore

      Se il rinvio fatto dal giudice riguarda anche l'esame di altre domande, lei deve predisporre un nuovo progetto di stato passivo pe la prossima udienza che va comunicato a tutti i creditori. Se invece il rinvio è stato effettuato soltanto per esaminare più a fondo la domanda di ADR, non vi è bisogno di presentare un nuovo progetto di stato passivo potendo far presente alla prossima udienza la sua nuova valutazione sul ritardo colpevole con cui è stata presentata la domanda ultra tardiva; soluzione che non danneggia i creditori sia perché la proposta di inammissibilità della domanda di ADR, assistita da un privilegio di grado molto elevato, agevola la soddisfazione degli altri creditori sia perché costoro possono partecipare alla stessa udienza e prospettare eventuali osservazioni.
      Zucchetti SG Srl
      • Bruno Garbellini

        Tirano (SO)
        19/03/2026 07:38

        RE: RE: Stato passivo - ultratardive e nuova proposta del curatore

        Ringrazio per la risposta.
        Nel caso specifico, ADER propone domanda ultratardiva in data 05/11/2025 per somme liquidate da MCC (per escussione di garanzia da parte di un istituto di credito).
        La liquidazione delle somme da parte di MCC all'istituto di credito è avvenuta in data 29/04/2025.
        E' corretto considerare tale data quale giorno da cui calcolare il termine di 60 giorno ex art. 208 TUIR ?
        Se così, la domanda è da considerarsi inammissibile?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          20/03/2026 19:24

          RE: RE: RE: Stato passivo - ultratardive e nuova proposta del curatore

          Dato per scontato- come nel quesito- che si tratti di domanda ultra tardiva, ossia trasmessa al curatore oltre i sei mesi dalla esecutività dello stato passivo, nel codice della crisi è rimasto il principio che la domanda tardiva è ammissibile fino all'esaurimento delle operazioni di riparto se l'istante prova che il ritardo che ha impedito di proporre una domanda, tempestiva oppure tardiva ex comma 1 art. 208, è dipeso da causa a lui non imputabile, ma ora la norma di cui al comma 3 dell'art. 208 c.c.i.i. fissa anche un termine a decorrere dalla cessazione dell'impedimento entro il quale il creditore deve presentare la domanda super tardiva per superare il vaglio di ammissibilità. Pertanto il creditore oltre per fornire la prova della non imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda ha l'ulteriore onere di fornire la prova del momento della cessazione di detta causa impeditiva e della presentazione della domanda entro il termine di sessanta giorni da tale data. Ed uguale discorso vale anche per i crediti sopravvenuti, benché la norma faccia chiaro riferimento alle insinuazioni supertardive di crediti concorsuali , giacché la fissazione di un termine entro cui presentare la domanda refluisce anche sulle domande aventi ad oggetto un credito sopravvenuto o prededucibile, ove per queste sia richiesta l'insinuazione. È pacifico, infatti, che il creditore sopravvenuto o prededucibile possa avvalersi dello strumento dell'insinuazione tardiva al passivo, laddove i necessari presupposti fattuali siano maturati solo successivamente al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo, o dell'insinuazione supertardiva ove i presupposti maturino dopo i sei mesi dalla esecutività dello stato passivo, ma in questo secondo caso, deve farlo entro i sessanta giorni dal momento in cui la domanda poteva essere presentata, secondo la regola che vale per tutte le domande presentate in questa fase temporale, indipendentemente dall'oggetto.
          Poiché il credito di MMC sorge a seguito della escussione della garanzia, ai fini della tempestività della domanda incolpevole, la domanda di insinuazione del garante pubblico, va trasmessa al curatore entro i sessanta giorni dalla escussione della garanzia da parte della banca che ha effettuato il finanziamento all'imprenditore insolvente, anche se il credito da finanziamento effettuato da quest'ultima non viene integralmente estinto.
          Zucchetti SG srl