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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Retrocessione dell'azienda affittata a seguito di risoluzione per grave inadempimento: sorte dei rapporti di lavoro e co...
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Paola Barisone
Ovada (AL)15/10/2026 20:49Retrocessione dell'azienda affittata a seguito di risoluzione per grave inadempimento: sorte dei rapporti di lavoro e competenza a definirli
Fatti
Antecedentemente alla liquidazione giudiziale di una S.r.l. l'azienda è stata concessa in affitto , con atto notarile, a una S.r.l.s. (36 mesi, ). Al momento dell'affitto erano passati all'affittuaria, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alcuni dipendenti della procedura, di cui 7 sono ancora in forza.
Dopo l'affitto l'affittuaria ha assunto direttamente altri 15 dipendenti, per un totale di 22 lavoratori più 1 collaboratrice.
Nel settembre 2026 il G.I.P. ha sottoposto a sequestro preventivo le quote e il compendio aziendale dell'affittuaria, nominando un Amministratore Giudiziario. L'attività è cessata il 21.9.2026. L'affittuaria ha inoltre omesso il pagamento di più di tre canoni, con interdittiva antimafia, versamenti fiscali e previdenziali omessi, oltre alla prosecuzione dell'attività senza titolo
Il Curatore ha inviato all'amministratore giudiziario, la disdetta e comunicato la risoluzione del contratto per grave inadempimento, con clausola risolutiva espressa. La procedura non intende proseguire nella gestione dell'azienda: nessun esercizio provvisorio, e l'azienda sarà liquidata. Il contratto non prevede il subentro della procedura nei rapporti contratti dall'affittuaria.
Quesiti
1. In caso di retrocessione dell'azienda a seguito di risoluzione per grave inadempimento, qual è la sorte dei contratti di lavoro dipendente? Nello specifico:
o la deroga degli artt. 184, comma 2, e 212, comma 6, CCII (nessuna responsabilità della procedura per i debiti maturati fino alla retrocessione, in deroga agli artt. 2112 e 2560 c.c.) vale anche quando la retrocessione deriva da risoluzione per inadempimento e non da scadenza o da recesso?
o i rapporti tornano alla procedura in blocco, o solo quelli dei lavoratori già trasferiti dalla procedura?
2. I rapporti instaurati dall'affittuaria dopo l'affitto devono essere definiti dall'Amministratore Giudiziario prima della riconsegna, o debbono essere definiti dal Curatore, una volta riacquisita l'azienda, insieme a tutti gli altri, posto che la procedura non intende proseguire la gestione? E quali oneri restano a carico della procedura (art. 189 CCII, comunicazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990, licenziamento collettivo se si superano i 15 dipendenti, autorizzazione del G.D.)?
3. Quali cautele consiglia per evitare la solidarietà ex art. 2112, comma 2, c.c. (per esempio, subordinare la riconsegna alla definizione dei rapporti da parte dell'Amministratore Giudiziario, o riceverla con un verbale che dia atto che i rapporti restano a carico dell'affittuaria)?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza16/10/2026 16:04RE: Retrocessione dell'azienda affittata a seguito di risoluzione per grave inadempimento: sorte dei rapporti di lavoro e competenza a definirli
Quesito n. 1. Nel caso non crediamo sia necessario richiamare gli artt. 184, comma 2 e 212, comma 6, giacchè la giurisprudenza che ha affermato l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. anche quando l'azienda data in affitto ritorna al concedente alla cessazione del rapporto attuando, così un trasferimento regolato dall'art. 2112 c.c., ha anche chiarito che l'applicazione di tale norma è subordinata alla continuazione dell'attività da parte del concedente retrocessionario con l'utilizzo della stessa organizzazione aziendale (Cass. 25/08/2025, n. 23840; Cass. 10/01/2023, n. 407; Cass. 27/04(2022, n. 13186; ecc.). Nel caso lei dice che "la procedura non intende proseguire nella gestione dell'azienda: nessun esercizio provvisorio, e l'azienda sarà liquidata", per cui viene meno il presupposto di fondo per applicare l'art. 2112 c.c..
