Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ATTIVAZIONE DOMICILIO DIGITALE EX ART. 10 CO 2 CCII
-
Serena Antinucci
ROMA21/09/2026 22:48ATTIVAZIONE DOMICILIO DIGITALE EX ART. 10 CO 2 CCII
Buonasera,
l'art.10 co.2 CCII nella vecchia versione riportava che "Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene; b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate
dal presente codice.
A seguito del correttivo ter, lo stesso articolo indica che "I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni".
Sembra abolito l'obbligo a carico del curatore di attivare il domicilio digitale per i creditori. Quindi, ad esempio, per i creditori esteri, ci si dovrebbe limitare a dare comunicazione dell'apertura della procedura, chiarendo i termini per la presentazione della domanda e che siano loro a comunicare un indirizzo per le comunicazioni.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/09/2026 18:55RE: ATTIVAZIONE DOMICILIO DIGITALE EX ART. 10 CO 2 CCII
Corretto. Riporta quanto scritto a proposito della riscrittura del comma 2 dell'art. 10 nella relazione illustrativa del d.lgs n. 136 del 2024.
"Nel rivedere e razionalizzare le disposizioni in esame, si elimina, innanzitutto, la previsione del vigente comma 2, che impone al professionista che gestisce la procedura la creazione di un domicilio digitale da assegnare a quei creditori che non hanno l'obbligo di munirsene, ai creditori residenti all'estero ed al debitore. Tale disposizione, infatti, produce oneri a carico di tutti i creditori o, in caso di mancanza di attivo, dell'Erario. Al fine di rendere le procedure meno costose, e quindi più efficaci ed efficienti, come richiesto dalla direttiva Insolvency, si ritiene necessario ripristinare l'obbligo dei creditori di munirsi di domicilio digitale per ricevere le comunicazioni inviate nel corso della procedura, ponendo così il corrispondente onere a carico del singolo soggetto interessato piuttosto che della massa dei creditori o dell'Erario. Tale modifica è peraltro coerente con la previsione del deposito nel fascicolo informatico in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, che accelera la procedura ed elimina incombenti ed oneri poco utili rispetto a coloro che si disinteressano dell'andamento della procedura"
Zucchetti Sg srl -
Maria Clotilde Castellani
Rovigo23/09/2026 19:25RE: ATTIVAZIONE DOMICILIO DIGITALE EX ART. 10 CO 2 CCII
Buonasera, mi inserisco nella Vostra conversazione per chiedere conferma che i domicili digitali aperti prima della modifica dell'art. 10 non devono essere rinnovati alla scadenza. Non trovo una disposizione transitoria che disciplini questo caso, ma l'ottica di risparmio di costi dovrebbe essere applicabile anche alla prima scadenza dei domicili digitali in essere.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/09/2026 20:18RE: RE: ATTIVAZIONE DOMICILIO DIGITALE EX ART. 10 CO 2 CCII
Per la verità la disposizione transitoria esiste ed è data dall'art. 56, comma 4 del d.lgs n. 136 del 2024, secondo il quale "Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente". Poiché nel suo caso la liquidazione giudiziale è stata aperta prima del 28 settembre 2024, data di entrata in vigore della citato d.lgs, a quella data la procedura era già prendente e, quindi, si applica la nuova normativa.
Tuttavia questo non significa che bisogna rifare tutto perché è intervenuto il d.l. n. 178 del 2024, il cui art. 8, comma 1, ha fornito una interpretazione autentica del citato art. 56, comma 4, stabilendo che l'applicabilità delle nuove disposizioni alle procedure pendenti "non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima del 28 settembre 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati", sicchè i domicili comunicati dal curatore in base alle disposizioni all'epoca vigenti prima del correttivo restano validi in quanto le modifiche apportate si riferiscono soltanto agli atti ancora da compiere nelle procedure pendenti. Pertanto in linea di massima, se lei ha comunicato, ad esempio, un domicilio fiscale ad un creditore straniero, questo rimane, ma se emerge un nuovo creditore straniero deve essere lui ad comunicare la pec, secondo l'attuale disposizione dell'art. 10.
Zucchetti SG srl-
Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)28/09/2026 13:14RE: RE: RE: ATTIVAZIONE DOMICILIO DIGITALE EX ART. 10 CO 2 CCII
Salve,
quindi, se non erro, in una liquidazione giudiziale aperta nel mese di settembre del corrente anno, il Curatore NON ha più l'obbligo di procedere, tra gli altri, con l'apertura del domicilio digitale al Legale Rappresentante.
Se quest'ultimo non comunicherà l'indirizzo di p.e.c. ove ricevere le comunicazioni di rito, queste ultime saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria.
Resto in attesa di conferma.
Grazie
Con Viva Cordialità-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/09/2026 19:16RE: RE: RE: RE: ATTIVAZIONE DOMICILIO DIGITALE EX ART. 10 CO 2 CCII
Esatto; ovviamente il deposito in cancelleria va fatto a mezzo deposito nel fascicolo informatico.. Tanto alla luce della ultima versione (dovuta al d.lgs n. 134 del 2024) dell'art. 10 CCII; in particolare dei commi 2-bis e 3 di detto articolo.
Zucchetti SG sarl
-
-
-
-