Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Concordato liquidatorio

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    03/10/2026 12:11

    Concordato liquidatorio

    Buongiorno, vorrei il vostro parere in merito ad un concordato preventivo di una società immobiliare. Il piano prevede la locazione dell'immobile di proprietà per due anni e la successiva cessione dello stesso. Considerata la locazione per due anni vorrei sapere se a vostro parere concordato e liquidato oppure in continuità. Nel caso si tratti di concordato liquidatorio, il fatto che il piano preveda il pagamento del 100% a tutti i creditori impone comunque il versamento del 10% a titolo di finanza esterna?
    Grazie Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/10/2026 19:55

      RE: Concordato liquidatorio

      L'art. 84 CCII individua la continuità nella prosecuzione dell'attività di impresa ordinariamente svolta, in via diretta o indiretta, per ricavare da tale gestione i proventi per la soddisfazione dei creditori. Nel caso non ci sembra che il piano risponda a questi requisiti in quanto la società non svolge più una attività di società immobiliare di locazione, vendita o intermediazione nella vendita o altro che sia previsto nello statuto, ma si limita a dare in locazione l'unico immobile di sua proprietà per due anni per poi venderlo e pagare quindi i creditori con il ricavato della vendita; in questo schema la locazione biennale appare come una forma di gestione temporanea finalizzata alla migliore liquidazione del bene, per cui opteremmo per la natura liquidatoria del concordato.
      Non ci risulta che sia stata mai affrontata l'altra questione della necessità o meno dell'apporto esterno che incrementi almeno del 10% l'attivo quando i creditori vengono pagati integralmente. La logica indurebbe a ritenere non necessario in tal caso detto apporto in quanto lo stesso è finalizzato proprio a garantire il pagamento della percentuale di pagamento dei creditori indicata dall'art. 84, tuttavia il comma 4 di tale articolo è formulato in modo tale che richiede come condizione di ammissibilità l'apporto di risorse esterne, per cui è possibile che in mancanza dello stesso il concordato sia dichiarato inammissibile; inoltre nel caso sarebbe ancor più opportuno provvedere ad introdurre tale apporto per suffragare la natura liquidatoria del concordato.
      Zucchetti SG srl