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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Accettazione dell'eredità beneficiata e liquidazione controllata
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Guido Paralupi
REGGIO EMILIA (RE)11/09/2024 12:13Accettazione dell'eredità beneficiata e liquidazione controllata
Buongiorno,
sono stato nominato Gestore in una posizione di sovraindebitamento che avrebbe dovuto sfociare in una liquidazione controllata. Nelle more della presentazione del ricorso il sovraindebitato purtroppo muore. Tra i debiti di costui figuravano sia un mutuo fondiario acceso per l'acquisto della casa in cui viveva con la moglie (pure debitrice) e in comproprietà con quest'ultima, garantito da ipoteca volontaria sulle quote di proprietà di entrambi, peraltro in regolare pagamento; sia un ingente debito erariale con l'AdE garantito da ipoteca legale soltanto sulla quota imm.re del defunto, trattandosi di debito suo personale. Preciso che quest'ultimo debito erariale era rinveniente da precedente attività d'impresa, già peraltro cessata da tempo, ma comunque, secondo la più recente giurisprudenza, impeditiva di piano di ristrutturazione.
In ogni caso, il ricorrente ormai defunto e la moglie avrebbero voluto "salvare" la loro casa. Per far questo avevo suggerito di far valutare innanzitutto il bene con perizia giurata, in particolare la quota di proprietà del marito sovraindebitato (trattandosi di quota di 1/2 la valutazione era abbastanza modesta) per poi farla acquistare in sede di liquidazione da parte della stessa moglie comproprietaria o da un parente della coppia.
Con la morte del sovraindebitato per il quale, lo ribadisco, il ricorso di LC era già praticamente pronto, ma non era ancora stato depositato, quindi siamo fuori dal caso di cui all'art. 35 CCII di prosecuzione della liquidazione da parte degli eredi, ora la moglie del defunto mi ha chiesto lumi sul da farsi.
Esclusa a priori la rinunzia all'eredità, perché comunque c'è di mezzo una quota di proprietà imm.re che in tal caso finirebbe, come erede di ultima istanza, allo Stato, in prima battuta mi è parso che la soluzione più ovvia fosse quella di una semplice accettazione beneficiata dell'eredità. Il problema è che l'AdE vanta una ipoteca che, quale garanzia reale, resterebbe comunque iscritta sulla quota imm.re del defunto (oltre all'ipoteca volontaria della banca per il mutuo di cui però la moglie continuerebbe a pagare regolarmente le rate).
Credo dunque che la soluzione preferibile sarebbe effettivamente quella di una previa accettazione beneficiata da parte degli eredi (oltre alla moglie ci sono anche due figli) seguita poi da un ricorso di apertura di liquidazione controllata soltanto sui beni relitti dal de cuius, questo per ottenere da una lato la separazione tra i patrimoni del de cuius e quelli degli eredi e dall'altro ottenere, al termine dei 3 anni, l'esdebitazione sui beni relitti dal defunto, in particolare sulla sua quota di proprietà immobiliare, con cancellazione di tutte le ipoteche ad oggi gravanti sulla stessa.
Volevo chiedere se secondo voi si tratta di una strada percorribile e, in caso affermativo. come si combinerebbero le due procedure (beneficio d'inventario e liquidazione controllata), forse bisognerebbe dapprima attendere l'inventario da parte del notaio e, soltanto una volta esaurito tale incombente, presentare istanza di liquidazione controllata da parte degli eredi?
Grazie.
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Zucchetti SG
Vicenza11/09/2024 19:04RE: Accettazione dell'eredità beneficiata e liquidazione controllata
Non vi è dubbio che nella situazione data la soluzione preferibile sia quella di una previa accettazione beneficiata da parte degli eredi, ma poi a questo punto sorgono i problemi. Lei dice di presentare un ricorso di apertura di liquidazione controllata soltanto sui beni relitti dal de cuius, il che vuol dire di chiedere, da parte di uno degli eredi, l'accesso alla procedura di liquidazione controllata nei confronti del debitore defunto a norma dell'art. 34, essendo evidente l'interesse degli eredi ad ottenere la esdebitazione del defunto quali eredi dell'eventuale surplus dopo la soddisfazione dei creditori. Il fatto è che l'art. 34 non prevede l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del debitore defunto, nè lo prevede il nuovo decreto correttivo che ha modificato l'art. 33 comma 1 estendendo alla liquidazione controllata anche la regola che permette l'apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell'attività, così eliminando una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori, aggiungendo poi il comma 1 bis che pone una deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale al fine di agevolarne l'esdebitazione. Queste nuove disposizioni dettate per la cessazione dell'attività sono estendibili anche all'ipotesi della morte del debitore sovraindebitato per l'accesso alla liquidazione controllata del defunto?
