Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

richiesta informativa della camera di commercio per Insinuazione passivo

  • Alessio Staniscia

    lanciano (CH)
    17/09/2026 11:37

    richiesta informativa della camera di commercio per Insinuazione passivo

    In una procedura di liquidazione giudiziale, è legittima la richiesta informativa da parte della cciaa la quale, dovendo procedere con l'insinuazione alla L.G. della fallita, chiede alla curatela di conoscere il fatturato della società (che non ha provveduto al deposito dei bilanci) così da determinare l'esatto importo del diritto annuale.
    In tal senso sorgono dei dubbi:
    - In che misura il curatore è tenuto a fornire detti dati di fatturato alla CCiAA?
    - La CCIAA non dovrebbe provvedere autonomamente a dar prova del credito che intende insinuare al passivo?
    - Non sarebbe controverso che l'entità del credito da insinuare troverebbe conferma nelle sesse dichiarazioni rese dal curatore?

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/09/2026 12:41

      RE: richiesta informativa della camera di commercio per Insinuazione passivo


      L'art. 29, comma 6 del D.L. 31.05.2010 n. 78 stabilisce che " In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale".
      Esiste, quindi un obbligo di legge del curatore di collaborare con la Camera di Commercio proprio al fine di consentire a questa di determinare l'importo del diritto annuale , che per le società iscritte al registro delle imprese è stabilito in funzione del fatturato dell'esercizio precedente. Alcune Camere, infatti, hanno emanato circolari in proposito specificando i dati che il curatore deve trasmettere ( ad es. CCIAA di Vicenza richiede oltre all'individuazione della procedura, il numero di registro, il dati del curatore la data dell'udienza di veridica di stato passivo, il nome del giudice delegato, ecc.).Tuttavia perché detto obbligo possa essere mantenuto è necessario, per un verso che la CCIAA faccia una richiesta specifica indicando l'anno di riferimento e, per altro verso, che il curatore disponga dei dati necessari per indicare il fatturato, risultante dai bilanci, dalle dichiarazioni Irap, o da altro, non ricadendo sul curatore l'obbligo di dover ricostruire lui il fatturato..
      In conclusione, il curatore, se dispone dei dati richiesti è tenuto a comunicarli alla Camera di Commercio, senza che ciò costituisca una attestazione; in mancanza comunica che non dispone di documenti dai quale risulti il fatturato relativo all'annualità richiesta.
      Zucchetti SG srl