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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
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Pietro Boraschi
Fornovo di Taro (PR)29/02/2024 14:18DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
CHIEDO SE AI SENSI DELL'ART.10 CCII SE IN UNA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI UNA SRL ESSENDO IL LIQUIDATORE GIA' MUNITO DI PEC PERSONALE IN QUANTO PROFESSIONISTA SIA NECESSARIO ATTIVARGLI EX ART.10 CCII COMMI 2 E 3 IL DOMICIO DIGITALE O SIA SUFFICIENTE LA SUA PEC?
CHIEDO ANCHE AI SENSI ART.126 C. 2 SE IL DOMICILIO DIGITALE ASSEGNATO DAL MINISTERO SIA GIA' IN VIGORE?
NELLO SCADENZIARIO CRONOLOGICO DI FALLCO SI AFFERMA DI COMUNICARE LA PEC AI CREDITORI...MA CHIEDO E' LA PEC DELLA PROCEDURA CHE SI ATTIVA CON FALLCO MAIL O INTESA COME DOMICILIO DIGITALE AI SENSI ART.10 COMMI 2 E 3?
GRAZIE-
Zucchetti SG
Vicenza29/02/2024 17:26RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
Quanto al primo quesito, da come è formulato l'art. 10, comma 2, CCII sembra che l'attivazione della Pec nei tre casi indicati sia obbligatoria in quanto, per un verso, la norma non restringe l'attivazione alle ipotesi che i destinatari non siano muniti di una loro Pec personale, e, per altro verso, sembra volere l'attivazione di una Pec dedicata in via esclusiva alle comunicazioni inerenti alla procedura.
Quanto al secondo quesito, il sistema di cui all'art. 126, comma 2, non è ancora operante in quanto con il d.l. del 24.2.2023 n. 13 è stato disposto il rinvio di 18 mesi per l'entrata in funzione; attualmente, quindi, il curatore provvede come in passato adestinare una Pec da lui scelta alla procedura.
Quanto al terzo quesito che attiene alla operatività di Fallco, trasmettiamo i a sua domanda all'Ufficio tecnico che le risponderà o la contatterà; la nostra Sezione infatti tratta esclusivamente le questioni giuridiche.
Zucchetti SG srl-
Pietro Boraschi
Fornovo di Taro (PR)03/03/2024 12:41RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
RINGRAZIO DELLA RISPOSTA E CHIEDO:
AI SENSI DELL'ART.199 CCII CON LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA VIENE ASSEGNATO IL DOMICIO DIGITALE(CHE PERO' ANCORA NON E' OPERANTE) E VIENE FORMATO IL FASCICOLO INFORMATICO:CHIEDO IL FASCICOLO INFORMATICO VIENE TENUTO SOLO DALLA CANCELLERIA E CONTIENE TUTTI GLI ATTI DELLA PROCEDURA A CUI ADESSO POSSONO ACCEDERE DETERMINATI SOGGETTI(COMITATO CREDITOR ETC)? IL CURATORE DEVE FARE QUALCHE ADEMPIMENTO?
GRAZIE-
Zucchetti SG
Vicenza04/03/2024 19:28RE: RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
Quanto al fascicolo il curatore non deve fare nulla. Quanto alla Pec personale deve provvedere come in passato e deve attivare le Pec ai soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 10.
Zucchetti SG Srl
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Barbara Sciascia
VERONA29/03/2024 09:39RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
Buongiorno,
intervengo in questa discussione per chiedere quando diventerà operativo il sistema di cui all'art. 126 co. 2, avendo inteso che il d.l. 13/2013 ha rinviato l'entrata in funzione di 18 mesi da non mi è chiaro da quando decorrono, in quanto non mi è stata comunicato alcunché dalla Cancelleria.
Grazie anticipatamente -
Barbara Sciascia
VERONA29/03/2024 10:15RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
Faccio seguito al quesito precedente per chiedere gentilmente se in relazione a Srls, la cui quota di partecipazione maggioritaria intestata a socio liquidatore è sottoposta a procedura ai sensi della legge 3/2012, il domicilio digitale vada attivato per il socio liquidatore (anche se già in possesso di pec personale) e per liquidatore della procedura ex legge 3/2012 e se a quest'ultimo vada notificata l'apertura di liquidazione giudiziale.
