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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
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Federica Amabili
Milano01/04/2025 19:28Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
Nell'ambito di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII ci si domanda se il GD possa ordinare la cancellazione dei gravami presenti sui beni mobili registrati (es auto /moto) qualora il piano preveda una "continuità aziendale" e questi beni siano da considerare beni "funzionali/merce" in quanto trattasi di concessionaria di auto nell'esercizio dell'attività caratteristica d'impresa.
In particolare, ci si sofferma sulla modalità della vendita di tali beni, infatti nel caso in esame, nella continuità aziendale, per la vendita di auto/moto (trattandosi di attività coerente con il proprio oggetto sociale, pertanto da considerare atto di ordinaria amministrazione) non viene seguito l'iter competitivo di cui all'art 91 CCII e 216 CCII.
Nel periodo ante omologa (e successivo all'apertura della procedura) ci si trova nella necessità di proseguire nelle vendite dei beni mobili registrati (anche al fine di evitare la svalutazione degli stessi al trascorre del tempo) ma, avendo il Commissario provveduto alla trascrizione del decreto di apertura ex art. 93 CCII, per riuscire a proseguire nelle vendite di tali beni "funzionali/merce" (anche prima dell'omologa) è indispensabile che il GD possa ordinare la cancellazione dei gravami (all'avvenuto saldo prezzo e passaggio di proprietà).
Nella valutazione circa la possibilità o meno di procedere alla purgazione si tenga conto che, nel caso il GD non possa ordinare la cancellazione, si produrrebbe un inevitabile blocco temporale delle vendite di tali beni con effetto sulla svalutazione degli stessi.
In tale periodo intercorrente dopo l'apertura della procedura ma prima dell'eventuale omologa, in caso di vendita di tali beni caratteristici dell'attività in continuità, il ricavato potrebbe:
a) essere utilizzato per i pagamenti nell'ambito della continuità;
b) essere accantonato sul c/c intestato alla proceduta e non reso disponibile all'azienda in continuità, quantomeno fino all'eventuale omologa.
Sintetizzo quindi i quesiti, nell'ambito di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII, nel periodo intercorrente dopo l'apertura della procedura ma prima dell'eventuale omologa:
1) il GD può ordinare la cancellazione dei gravami presenti sui beni mobili registrati (es auto /moto) qualora il piano preveda una continuità aziendale e questi beni siano da considerare beni "funzionali/merce" in quanto trattasi di concessionaria di auto nell'esercizio dell'attività caratteristica d'impresa?
2) la possibilità o meno per il GD di ordinare la cancellazione dei gravami può essere influenzata, favorevolmente, da un eventuale accantonamento fino all'omologa delle somme ricavate dalla vendita?
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/04/2025 17:44RE: Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
Nel PRO la gestione dell'attività è regolamentata dai commi 5 e 6 dell'art. 64-bis c.c.i.i.. Il comma 4 dispone che "Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6 …." , il quale, a sua volta stabilisce che "L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106".
Si può discutere se la vendita di auto da parte di un rivenditore sia atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, ma ai fini che qui interessano la questione è irrilevante perché ciò che conta è che l'atto sia legalmente compiuto, per cui se è atto di ordinaria amministrazione , la vendita è legalmente compiuta anche senza i passaggi di cui al comma 6 sopra descritti. Noi, per la verità, consigliamo di seguire la procedura di cui al comma 6 in modo che non possano sorgere dubbi sulla legalità dell'atto, anche perché il maccanismo descritto non è invasivo e non ostacola la vendita, facendo presente che all'atto del trasferimento dell'auto e pagamento del prezzo il pesi gravanti sul bene potranno essere cancellati. Invero l'art. 114, comma 4- richiamato dall'art. 64-bis comma 9- prevede che al compimento di una atto legalmente compiuto il giudice possa ordinare la cancellazione delle iscrizioni e degli altri pesi che gravano sui beni.
