Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Presentazione bilancio ex art 198

  • Luca Caffarri

    Reggio Emilia (RE)
    22/02/2023 13:48

    Presentazione bilancio ex art 198

    Buongiorno,
    una procedura di liquidazione giudiziale è stata decretata a gennaio 2023 dopo la richiesta in proprio del debitore fatta a dicembre 2022.
    Si richiedono chiarimenti in merito a quale bilancio (e da quali documenti dovrebbe essere composto) dovrebbe presentare il debitore, ed in caso di sua inerzia il curatore, ai sensi dell'art.198 comma 2.
    Preciso che in sede di istanza il debitore aveva già allegato una situazione patrimoniale efinanziaria al 30/09/2022 mentre il bilancio al 31/12/2021 è stato regolarmente approvato e depositato.
    Grazie mille,

    Luca Caffarri
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/02/2023 17:38

      RE: Presentazione bilancio ex art 198

      L'imprenditore dovrebbe depositare il bilancio al 31.12.2022, che segna la fine dell'ultimo esercizio in cui ha operato nella piena disponibilità dei propri beni, essendo stata la procedura di liquidazione aperta nel gennaio 2023. Bilancio che deve redigere il curatore qualora il debitore non lo faccia nel termine indicato dall'art. 198, co. 2 ccii, sulla base della documentazione di cui dispone.
      Zucchetti SG srl
      • Tiziana Volta

        REGGIO EMILIA (RE)
        23/02/2023 18:23

        RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

        Grazie per la precisazione.
        Immagino che il bilancio, dovendo provvedervi il curatore, possa essere composto da SP, CE e nota integrativa ma non dalla relazione sulla gestione e che il formato sia "libero" e non XBRL. Conferma?
        Grazie,

        Luca Caffarri
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          24/02/2023 19:38

          RE: RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

          Riteniamo proprio di si. L'acronimo XBRL indica solo un linguaggio cosiddetto di marcatura ideato per poter scambiare informazioni di business e finanziarie allo scopo di evitare la ridigitazione dei dati di bilancio a carico dei revisori ed analisti, e questa esigenza non ricorre nella fattispecie.
          Zucchetti SG srl .
          • Tommaso Sambo

            Lucca
            02/03/2023 19:25

            RE: RE: RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

            Buonasera,
            con riguardo alla locuzione "deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio" mi chiedo in quale azione debba tradursi questa "presentazione" considerando che tale disposizione, a mio avviso, non appare di univoca interpretazione.
            Il debitore cosa dovrebbe fare per assolvere alla presentazione del bilancio? Deve depositare il bilancio in CCIAA (in tal caso si genererebbe una problematica di non poco conto legata all'iter per la sua approvazione), oppure deve depositare il bilancio nel fascicolo telematico della liquidazione giudiziale, oppure semplicemente deve trasmettere/consegnare il bilancio al curatore come avviene per il resto della documentazione contabile e fiscale?
            Resto in attesa di gentile risposta e ringrazio anticipatamente.
            Cordialità
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              03/03/2023 19:56

              RE: RE: RE: RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

              La terminologia utilizzata dal legislatore nel secondo comma dell'art. 198 ccii, per il quale "il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale", se per un verso, elimina ogni dubbio sull'esistenza dell'obbligo del debitore ammesso alla liquidazione di presentare detto bilancio, lascia effettivamente aperta la questione sulle modalità di tale presentazione.
              A nostro avviso, tale norma si riallaccia a quella del primo comma dell'art. 39 che ora richiede al debitore che formula istanza di liquidazione giudiziale in proprio di presentare anche i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, all'evidente scopo di verificare se si tratta di imprenditore sopra soglia soggetto alla procedura richiesta e non di impresa minore ai sensi della lett. d) dell'art. 2 ccii; una volta aperta la liquidazione giudiziale, questo scopo viene meno per cui è verosimile che la richiesta di cui all'art. 198 sia finalizzata a rappresentare, ai fini fiscali, il patrimonio iniziale alla data di apertura della procedura e non a quella di rendere noto a terzi che vogliano consultare la situazione in cui versa la società, ormai assoggettata a liquidazione giudiziale, tant'è che, da un lato, qualora non abbia provveduto il liquidato, è il curatore che deve redigere il bilancio in questione e, dall'altro, qualora sia stato presentato, il curatore può apportarvi le rettifiche necessarie.
              Tutti questi elementi, uniti al fatto che il termine per la presentazione non è collegato all'approvazione del bilancio (di cui la norma non parla) ma a quella dell'apertura della procedura, ci inducono a ritenere che per presentazione la norma intenda trasmissione al curatore o deposito in cancelleria, in modo che il curatore possa apportare le rettifiche al bilancio in questione, come ai bilanci precedenti e all'elenco dei creditori "presentati" a norma dell'art. 39, ossia in cancelleria
              Zucchetti SG srl
              • Teodoro Barbati

