Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LG-applicabilità di soluzione stragiudiziale( riforma Cartabia), a revocabilità pagamenti alla banca, ex art. 166 CCII

  • Silvia Pavanello

    Milano
    23/07/2024 12:33

    LG-applicabilità di soluzione stragiudiziale( riforma Cartabia), a revocabilità pagamenti alla banca, ex art. 166 CCII

    Buongiorno.

    Una liquidazione giudiziale chiede, a mezzo legale con raccomandata, a una Banca, la restituzione di pagamenti effettuati nei 6 mesi antecedenti dalla società, per quote di finanziamento di mutuo chirografario, ottenendo riscontro negativo dall'istituto bancario.

    Domanda :
    in relazione alla riforma Cartabia , quale iniziativa stragiudiziale ulteriore può intraprendere la curatela ( anche per valutazione dei relativi costi)?
    a) Un invito a convenzione di negoziazione assistita , a mezzo dei rispettivi avvocati ( con possibile richiesta di condanna alle spese ex art.95 e 642 cpc, nel caso di successivo avvio di azione giudiziale)?
    b) una mediazione ? In tal caso obbigatoria o facoltativa ?
    c) un ricorso ad ABF ( arbitrato bancario finanziario ?)

    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/07/2024 11:51

      RE: LG-applicabilità di soluzione stragiudiziale( riforma Cartabia), a revocabilità pagamenti alla banca, ex art. 166 CCII

      La convenzione di negoziazione assistita da uno o piu' avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo (art. 2 d.l. n. 132 del 2014, convertito nella legge n. 1662 del 2014). Il ricorso a questa procedura non è, in linea generale, obbligatorio, se non nei casi espressamente previsti dal successivo art. 3, che per determinate materie pone il ricorso alla convenzione assistita come condizione di procedibilità dell'ordinario giudizio. Le materie per le quali la negoziazione è prevista quale condizione di procedibilità sono:
      1. le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve;
      b-le controversie aventi ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
      A nostro avviso, l'azione revocatoria non è soggetta a detta negoziazione dato che con essa si chiede la dichiarazione di inefficacia di un atto o un contratto, da cui può seguire la restituzione di un bene o una somma, ma non si tratta di pagamento". Ed, infatti, lo scopo della revocatoria non è ottenere il pagamento di una somma ma ottenere la reintegrazione della garanzia patrimoniale del debitore fallito, che si realizza attraverso la restituzione del corrispondente importo, tant'è che, secondo concorde giurisprudenza (cfr. da ult. Cass. 3.7.2015, n. 13767; Cass., n. 26425/2017) per la produzione di tale effetto, "non è necessaria un'esplicita domanda, perché il suo perseguimento è compreso necessariamente nel petitum originario, sorgendo il debito di restituzione con la sentenza costitutiva che, pronunciando la revoca, attualizza, al momento del suo passaggio in giudicato, il diritto potestativo esercitato dalla massa con l'azione del curatore e volto proprio ad ottenere il recupero delle somme versate dal debitore in violazione della par condicio".
      Questa è la nostra opinione, ma non manca un diverso i orientamento per il quale è obbligatorio il percorso di negoziazione (cfr. App. Milano 1-2-2023, n. 341)
      Zucchetti SG srl
      • Silvia Pavanello

        Milano
        24/07/2024 17:47

        RE: RE: LG-applicabilità di soluzione stragiudiziale( riforma Cartabia), a revocabilità pagamenti alla banca, ex art. 166 CCII

        Ringrazio molto del pronto riscontro.
        Il quesito successivo è il seguente ( come indicato nella mia originaria domanda) :
        Per la mediazione , quale eventuale provvedimento stragiudiziale, valgono le medesime considerazioni?
        Ne è esclusa l'obbligatorietà ( anche alla luce della riforma Cartabia) ed è, quindi, ammissibile la facoltatività?
        E' ammesso, o escluso il ricorso all'ABF, trattandosi di materia di carattere concorsuale ?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/07/2024 11:34

          RE: RE: RE: LG-applicabilità di soluzione stragiudiziale( riforma Cartabia), a revocabilità pagamenti alla banca, ex art. 166 CCII

          La Riforma Cartabia è intervenuta sulle materie già oggetto di mediazione obbligatoria (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,) ampliandone il contenuto ed ha introdotto nella mediazione materie altre materie: contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto di opera, contratto di rete, contratti di somministrazione, società di persone, subfornitura.
          Non ha toccato la materia fallimentare per cui le azioni revocatorie fallimentari non rientrano tra quelle per le quali chi agisce in giudizio è tenuto a intraprendere preliminarmente il procedimento di mediazione (cfr. Cass. 23/09/2021, n.25855) e possono essere quindi iniziate direttamente con citazione, che ovviamente ora dovrà avere il contenuto dell'art. 163, su cui la Riforma Cartabia ha inciso pesantemente, come su tutta la fase iniziale del procedimento civile.
          L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ma il ricorso a tale sispetma non è obbligatorio né è una condizione di procedibilità dell'azione civile..
          Zucchetti SG srl