Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

azione revocatoria - nota di credito

  • Alexandra Tamburini

    Pesaro (PU)
    02/02/2026 17:53

    azione revocatoria - nota di credito

    Buonasera,
    in qualità di curatore fallimentare, Vorrei conoscere il Vostro parere riguardo ad una possibile azione revocatoria fallimentare. Una società che è stata dichiarata in liquidazione giudiziale a dicembre 2025, nel corso del 2025 (gennaio, febbraio, marzo ) emetteva delle fatture per vendita di merci. A settembre 2025, a seguito di contestazione da parte del cliente per merce non conforme emetteva delle note di credito verso il cliente. L'emissione delle note di credito azzerava e stornava integralmente il credito maturato verso cliente. Si chiede se lo storno integrale del credito possa configurarsi come una datio in solutum qualificabile come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell'art. 67 comma 1 L.F. (ora art. 166 comma 1 lett. b CCII) e dunque revocabile.
    Vi ringrazio sin d'ora.
    AVV. Alexandra Tamburini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      06/02/2026 12:30

      RE: azione revocatoria - nota di credito

      Rispondiamo all'interrogativo osservando preliminarmente che la "nota di credito" è prevista dall'art. 26, comma 2. D.P.R. 633/1972, a norma del quale "Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25".
      Per comprendere la portata giuridica di questa annotazione contabile occorre verificare, nel concreto, cosa è successo.
      Invero, se il pagamento fosse stato ricevuto e poi restituito in conseguenza della contestazione, vi sarebbe un pagamento potenzialmente suscettibile di revocatoria (salvo a verificare in concreto la sussistenza dei relativi presupposti). Se invece il cessionario non ha eseguito il pagamento ritenendolo non dovuto per vita della difformità della merce, si tratterà semplicemente di agire per la esecuzione del contratto e la riscossione del credito. In questo caso la nota di credito potrebbe essere considerata una remissione di debito (Tribunale Nola, Sez. I, Sentenza, 05/05/2025, n. 1358), e quindi atto a titolo gratuito, come tale inefficace rispetto alla procedura.