Ringrazio anticipatamente.-
Zucchetti SG
Vicenza02/04/2024 16:10RE: RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
Il sistema di cui all'art. 126, comma 2, non è ancora operante in quanto con il d.l. del 24.2.2023 n. 13 è stato disposto il rinvio di 18 mesi per l'entrata in funzione. Poiché l'entrata in vigore del d.l. coincide con il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo stesso 24.2.2023, il termine dei 18 mesi inizia a decorrere dal 25.2.2023.
Zucchetti SG srl -
Zucchetti SG
Vicenza02/04/2024 16:11RE: RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
Il liquidatore della procedura nominato dal giudice ai sensi dell'art. 14-quinquies l. n. 3 del 2012, benchè la norma nulla preveda in proposito, deve essere in qualche modo reso edotto della nomina, della quale, diversamente, nulla verrebbe a sapere ed è preferibile che si munisca di una Pec dedicata alla procedura, sebbene l'art. 14-sexies preveda che nella comunicazione ai creditori e terzi interessati pieghi che "possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata, …", da cui emerge che il meccanismo di comunicazione via Pec è facoltativo. E' opportuno, invece, che sia utilizzato questo strumento, come nelle altre procedure, che presuppone, a sua volta, che il liquidatore si munisca di una propria Pec.
Quanto alla posizione del socio liquidatore, non può trovare applicazione l'art. 10 CCII dal momento che si sta parlando di liquidazione giudiziale regolata dalla legge n. 3 del 2012; tuttavia, anche in questo caso è opportuno creare un domicilio digitale per tale soggetto che è il suo necessario interlocutore.
Zucchetti SG srl
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Giuseppe Franco
Nocera Inferiore (SA)02/04/2024 17:48RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
Salve,
nel mio caso, nonostante l'attivazione del domicilio digitale e diverse comunicazioni di sollecito, il Legale Rappresentante della società NON ha attivato l'indirizzo di posta elettronica certificata.
In tale fattispecie, la comunicazione degli atti al prefato soggetto avviene mediante deposito in Cancelleria, ovvero, essendo dotato di un proprio indirizzo p.e.c., vi è l'onere della Curatela di utilizzarle tale ultimo indirizzo ai fini della comunicazione degli atti.
Resto in attesa di un cortese riscontro.
Con Viva Cordialità
Dott. Giuseppe Franco-
Zucchetti SG
Vicenza03/04/2024 19:36RE: RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
Per quanto abbiamo detto nella prima risposta, le comunicazioni al soggetto in questione dovrebbero essere effettuate mediante deposito in cancelleria, tuttavia, visto che questi comunque ha una propria Pec, potrebbe scrivere a questo indirizzo chiedendo se desidera che le comunicazioni gli siano fatte mediante deposito in cancelleria, non avendo attivato la Pec assegnata, oppure alla sua Pec personale. Si regola in base alla risposta e, in caso di silenzio, segue la via indicata del deposito in cancelleria-
Zucchetti SG srl
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Carlo Corinaldesi
ASCOLI PICENO13/01/2025 13:07RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
L'AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETà IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, PER IL QUALE è STATO ATTIVATO IL DOMICILIO DIGITALE ED ESSENDO AL TEMPO STESSO SPROVVISTO DI UNA PROPRIA PEC, NON è PIU' RINTRACCIABILE NELLA PROPRIA RESIDENZA: SI CHIEDE SE IL LEGALE DELLA PROCEDURA, DOVENDO NOTIFICARE UN ATTO ALLO STESSO, POSSA UTILIZZARE IL DOMICILIO DIGITALE CREATO DAL CURATORE PER LE COMUNICAZIONI AL LEGALE RAPPRESENTANTE. -
Zucchetti SG
Vicenza13/01/2025 20:26RE: RE: DOMICILIO DIGITALE AMMINISTRATORE E CREDITORI
No, il domicilio digitale attivato (secondo la versione dell'art. 10 c.c.i.i., prima del terzo correttivo) è utilizzabile soltanto per i rapporti con gli organi della procedura, come è chiaramente desumibile dall'art. 10. La notifica dell'atto di citazione segue le regole proprie del codice di rito di cui agli sartt. 137 e segg. c.p.c.
Zucchetti SG srl
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