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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Vendita quote di s.r.l. non liberamente trasferibili
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Massimiliano Semprini
Rimini23/03/2026 12:52Vendita quote di s.r.l. non liberamente trasferibili
La L.G. ha inventariato quote di di una S.r.l. nel cui statuto sono inserire clausola di gradimento e di prelazione a favore degli altri soci. La quota è stata stimata e un socio in bonis propone di acquistare la quota al prezzo di stima.
L'art. 2471 c.c., dettato in tema di pignoramento di quota ma applicabile anche al "fallimento" e richiamato anche dall'art. 215 ccii, prevede che "se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto" . La norma sembra quindi dare la precedenza all'eventuale accordo e imporre la vendita completiva solo se tale accordo non si raggiunga.
I quesiti che pongo sono:
1) La presenza nello statuto della società, di clausole di gradimento e prelazione configurano l'ipotesi di "partecipazione non liberamente trasferibile" di cui al 2471 c.c.? (questo mi sembra abbastanza pacifico)
2) Il curatore può validamente accettare la proposta del socio in bonis ad un prezzo pari al valore stimato dal perito nominato dallo stesso curatore, quindi procedere alla vendita concordata senza tentare una vendita competitiva? (la mia opinione è che il curatore possa accettare la proposta di acquisto al valore di perizia, e così non tentare la vendita competitiva perché la stima del perito si deve presumere corretta; la vendita competitiva dovrebbe permettere di verificare la correttezza della stima ma ciò comporta la possibilità di vendere a un maggior prezzo ma anche il rischio di ricavare una somma minore, con danno per i creditori. La vendita certa al prezzo di perizia dovrebbe essere preferibile).
3) In caso di L.G. chi sono i soggetti ("creditore, debitore e società") tra cui deve intervenire l'accordo di cui all'art. 2741 c.c.? La mia opinione è che debitore e creditore siano rappresentati entrambi dal curatore (che dovrà essere autorizzato dal CdC o dal GD), la società è ovviamente la società la cui partecipazione è ceduta. Ci vorrà naturalmente anche il consenso del socio - titolare del diritto di prelazione - che propone l'acquisto. Non ritengo invece che sia richiesto il consenso del socio in L.G. le cui quote vengono vendute.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza23/03/2026 21:07RE: Vendita quote di s.r.l. non liberamente trasferibili
La presenza nello statuto della società di una clausola di prelazione certamente configura una ipotesi di "partecipazione non liberamente trasferibile" di cui al 2471 c.c.. A maggior ragione limitativa è una clausola di gradimento (che richiede il gradimento della società partecipata o degli altri soci in caso di cessione a terzi onde evitare il trasferimento delle quote a soggetti esterni non graditi o che non hanno determinati requisiti), ma esistono forti dubbi se essa sia applicabile in caso di vendita forzata; tuttavia la questione nel caso non si pone.
Quanto alla clausola di prelazione concordiamo con la soluzione da lei proposta sub 2, in quanto l'art. 2471 c.c., richiamato anche dall'art. 215 ccii, prevede che "se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto", da cui si deduce che alla vendita si perviene solo se le parti non raggiungono un accordo e le valutazione che lei svolge sulla congruità del prezzo di stima sono condivisibili.
Pienamente condivisibili sono anche le sue consierazioni sub 3 posto che nel caso di liquidazione giudiziale il creditore pignorante è il curatore che ha anche la disponibilità delle quote del debitore.
Zucchetti SG srl
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