Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

pignoramento presso terzi - liquidazione controllata

  • Linda Ara

    Bergamo
    17/04/2024 16:24

    pignoramento presso terzi - liquidazione controllata

    Buongiorno,
    sottopongo alla Vs cortese attenzione il seguente caso.
    Con la sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, il tribunale ha disposto tra l'altro la cessazione delle trattenute che gravavano sullo stipendio del sovraindebitato relative ad un precedente pignoramento presso terzi e ad una cessione volontaria del quinto.
    Si è proceduto a comunicare quanto sopra al datore di lavoro e si è così appreso che il datore aveva trattenuto l'importo relativo al pignoramento presso terzi, come da ordinanza di assegnazione somme che gli era stata notificata, ma che non lo aveva mai versato al creditore procedente in assenza di indicazioni da parte di quest'ultimo (nonostante le richieste da parte dello stesso datore di lavoro).
    Vi domando se l'importo così accantonato dal datore di lavoro può essere a Vs avviso acquisito dalla procedura di liquidazione o se debba invece essere devoluto al creditore procedente in virtù dell'ordinanza di assegnazione.
    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/04/2024 18:09

      RE: pignoramento presso terzi - liquidazione controllata

      Il provvedimento di assegnazione del credito emesso ai sensi dell'art. 553 c.p.c. chiude il processo di esecuzione presso terzi, ma non esaurisce la questione perché, in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.
      Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "Il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l.fall, dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini, Cass. 10/08/2017, n.19947; conf. Cass. 22/01/2016, n. 1227; Cass. 13/08/2015, n.16838; Cass. 17/12/2015, n. 25421; ecc.).
      Il problema allora è: la inefficacia dei pagamento di cui all'art. 44 l.fall. vale anche nel caso della liquidazione controllata del sovraindebitato? Il nuovo codice (come già la l. n. 3/2012) non contiene una norma simile né richiama gli artt. 142 e 144 CCII, che sanciscono, dalla data della apertura della liquidazione giudiziale, la privazione del liquidato della facoltà di disporre del suo patrimonio, con la conseguente inopponibilità degli atti negoziali e dei pagamenti da lui posti in essere. Tuttavia, l'attuale codice contiene alcune disposizioni, quale quella della lett. e) del comma 2 dell'art. 270, per la quale, con la sentenza di apertura della procedura, il tribunale "ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore", con conseguente perdita della capacità procesuuale del debitore, dato che viene espressamente richiamato l'art. 143; o quella del comma 2 dell'art. 275, secondo la quale "il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione….") o quella dell'art. 274, che attribuisce al liquidatore la facoltà di esercitare, o se pendente a proseguire, "ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e ogni azione diretta al recupero dei crediti , nonché azioni revocatorie.
      Da queste disposizioni si deduce che la liquidazione controllata determina per il debitore sovra-indebitato una situazione giuridica equivalente al così detto spossessamento fallimentare, con le conseguenze, quindi di cui agli artt. 142 e 144.
      Se così è, il datore di lavoro del sovraindebitato, a seguito della comunicazione dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, accompagnata peraltro nel caso dallo specifico provvedimento del giudice da lei richiamato, non può più versare all'assegnatario le quote dello stipendio che avrebbe dovuto in precedenza a lui girare in forza del provvedimento di assegnazione, ma versarla alla procedura di liquidazione cui è assoggettato il dipendente; diversamente, se pagasse il creditore assegnatario, effettuerebbe un pagamento inefficae che sarebbe costretto a ripetere in favore della procedura.
      Zucchetti Sg srl