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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Perizia ex art. 177 comma 2 C.C.I.I. - onere
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Francesca Leccia
Aversa (CE)28/07/2025 17:03Perizia ex art. 177 comma 2 C.C.I.I. - onere
Buon pomeriggio, ho ricevuto una domanda di insinuazione e rivendica da parte di una società di leasing. In conformità alle previsioni dell'art. 177 comma 2 C.C.I.I. in vista dell'udienza di verifica, ho chiesto al G.D. di disporre la perizia del bene.
Ho un unico dubbio riguardo il soggetto che deve sostenere i costi della perizia dopo che l'esperto ha domandato alla procedura la liquidazione del proprio compenso.
L'art. 177 comma 2 C.C.I.I. prevede che il creditore concedente ha diritto di insinuarsi per la differenza tra il credito vantato e quanto ricavabile "secondo la stima disposta dal Giudice Delegato".
Tale previsione è funzionale all'accertamento del passivo ma distinta rispetto a quanto disciplinato dall'art. 123 comma 1 lett. d) C.C.I.I., il quale consente la liquidazione dei compensi a soggetti "incaricati su proposta del Curatore e nell'interesse della procedura".
Nel caso di specie, infatti, l'incarico peritale non è stato conferito su iniziativa del Curatore, bensì disposto dal Giudice Delegato nell'ambito dell'istruttoria di verifica dello stato passivo, in conformità alle previsioni dell'art. 61 c.p.c.
Tutto ciò premesso, chiedo un vostro parere riguardo alla parte sulla quale debba gravare tale onere: sulla procedura concorsuale o sul creditore concedente (società di leasing).-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/07/2025 18:45RE: Perizia ex art. 177 comma 2 C.C.I.I. - onere
Le considerazioni da lei fatte circa il ruolo e funzione dello stimatore ci sembrano corrette; in effetti la stima è prevista dall'art. 177, comma 2 al fine di stabilire, non la convenienza del subentro o meno nel contratto (che sarebbe una valutazione nell'esclusivo interesse della procedura) ma l'entità del credito che il concedente può vantare una volta che il curatore si è sciolto (espressamente o tacitamente) da contratto di leasing nell'ottica della possibile allocazione del bene. Pertanto la stima disposta dal giudice si sostanzia in una vera e propria consulenza tecnica demandata ad uno stimatore di cui il giudice ha bisogno di farsi assistere per integrare le proprie conoscenze con quelle di un esperto in una determinata materia, al fine di risolvere la questione dell'entità del credito da ammettere al passivo. Se si accetta questa premessa, riteniamo- in mancanza di precedenti sul punto,- che la spesa per l'attività svolta dallo stimatore sia decisa dal giudice secondo i criteri ordinari che segue in una controversia civile, basati principalmente sul principio della soccombenza determinata tra gli esiti della stima, se accolta dal giudice, e le pretese vantate.
Zucchetti SG Srl-
Francesca Leccia
Aversa (CE)30/07/2025 17:30RE: RE: Perizia ex art. 177 comma 2 C.C.I.I. - onere
La società di leasing, in seguito alle risultanze della perizia, è stata ammessa al passivo per un diverso minore importo. L'importo insinuato è pari ad euro 38.097,43 (somma di rate scadute, rate a scadere, commissioni, interessi, ecc.), mentre l'importo ammesso è euro 696,54. In particolare, secondo la stima disposta, il valore del bene supera il capitale residuo, quindi tutta la componente delle rate a scadere è stata esclusa, ammettendo soltanto l'unica rata scaduta non pagata prima dell'apertura della procedura. Di conseguenza, atteso l'accoglimento parziale della domanda, rispetto al "principio della soccombenza" da Voi richiamato, resta ancora incerto su quale parte debba gravare l'onere della perizia. -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza01/08/2025 08:12RE: RE: RE: Perizia ex art. 177 comma 2 C.C.I.I. - onere
Fermo restando che, come detto nella precedente risposta che è il giudice a dover decidere, a noi sembra che proprio le risultanze da lei esposte evidenzino una totale soccombenza della società di leasing; è vero che è stata ammessa per una somma al passivo, ma si tratta, in primo luogo, dell'ammissione di euro 696,54 su una richiesta di euro 38.097,43, già di per sé indicativa, per la sproporzione tra chiesto e deciso, di soccombenza, e in ogni caso tale somma , se abbiamo ben, capito riguarda una rata antecedente non pagata, nel mentre la perizia, come abbiamo cercato di dire, riguardava il diverso credito per la capitalizzazione delle rate a scadere, il cui importo è stato integralmente escluso.
Zucchetti SG srl
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