Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Rinuncia ad acquisire ex art. 142 3° comma CCII

  • Debora Zani

    Brescia
    07/11/2025 15:49

    Rinuncia ad acquisire ex art. 142 3° comma CCII

    Buongiorno,
    ai sensi dell'art. 142 3° comma CCII il Curatore può non acquisire un bene se la liquidazione risulta manifestatamente anti economica.
    Ai sensi dell'art. 213 2° comma CCIII il Curatore, una volta acquisito il bene, può rinunciare alla liquidazione se manifestatamente anti economica, al medesimo comma è prevista la notifica ai pubblici registri dell'istanza di autorizzazione a non liquidare e la comunicazione ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive sui beni.
    L'art. 142 non prevede ne la comunicazione ai creditori ne la notifica ai pubblici registri, non vanno quindi fatte?
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/11/2025 10:37

      RE: Rinuncia ad acquisire ex art. 142 3° comma CCII


      Riteniamo di no, dal momento che l'art. 142, comma 3, CCII non prevede né la notifica ai pubblici registri né la comunicazione ai creditori, richiesta dall'art. 213, comma 2.
      Ciò è dovuto dal diverso campo di applicazione delle due norme; quest'ultima riguarda l'ipotesi in cui la curatela abbia già acquisito all'attivo i beni del debitore e poi rinunci a liquidarli perché la liquidazione è ritenuta antieconomica, per cui dall'inventario quei beni già risultano far parte dell'attivo fallimentare; di conseguenza la modifica dell'attivo che avviene con la derelictio deve essere conosciuta specie dai creditori, posto che questi, non facendo tali beni più parte dell'attivo fallimentare, possono agire esecutivamente sugli stessi non valendo più il divieto di cui all'art. 150. L'art. 142 riguarda invece l'ipotesi in cui fin dall'inizio il curatore ritenga di non acquisire all'attivo determinati beni facenti parte già del patrimonio del debitore o sopravvenuti (e per questi l'attuale art. 142, comma 3 CCII riprende l'art. 42 l. fall.) perchè anti economici, sicchè detti beni non hanno mai fatto parte dell'attivo della procedura né vengono inventariati; dalla mancata acquisizione i creditori sano che gli stessi sono rimasti nella disponibilità del liquidato e che sugli stessi posso agire esecutivamente.
      Zucchetti SG srl