Seguendo le disposizioni della norma richiamata, diventa irrilevante ai fini del problema posto la destinazione del ricavato, che segue le ordinarie vie degli incassi da vendita mobiliare, da contabilizzare con i conti speciali per consentire l'esercizio di eventuali garanzie specifiche, quali ipoteche automobilistiche.
Zucchetti SG srl-
Federica Amabili
Milano09/04/2025 15:40RE: RE: Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
Buongiorno, si ringrazia per il riscontro fornito.
Tuttavia si chiede un chiarimento. Nella vostra risposta si richiama l'art 114 comma 4 CCII che prevede che << Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.>>
Premesso che "…le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale ..." prevedono l'utilizzo di procedure competitive, il focus della mia domanda iniziale era:
- il GD può ordinare la cancellazione dei gravami presenti sui beni mobili registrati che siano stati venduti (in aderenza al piano e come atto di ordinaria amministrazione della continuità aziendale) nel periodo antecedente l'omologa e in assenza di procedura competitiva di vendita?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza09/04/2025 19:26RE: RE: RE: Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
Pensavamo di aver risposto alla sua domanda ponendo l'accento sulla legalità della procedura di vendita dell'auto, che giustifica la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni sul bene. Per questo avevamo detto che diventava irrilevante stabilire se la vendita dell'auto nella specie rientrava nell'ordinaria amministrazione, trattandosi di impresa che esercitava attività di rivendita auto in concordato in continuità o di atto straordinario, perché era rilevante appurare la legalità dell'atto, ossia se atto straordinario la legalista sarebbe stata attribuita dal rispetto delle modalità di cui al comma 6 dell'art. 64-bis c.c.i.i., e se, invece, atto di ordinaria amministrazione la legalità sarebbe derivata dalla vendita anche senza il rispetto delle citate modalità. Una volta appurata la legalità dell'atto di vendita, la stessa attribuisce alla vendita stessa la caratteristica di vendita competitiva, nel senso che nella specifica fattispecie in forza della norma speciale le vendite competitive vanno eseguite nel modo detto, a seconda che si tratti di atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.
In questo senso la legalità incide sulla competitività, che comporta la possibilità della cancellazione dei pesi sui beni venduti.
Zucchetti Sg srl-
Federica Amabili
Milano10/04/2025 15:25RE: RE: RE: RE: Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
Si ringrazia molto per la precisazione. Vi segnalo la sentenza della Cass., 22 ottobre 2020, n. 23139, secondo cui "La vendita dei cd beni-merci, quale frutto della continuazione dell'attività di impresa, non si ispira ai criteri di pubblicità, competitività e stima, che invece connotano le vendite di cui agli artt. 163-bis e 182, co. 5, L. fall., ma si caratterizza per la libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in concordato, il quale si rivolge al mercato di riferimento con l'obiettivo della massimizzazione del proprio profitto e addiviene alla vendita secondo le modalità di contrattazione - quanto a individuazione del cliente e del prezzo di vendita - che egli ritenga più opportune. Perciò in tale tipo di concordato i creditori - che con l'approvazione del piano hanno valutato il rischio economico, non in termini di probabile massimo corrispettivo ottenibile in sede di liquidazione con procedura competitiva, ma di profitti che l'impresa riuscirà a raggiungere continuando la propria attività caratteristica - trovano soddisfazione nei proventi che la continuazione dell'attività economica nel suo complesso riuscirà a produrre. Pertanto, a differenza che nei casi di concordato con cessione dei beni e di cessione dei beni non funzionali nell'ipotesi di concordato in continuità aziendale, che assolvono una funzione corrispondente a quella della liquidazione fallimentare presieduta dal criterio del miglior soddisfacimento dei creditori, come rende esplicito il rinvio fatto dall'art. 182, co. 5, I. fall., agli articoli da 105 a 108-ter l. fall, non è conseguibile la purgazione dei vincoli afflittivi a cura del giudice delegato, neppure ove percorso di dismissione formalizzato nel piano omologato, salvo il debitore non opti comunque per l'adozione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica ex art. 163-bis L. fall.".