Del resto proprio il combinato disposto degli art. 184, comma 2 e 212 comma 6, c.c.i.i., seppur non riferibile direttamente alla fattispecie in esame in quanto il primo prende in considerazione la cessazione dell'affitto di azienda per recesso e per scadenza naturale e il secondo è riferito all'affitto stipulato dalla curatela, esprimono comunque il principio di non far gravare sulla curatela, a seguito della cessazione dell'affitto, i debiti dell'affittuario e le conseguenze dei rapporti di lavoro esistenti all'atto della retrocessione, per cui si potrebbe pervenire alla stessa conclusione di cui sopra anche attraverso una interpretazione sistematica e non letterale delle predette norme.
Quesito sub 2- Se l'azienda non fosse stata sottoposta a sequestro preventivo penale, il compito della definizione dei rapporti di lavoro spetterebbe al curatore in quanto l'art. 212, comma 6, già richiamato dispone che la retrocessione non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati fino a quel momento, siano dessi debiti comuni che di lavoro, ma per i rapporti rinvia alla disciplina generale dei rapporti pendenti; pertanto la curatela del concedente, al quale l'azienda viene retrocessa, si trova anche i rapporti di lavoro da definire, dato che prosegue l'attività, da regolamentare a norma dell'art. 189 c.c.i.i..
Il fatto che nel caso sia stato disposto il sequestro penale con la nomina di un amministratore apre spazi di indagine nuovi che non siamo in grado di svolgere perché ci mancano alcuni dati determinati, e cioè: a- se il sequestro è anteriore o successivo all'apertura della liquidazione giudiziale in funzione dell'applicazione dell'art. 318 c.c.i.i.; b-il contenuto del sequestro in funzione dei poteri attribuiti all'amministratore giudiziario per capire se questi ha assunto la gestione dell'impresa e con quali poteri.
Quesito n. 3- Non c'è una particolare cautela se non un accordo di esenzione di ogni responsabilità della procedura con la partecipazione dei rappresentanti sindacali, che eliminerebbe ogni problema; tuttavia nel caso, gli stessi effetti dovrebbero derivare dall'applicazione dei principi di cui si è detto nella risposta al quesito sub 1. In ogni caso può essere utile la redazione di un verbale con l'amministratore giudiziario in cui si dica che nella fattispecie viene applicato l'art. 212, comma 6, c,c,i,i, e si stabilisca chi provvederà alla definizione dei rapporti di lavoro.
Zucchetti SG srl-
Paola Barisone
Ovada (AL)16/10/2026 19:30RE: RE: Retrocessione dell'azienda affittata a seguito di risoluzione per grave inadempimento: sorte dei rapporti di lavoro e competenza a definirli
Ringrazio per la risposta e integro con gli elementi richiesti.
a) Il decreto di sequestro preventivo (GIP, 15.9.2026) è successivo all'apertura della liquidazione giudiziale. Il contratto di affitto d'azienda, stipulato con atto notarile, è anteriore alla liquidazione giudiziale; l'azienda è quindi di proprietà della società in liquidazione e concessa in affitto dalla stessa prima dell'apertura della procedura.
b) L'Amministratore Giudiziario sta attualmente gestendo l'azienda, che è in attività, con il personale in forza (22 dipendenti, di cui 7 già passati dall'azienda in bonis ll'affittuaria ex art. 2112 c.c.,). Non ho ancora ottenuto copia del decreto e ne ho chiesto trasmissione.
Alla luce di ciò chiedo:
1. Se la retrocessione avviene con l'azienda ancora in attività e con l'organizzazione aziendale integra, il presupposto della continuità richiamato dalla Cassazione si valuta in modo oggettivo (esistenza dell'organizzazione al momento della restituzione) oppure dipende dalla volontà del concedente di proseguire l'attività? In altri termini, il fatto che la Curatela dichiari di non voler proseguire e di voler liquidare è sufficiente a escludere il trasferimento ex art. 2112 c.c. dei rapporti, anche per i lavoratori già in forza all'affittuaria in costanza di attività?