                MARIGLIANO (NA)
                17/04/2023 17:16

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

                Vorrei capire meglio la questione.
                A tal fine espongo il mio punto di vista chiedendo conferma ovvero correzioni.
                A mio parere, la frase "in mancanza, alla REDAZIONE provvede il curatore" è da intendersi nel senso che il curatore redige un bilancio che assolve unicamente una finalità informativa nell'ambito della procedura concorsuale; tant'è che l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 130 CCII dispone che "il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2....".
                Non vi sarebbe, dunque, alcun obbligo di deposito "esterno" del bilancio ma solo "interno".
                Grazie.
                Teodoro Barbati
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  17/04/2023 18:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

                  La sua interpretazione è in linea con quanto da noi detto nella precedente risposta circa la presentazione del bilancio da parte dell'imprenditore assoggettao alla liquidazione giudiziale, per cui siamo d'accordo con lei.
                  Zucchetti SG srl
    • Giovanni Viola

      LUCERA (FG)
      09/05/2023 16:44

      RE: Presentazione bilancio ex art 198

      Mi sfugge qualcosa. Considerato che la norma parla di "bilancio", l'obbligo ex art. 198, co. 2, è riferito esclusivamente alle società di capitali?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        09/05/2023 19:28

        RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

        La norma fa riferimento al bilancio d'esercizio, che deve essere redatto da tutte le imprese, a prescindere dalla loro veste giuridica. Pertanto hanno 'obbligo di compilare tale documento le società di capitali, come le società di persone e le imprese individuali, anche se l'obbligo si presenta diversamente a seconda della veste giuridica dell'impresa. Le società di capitali nel predisporre il bilancio d'esercizio devono rispettare gli schemi di bilancio previsti dal cod. civ. e sono tenute a pubblicare il bilancio in quanto ha lo scopo di fornire, ai soci e ai terzi, informazioni sull'andamento della gestione aziendale; le società di persone e le imprese individuali non devono attenersi a degli schemi obbligatori di bilancio e non hanno l'obbligo di pubblicarlo in quanto per esse ha lo scopo di informare i soci o il titolare sull'andamento della gestione aziendale.
        Il fatto che il secondo comma dell'art. 198 CCII, come già il pari comma dell'art. 89 l. fall. , facciano riferimento genericamente al bilancio dell'ultimo esercizio che deve presentare 8e non depositare) il debitore o il fallito 8e non le società di capitali), induce a ritenere che la norma si riferisca a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro qualificazione giuridica.
        Zucchetti SG srl
        • Santina Meli

          siracusa
          25/01/2024 11:48

          RE: RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

          Buongiorno, sono curatore di una srl che è stata dichiarata in liquidazione giudiziale a novembre 2023. L'ultimo bilancio depositato attiene al 2020 ma l'amministratore mi ha presentato i bilanci anche per gli anni successivi con indicazione della situazione patrimoniale ed economica sino all'esercizio al 31/12/2022.. Chiedo se, ai fini di cui all'art. 198 CCII, è sufficiente la situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2022 qualora possa considerarsi ultimo bilancio di esercizio o deve essere presentato un bilancio per l'anno 2023, atteso che la liquidazione giudiziale è stata dichiarata a novembre 2023? Peraltro la situazione patrimoniale chiusa a dicembre 2022 rileva la presenza di denaro in cassa, ma l'amministratore in sede di interrogatorio ha dichiarato l'assenza di cassa, circostanza, peraltro, presumibile attesa la dichiarazione giudiziale aperta dopo un anno.
          Grazie sempre per il Vostro supporto.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            26/01/2024 20:09

            RE: RE: RE: RE: Presentazione bilancio ex art 198

            L'amministratore della società in liquidazione giudiziale aperta nel novembre del 2023, con la presentazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 ha esaurito il suo compito e a questo bilancio si riferisce il secondo comma dell'art. 198 CCII, ossia al bilancio dell'ultimo esercizio regolarmente chiuso prima della dichiarazione di fallimento dato che soltanto questo può essere stato presentato (redatto / approvato / depositato) nel termine stabilito.
            Il Curatore, a sua volta, oltre ad apportare le eventuali rettifiche a tale bilancio (o a sopperire all'eventuale mancanza dello stesso) deve redigere il bilancio relativo al periodo che va dall'inizio dell'esercizio (nel suo caso, dall'1.1.2023) sino alla data della apertura della liquidazione giudiziale, che non va depositato presso il Registro delle Imprese. Invero l'art. 183, comma 1,l DPR 917 del 1986 (TUIR) dispone che "Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione è determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore", il cui scopo, di carattere prettamente fiscale, è quello di determinare il risultato fiscale della frazione di esercizio che precede l'apertura della procedura e consentire il confronto tra l'eventuale residuo attivo al termine della procedura ed il patrimonio netto quale risultante da tale bilancio.
            La continuità dei bilanci dovrebbe nel caso consentire anche la ricostruzione della sorte della cassa, se i documenti disponibili lo consentono e, qualora non riesca, neanche attraverso le indagini che può svolgere in forza dell'art. 49, a capire che fine la abbia fatto la cassa ne dà atto nella relazione che predispone ai sensi dell'art. 130.l
            Zucchetti SG srl