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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii
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Michele Ferraro
Padova12/09/2023 18:35Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii
Buongiorno in merito all'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi regolato dall'art. 356 c. del ccii.
Il sottoscritto ha maturato una notevole esperienza quale curatore fallimentare nel periodo ante 2014 avendo gestito (e chiuso) un notevole numero di procedure compreso un concordato fallimentare.
Sono stato nominato, inoltre, anche liquidatore giudiziale e incaricato alla vendita.
Non essendo però stato nominato in almeno due procedure negli ultimi quattro anni non ho potuto chiedere l'iscrizione al primo popolamento dell'elenco.
Ho pertanto frequentato un corso di 40 ore per assolvere all'obbligo formativo.
Per l'iscrizione all'elenco la norma prevede che io certifichi l'effettuazione di un tirocinio della durata di almeno un semetre presso "curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge".
La mia domanda è la seguente: per l'iscrizione all'albo successivamente al primo popolamento, avendo io una notevole esperienza come curatore fallimentare (liquidatore giudiziale, incaricato alla vendita) ma maturata precedentemente ai quattro anni previsti dall'art. 356 ccii, posso indicare quale tirocinio l'aver svolto detti incarichi?
Ringrazio in anticipo per un cortese riscontro.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza14/09/2023 12:50RE: Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii
Per quanto incongruo riteniamo di no. Tra gli obblighi formativi di cui all'art. 356, comma 2, del d. lgs. n. 14/2019 anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi e la norma richiama espressamente anche la lett. c) dell'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202/2014, ma non
il comma 6 dell'art. 4, secondo il quale "Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 [ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili] … non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c)". Ne segue che il tirocinio semestrale è, "allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all'albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili" e "pertanto, tutti i soggetti che richiedono l'iscrizione all'albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio" (Ministero Giustizia, Aggiornamento 16/3//2023).
Zucchetti SG srl-
Michele Ferraro
Padova14/09/2023 16:32RE: RE: Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii
Ringrazio per il cortese e rapido riscontro.
Non potrei dichiarare di aver svolto il tirocinio semestrale "presso la mia persona"'?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/09/2023 12:50RE: RE: RE: Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii
Riteniamo proprio di no. Il tirocinio consiste nello "svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni". E' del tutto evidente che non può essere lei stesso ad attestare che ha svolto le descritte attività, ma deve essere un terzo, nel mentre lei può certificare che altri abbiano svolto queste attività presso il proprio studio, con il risultato paradossale che lei può certificare che altri hanno svolto tirocinio presso il suo studio ma deve rivolgersi a terzi per ottenere la stessa certificazione.
Zucchetti Sg srl-
Michele Ferraro
Padova18/09/2023 10:16RE: RE: RE: RE: Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii
Ringrazio per il cortese riscontro. -
Michele Ferraro
Padova19/09/2023 10:29RE: RE: RE: RE: Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii
solo un'ultima domanda: in quale arco temporale dovrebbe essere stato svolto il tirocinio?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/09/2023 16:18RE: RE: RE: RE: RE: Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi ex art. 356 c.2 ccii
In proposito il Ministero ha chiarito che chiarisce che "l'obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto". Di conseguenza, non vi è alcun limite temporale, se non che alla data della domanda il tirocinio sia stato concluso.
Zucchetti SG srl
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