2. Poiché l'affitto è anteriore alla liquidazione giudiziale, possono richiamarsi gli artt. 184, c. 2 e 212, c. 6 CCII in via analogica, o prevale la disciplina generale dei rapporti pendenti (art. 189 CCII e artt. 2112 e 2560 c.c.)? Rileva che la cessazione derivi da risoluzione per inadempimento e non da recesso o scadenza?
3. Con sequestro successivo alla liquidazione giudiziale e gestione in corso da parte dell'Amministratore Giudiziario, chi è il datore di lavoro e chi deve definire i rapporti (comunicazioni sindacali ex art. 47 L. 428/1990, eventuale licenziamento collettivo) prima della riconsegna? In che modo il sequestro incide sul rapporto con la procedura (art. 318 CCII) e può ostare alla restituzione dell'azienda alla Curatela?
4. Quali cautele operative suggerite per evitare che la riconsegna sia qualificata come trasferimento d'azienda con solidarietà ex art. 2112, c. 2 c.c. (riconsegna dei soli beni con inventario, subordinata all'accordo sindacale o alla definizione dei rapporti da parte dell'AG, verbale con espressa riserva)?
Ringrazio e resto a disposizione per ogni ulteriore dato.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza19/10/2026 16:03RE: RE: RE: Retrocessione dell'azienda affittata a seguito di risoluzione per grave inadempimento: sorte dei rapporti di lavoro e competenza a definirli
L'emissione del provvedimento cautelare penale non preclude, a nostro avviso, la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, secondo le regole generali del codice civile. In effetti il sequestro, seppur riferito ad attività dell'affittuario, colpisce beni che questi ha solo n in godimento quale affittuario in quanto la proprietà è rimasta in capo al concedente, per cui non dovrebbero esserci problemi neanche per la retrocessione dell'azienda una volta ottenuta la sentenza di risoluzione del contratto di affitto, salvo poi a concordare con l'amministratore giudiziario le modalità della effettiva restituzione anche perché ora ci dice che l'amministratore continua l'attività, nel mentre nella prima domanda precisava che questa era cessata il 21.9.2026.
Retrocessa l'azienda, al curatore della procedura cui è assoggettato il concedente, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, ribadiamo quanto detto in precedenza ossia che: a- l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. anche quando l'azienda data in affitto ritorna al concedente alla cessazione del rapporto attuando, così un trasferimento regolato dall'art. 2112 c.c., ha è subordinata dalla Cassazione citata alla continuazione dell'attività da parte del concedente retrocessionario con l'utilizzo della stessa organizzazione aziendale e non all'attività svolta dal retrocedente affittuario; b- gli art. 184, comma 2 e 212 comma 6, c.c.i.i., seppur non riferibili direttamente alla fattispecie in esame in quanto il primo prende in considerazione la cessazione dell'affitto di azienda per recesso e per scadenza naturale e il secondo è riferito all'affitto stipulato dalla curatela, esprimono comunque il principio di non far gravare sulla curatela, a seguito della cessazione dell'affitto, i debiti dell'affittuario e le conseguenze dei rapporti di lavoro esistenti all'atto della retrocessione, per cui si potrebbe pervenire alla loro applicazione anche attraverso una interpretazione sistematica e non letterale delle predette
L'azienda viene retrocessa alla curatela con tutti i suoi componenti, compresi i rapporti di lavoro, per cui la gestione della cessazione degli stesi, come già anticipato nella precedente risposta al quesito sub 2. Il fatto che l'amministratore giudiziario abbia continuato l'attività avvalora tale conclusione in quanto evidenzia che i rapporti di lavoro sono ancora tutti in corso al momento della retrocessione.
Al quesito sub 4 abbiamo già risposto in precedenza.
Zucchetti SG srl
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