Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

STATO PASSIVO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Pietro Benucci

    VITERBO
    14/09/2026 17:25

    STATO PASSIVO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Buonasera,
    scrivo in qualità di Curatore di una liquidazione giudiziale, nella quale un creditore ha presentato domanda di insinuazione al passivo tempestiva, non indicando il titolo di prelazione vantato sul bene immobile di proprietà della società in liquidazione giudiziale (iscrizione ipoteca giudiziale con data antecedente al data di apertura della liquidazione giudiziale). Pertanto lo scrivente, nel progetto di SP proponeva l'ammissione del credito in chirografo. Successivamente al deposito del progetto dello SP ma prima dell'udienza di verifica, il creditore contattava lo scrivente per chiedere se era possibile integrare la domanda con richiesta del riconoscimento del credito in via ipotecaria con prelazione ex art. 2808 o, in alternativa, rinunciare alla domanda presentata tempestivamente e formulare una nuova istanza ( che sarebbe considerata tardiva) indicando il privilegio ipotecario ex art. 2808.
    Chiedo cortesemente quale sia il comportamento corretto da adottare.

    Rimanendo in attesa di una Vostra risposta, invio cordiali saluti

    Dott. Pietro Benucci
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/09/2026 19:56

      RE: STATO PASSIVO LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      "In tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio, non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, configurando tale richiesta, in fattispecie regolata dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, una mutatio e non una emendatio libelli e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografo" (In tal senso Cass. 15/07/2011, n. 15702, ripresa da Cass. n. 24427 del 2019).
      Noi non siamo molto convinti di questa soluzione, che fissa la possibilità della modifica della domanda al momento del deposito del progetto dello stato passivo da parte del curatore, nel mentre , a nostro avviso, il termine finale per la integrazione e modifica della domanda deve essere quello della decisione del giudice se non proprio quello della dichiarazione di esecutività dello stato passivo. Fino a quel momento, invero, la domanda è nella disponibilità del richiedente; su essa la valutazione del curatore costituisce soltanto una proposta di decisione che compete poi al giudice e davanti al quale il curatore può sempre far valere le sue osservazioni determinate dalla integrazione; ed invero anche le sentenza citate non negano che il creditore, fino a tale momento, possa ritirare la propria domanda, dal che discende che può poi presentarne una, eventualmente in via tardiva, con cui chiede l'ammissione del credito e il riconoscimento della collocazione ipotecaria, senza alcuna preclusione quanto a mancanza della novità non essendo stata emessa appunto alcuna decisione sulla precedente domanda ritirata prima dell'intervento del giudice. Se questo è possibile, non si vede perché lo stesso creditore, invece di seguire questa strada del ritiro della domanda e della presentazione di una nuova, non possa, fin quando non è intervenuta una decisione del giudice, integrare la iniziale domanda, evitando perdite di tempo e denaro.
      In conclusione, a nostro aviso, l'integrazione può essere esaminata.
      Zucchetti SG srl