Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

lipe e versamento iva periodica

  • Gian Piero Bellinato

    Forli (FC)
    19/07/2024 18:02

    lipe e versamento iva periodica

    buonasera,
    nella procedura (LG) di cui sono curatore mi trovo, come spesso capita, a ricevere numerose fatture di acquisto, anche successive all'apertura della procedura, con teorica iva a credito esposta , fatture relative sia a canoni di locazione, successivi all'apertura della LG e al momento non pagati dalla procedura (sto infatti momentaneamente occupando un locale che era già in locazione da prima della procedura), che ad utenze che, nonostante la cessazione dei contratti, come succede spesso, continuano a pervenire alla procedura; dovendo procedere al versamento iva per alcune vendite effettuate dalla procedura, mi chiedevo come comportarmi con tale iva a credito; io propenderei per un versamento che non considerasse tale tipologia di iva a credito, tuttavia mi chiedevo come "combinare" in seguito tale dato con quello da inserire nella Lipe periodica; in buona sostanza, si chiede, nella Lipe devo comunque inserire tali tipologie di fatture ricevute con la relativa iva a credito, anche se di fatto non viene detratta? temo che si creerebbero, in futuro, delle probabili "incomprensioni" da parte dell'AE; oppure non devo nemmeno inserire tali fatture nella lipe?
    grazie
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      06/08/2024 10:05

      RE: lipe e versamento iva periodica

      Prima la questione sostanziale.

      Sappiamo che è necessario tenere ben separate l'IVA a credito ante o da quella post apertura della procedura, perché la prima è compensabile con eventuali controcrediti dell'Agenzia delle Entrate parimenti ante procedura, dei quali potremmo avere notizia anche dopo anni, e quindi è assolutamente consigliabile, salvo casi rarissimi, non utilizzarla in compensazione ovvero in detrazione nelle liquidazioni periodiche finché non sono spirati i termini per ogni eventuale accertamento fiscale.

      Ciò premesso, sappiamo anche che nel determinare se l'IVA a credito o a debito è relativa o meno al periodo endoconcorsuale vige il ben noto principio della "causa genetica", più volte ribadito dalla Suprema Corte.

      Di conseguenza, riferendoci alla casistica esposta nel quesito, sarà endoconcorsuale (e quindi immediatamente utilizzabile in detrazione nelle liquidazioni periodiche) l'IVA a credito per le fatture sui canoni di locazione relative a mesi successivi all'apertura della procedura, o per utenze maturate in corso di procedura (ovviamente se i relativi contratti non sono stati risolti ex artt. 172 e segg. CCII).

      Non sarà endoconsorsuale ma sarà "IVA ante" procedura (che quindi non è consigliabile utilizzare in detrazione nel determinare l'IVA periodica da versare in corso di procedura) l'imposta portata dalle fatture per prestazioni ante procedura, o per fatture illegittimamente emesse in corso di procedura dai fornitori di utenze cessate dal Curatore.

      In sede di versamento periodico si potrà quindi detrarre dall'IVA sulle vendite solo l'IVA sugli acquisti endoconcorsuale, mentre per poter utilizzare in detrazione o compensazione, o chiedere a rimborso, l'IVA ante procedura, bisognerà attendere lo spirare dei termini per ogni eventuale accertamento fiscale.


      Diversa, e meno chiara, è la questione formale, ovvero la questione LIPE.

      Posto che tutte le fatture ricevute debbono essere registrate, le istruzioni alla LIPE stabiliscono che al rigo VP3 di essa deve essere indicato "l'ammontare complessivo degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'IVA, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 .... Nel rigo vanno compresi, altresì, gli acquisti ad esigibilità differita, nonché quelli con IVA indetraibile".

      Qundi in tale rigo va indicato l'imponibile di tutte le fatture registrate dal Curatore, che abbiano IVA ante o IVA post.
      elle istruzioni al successivo rigo VP5 leggiamo invece "Indicare l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento", e qui un dubbio sorge (e una risposta certa non siamo in grado di darla):
      - da un lato, si potrebbe indicare solo la parte di IVA acquisti endoconcorsuale secondo i criteri descritti sopra; in tal modo il versamento dell'IVA periodica coinciderà con quanto risultante dalla LIPE
      - dall'altro, ancorché per i motivi esposti sopra decidiamo di non utilizzarla in detrazione, anche quella sulle fatture "geneticamente" ante liquidazione giudiziale è IVA a credito detraibile, e per le regole generali l'esercizio della detrazione non può essere rinviato a quando saremo sicuri che non si compensi con IVA a debito ante procedura; in più, se ne dovrà tener conto nella dichiarazione annuale.
      Di conseguenza, anche se compendiamo che una segnalazione di irregolarità sarà assai probabile, riteniamo preferibile la seconda ipotesi: indicare nella LIPE (come nella dichiarazione annuale) tutta l'IVA detraibile da fatture registrate nel periodo dal Curatore, ma tener conto, nel versamento, solo della parte endoconcorsuale.