Noi riteniamo di si per gli stessi motivi agevolativi in favore della liquidazione controllata, in particolare se chiesta da un debitore non imprenditore, ma si tratta di una opinione, non esistendo sulla questione alcun precedente. Nel dubbio vale la pena tentare e, in caso venga aperta la procedura di liquidazione controllata questa assorbirebbe oggni attività liquidatoria collegata all'accettazione beneficiata, che servirebbe al solo scopo di tenere separati i patrimonio del defunto da quello degli eredi.
Zucchetti SFG Srl-
Sergio Coschiera
Novara03/10/2024 20:22RE: RE: Accettazione dell'eredità beneficiata e liquidazione controllata
Buonasera,
chiedo cortesemente la Vostra opinione circa la possibilità per gli eredi di chiedere l'apertura di una procedura alternativa alla liquidazione controllata (concordato minore o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti) per il de cuius sovraindebitato già imprenditore agricolo non ancora cancellato dal Registro Imprese.
Ringrazio cordialmente.
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Zucchetti SG
Vicenza04/10/2024 11:53RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità beneficiata e liquidazione controllata
Nel silenzio della legge in proposito, evidenziato nella risposta che precede, è da ritenere, applicando la normativa dettata per l'apertura della liquidazione giudiziale, l'ammissibilità della proposta di concordato minore o altra procedura da sovraindebitamento nei confronti di un imprenditore defunto, qualora costui sia l'assoggettabile ad una di queste proceduree, pertanto, non sia decorso più di un anno dalla morte e sempre che l'accettazione dell'eredità sia stata fatta con beneficio di inventario o comunque non sia avvenuta confusione tra i patrimoni del del cuius e degli eredi.
Zucchetti SG srl-
Sergio Coschiera
Novara08/10/2024 19:57RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità beneficiata e liquidazione controllata
Buonasera.
Chiedo se a Vostro avviso, una volta aperta la liquidazione controllata del de cuius chiesta dagli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario, gli stessi potranno successivamente provare a presentare agli Organi della L.C., con ragionevole successo, una proposta di "svincolo" dei beni a fronte del versamento alla procedura di una congrua somma destinata ai creditori, se del caso, previo espletamento di una procedura competitiva di vendita tale da garantire trasparenza all'attività liquidatoria ed il raggiungimento del miglior risultato possibile.
In tal modo gli eredi andrebbero infine a pagare i debiti del defunto per quanto ricevuto per effetto della successione ma non oltre.
Chiedo in ultimo se, in esito positivo, eventuali ipoteche potrebbero venire cancellate su ordine del Giudice o previo assenso dei creditori ipotecari.
Molte grazie.
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Zucchetti SG
Vicenza09/10/2024 12:10RE: RE: RE: RE: RE: Accettazione dell'eredità beneficiata e liquidazione controllata
Posto che gli eredi, avendo accettato con beneficio di inventario, rispondono dei debiti del defunto solo nei limiti del valore dei beni ereditati e non con i loro personali, a meno che non ci sia stata confusione tra i vari patrimoni, l'operazione prospettata è troppo vaga per poter dare un giudizio. Non è previsto nella legge lo "svincolo" dei beni acquisiti all'attivo mediante il versamento di una somma, ma il risultato che si intende raggiungere (consistente, presumiamo, nel tacitare i creditori, salvaguardando il patrimonio del de cuius) può essere raggiunto attraverso modalità più tecniche che, in linea di massima, passano attraverso la liquidazione di detto patrimonio che verrebbe acquisito da soggetto non dl tutto estraneo, o, più semplicemente, attraverso un accorso con i vari creditori in modo che ritirino le domande di insinuazione e si chiuda la liquidazione controllata per mancanza di domande. In tal caso i creditori ipotecari dovrebbero dare l'assenso alla cancellazione dell'iscrizione, che è sufficiente per poi richiederla.
Ciascuna di queste operazioni va comunque studiata nei particolari.
Zucchetti SG srl
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