Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

AMMISSIONE EX DIPENDENTE - CESSIONE 1/5 E TFR FONDO INTEGRATIVO

  • Roberto Marcianesi

    Cuggiono (MI)
    19/04/2024 17:38

    AMMISSIONE EX DIPENDENTE - CESSIONE 1/5 E TFR FONDO INTEGRATIVO

    Spett.le Fallco,
    in una procedura di liquidazione giudiziale abbiamo ricevuto una domanda di insinuazione al passivo da parte di un ex dipendente, il quale con la cessione del 1/5 aveva acceso un finanziamento presso una finanziaria ed in relazione al TFR l'aveva destinato ad un fondo integrativo.
    Per l'ultima retribuzione non pagata al dipendente prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale, la società non ha versato il 1/5 alla finanziaria e non ha versato il TFR al fondo integrativo.
    L'ex dipendente con la propria domanda di insinuazione chiede che i predetti importi vengano ammessi al passivo della procedura al privilegio ex art. 2751 bis. n. 1 c.c..
    Siccome ad oggi non abbiamo ricevuto le domande di insinuazione da parte della finanziaria e del fondo integrativo, le predette somme devono essere ammesse come credito privilegiato ex art. 2751 bis. n. 1 c.c. dell'ex dipendete o devono essere escluse ed accantonate per la finanziaria ed il fondo?
    Ringraziamo anticipatamente per la consueta collaborazione.
    Cordialità.
    Dott. Matias Carlos Arredondo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/04/2024 16:44

      RE: AMMISSIONE EX DIPENDENTE - CESSIONE 1/5 E TFR FONDO INTEGRATIVO

      Per quanto riguarda la cessione di 1/5 dello stipendio alla finanziaria, essendo pacifico che è intervenuta una cessione di credito futuro maturato al momento in cui è scaduto il termine per il pagamento della retribuzione omessa, se, come pare di capire tale termine è spèirato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, è la finanziaria legittimata ad agire per il pagamento, nella qualità di cessionaria e, a norma dell'art. 1263 c.c., può far valere il credito ceduto con i privilegi che lo accompagnao, ossia con il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
      Diversa è la situazione del TFR destinato al Fondo complementare perché, come precisato da ultimo da Cass. 7 giugno 2023, n. 16116, "In tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti, nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.). In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 L. fall."
      E' comunque consigliabile appurare prima dell'ammissione se vi è stata una delega di pagamento o una cessione. Nel primo caso si può ammettere il lavoratore, nel secondo, legittimato all'insinuazione sarebbe il Fondo destinatario.
      Zucchetti Sg srl