Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Trasmissione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi iniziali/periodici al Pubblico Ministero (art. 130, c. 7 CCII)

  • Leonardo Quagliata

    ROMA
    03/02/2024 17:34

    Trasmissione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi iniziali/periodici al Pubblico Ministero (art. 130, c. 7 CCII)

    La trasmissione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi iniziali/periodici al Pubblico Ministero (art. 130, c. 7 CCII) avviene a cura della Cancelleria del Tribunale Civile previa istanza del curatore di pari oggetto a cui il Giudice Delegato appone a margine il "Visto agli atti", oppure è il curatore che deve eseguire detta trasmissione dopo avere ottenuto il "visto agli atti" su detta istanza?
    Grazie, cordiali saluti
    Leonardo Quagliata
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2024 20:06

      RE: Trasmissione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi iniziali/periodici al Pubblico Ministero (art. 130, c. 7 CCII)

      L'art. 130 comma 7 stabilisce che "Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero", senza precisare cho debba provvedere alla trasmissione, alimentando il dubbio che lei prospetta. A nostro avviso tale compito compete alla cancelleria perché le relazioni indicate nei tre commi, ossia quella iniziale di cui al comma 1 da depositare entro 30 giorni dalla data di apertura della procedura e quelle integrative di cui ai commi 4 e 5 da depositare entro sessanta giorni dal decreto di esecutività dello stato passivo, vanno, per espressa disposizione, presentate al giudice delegato, ossia presentate in cancelleria, sicchè le ulteriori attività inerenti dette relazioni ricadono sulla cancelleria se non diversamente ; ed infatti il legislatore quando ha inteso imporre al curatore l'obbligo della trasmissione diretta al P.M. lo ha detto esplicitamente come nel comma 2 dello stesso art. 130 quando ha previsto che " Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero".
      Al momento su questo tema non ci risultano precedenti giurisprudenziali né prese di posizione della dottrina.
      Zucchetti SG srl