Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E REVOCATORIA ORDINARIA ART.2 74

  • Cinzia Elegibili

    Cesena (FC)
    20/03/2024 18:17

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E REVOCATORIA ORDINARIA ART.2 74

    Durante le verifiche OCC per redigere la Relazione del Gestore ai fini dell'istanza di accesso alla procedura di Liquidazione controllata, emerge che il sovraindebitato nel quadriennio precedente ha trasferito al coniuge l' immobile dove risiedono e pertanto tale informazione dovrà essere inserita nella dichiarazione ai sensi art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ( ........di aver compiuto atti di disposizione del patrimonio nei precedenti cinque anni ).
    1) Potrebbe essere di pregiudizio all'apertura della Liquidazione controllata?
    2) Sarebbe esperibile la revocatoria ordinaria, con autorizzazione da parte del Giudice al liquidatore, ritenendo l'atto di frode non impeditivo all'apertura della liquidazione?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/03/2024 19:07

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E REVOCATORIA ORDINARIA ART.2 74

      L'operazione da lei descritta non è ostativa all'ammissione della procedura di liquidazione controllata in quanto tra i requisiti impeditivi all'apertura non è contemplato il compimento di atti dispositivi del proprio patrimonio in un periodo di tempo antecedente l'apertura della procedura né il compimento di atti frode . Inoltre l'art. 274 CCII prevede la possibilità, una volta aperta la procedura, che il liquidatore possa esercitare azioni revocatorie ordinarie per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, e l'azione revocatoria si prescrive entro cinque anni dal compimento dell'atto.
      L'operazione compiuta potrebbe però avere effetti sulla esdebitazione in quanto l'art. 282, comma 2, esclude l'esdebitazione nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 280, il quale, a sua volta, richiede, al primo comma, lett. b) per la esdebitazione, che il debitore "non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito".
      Non è detto che la vendita in questione rientrai tra una di queste ipotesi ostative alla esdebitazione, ma questo può essere oggetto di una valutazione concreta, sulla base della conoscenza degli atti e del contesto in cui l'operazione è stata compiuta, sulla possibilità di realizzo della revocatoria ecc., per cui su questa tematica noi non possiamo esprimerci, anche se il fatto che ricorra alla liquidazione controllata prima della scadenza del termine di prescrizione dell'azione revocatoria sembra escludere frode e malafede. I
      Zucchetti SG srl