Tale sentenza evidenzia l'impossibilità per il GD di ordinare alla cancellazione dei gravami, salvo l'adozione di una procedura competitiva.
Vi chiedo quindi come ritenete che tale sentenza sia compatibile con l'accento posto sulla legalità della procedura di vendita dell'auto, che giustificherebbe la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni sul bene.
Nel ringraziare, porgo cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza11/04/2025 20:18RE: RE: RE: RE: RE: Cancellazione gravami nei concordati/PRO "in continuità"
Conosciamo la sentenza da lei richiamata che riguarda il concordato preventivo ed anche altre, addirittura le Sezioni unite intervenute nel 2024 sulla stipula del contratto definitivo di un preliminare di cui al comma 8 dell'art. 72 l. fall. (art.173, comma 3 c.c.i.i.) lo hanno definito come vendita negoziale e non coattiva.
Noi siamo partiti dal concetto che nella specie la procedura aperta è un piano di ristrutturazione soggetto ad omologa regolato dall'art. 64-bis e segg. c.c.i.i., che ha una propria regolamentazione per i pagamenti e il compimento degli atti straordinari che è quella descritta nel comma 6 e riportata nella risposta iniziale; il che significa che le cessioni effettuate secondo dette regole sono legalmente compiute.
Orbene l'art. 114, richiamato dal comma 9 dell'art. 64-bis, dispone testualmente al comma 4, che "Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi". Le disposizioni sulle vendite della liquidazione giudiziale si applicano quindi in quanto compatibili agli atti legalmente compiuti nel concordato; nel PRO gli atti di vendita legalmente lcompiu non sono mai compatibili con le disposizioni della liquidazione giudiziali in quanto le vendite- siano esse considerate atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione- sono legalmente compiute anche se non seguono modalità competitive che in detta procedura non sono contemplate, tanto che il comma 9-bis ammette il trasferimento di azienda negoziale, ove l'intervento del tribunale ha la sola funzione di escludere gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 2560.
Ed allora o noi diciamo che mancando comunque una vendita con modalità competitiva la cancellazione non è possibile, così riducendo evidentemente il campo applicativo del Pro perché difficilmente un interessato compra un 8immobile ipotecato senza la sicurezza della purgazione della stessa e, addirittura alcune procedure di PRO non dovrebbero essere ammesse, come nel caso suo, ove l'impresa è una concessionaria di auto e di rivendita di auto, che in gran parte potrebbero essere gravate da ipoteca automobilistica. Oppure diciamo che non essendo applicabili al PRO le disposizioni sulle vendite competitive, le vendite legalmente compiute nell'abito di queta procedura possono essere considerate egualmente coattive, con le relative conseguenze in ordine alla purgazione.
Noi condividiamo questa seconda opzione e per questo nelle risposte precedenti abbiamo sottolineato la legalità della vendita e suggerito comunque di ricorrere al momento della vendita dell'auto ipotecata alla comunicazione al commissario, che dà una maggiore sicurezza che la vendita sia stata compiuta legalmente, ove l'organo procedurale nulla abbia rilevato.
Ovviamente si tratta di una ricostruzione che, come tutte quelle che indagano su nuovi istituti, deve tenere conto della regolamentazione specifica (non riscontrabile in istituti precedenti), che fa addirittura dubitare che il PRO sia annoverabile tra gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sia a causa delle modalità delle vendita che come è agevole rilevare ricalcano con piccole differenze quelle della composizione negoziata, sia per la libertà distributiva. Se si segue questa linea è chiaro che il discorso della cancellazione delle ipoteche è escluso alle fondamenta, nel mentre considerando il PRO una procedura concorsuale, come noi riteniamo, ci sembra che la conclusione accolta sia quella più conforme alle leggi. Ma chiaramente le che si tratti di una ricostruzione, di cui abbiamo cercato di fornire le motivazioni, ma se si sente più sicura può seguire la tesi della Cassazione.
Zucchetti SG srl
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