Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

ammissione al passivo lavoratore dipendente e cassa edile

  • Alessandro Bartoli

    Citta' di Castello (PG)
    22/07/2026 16:42

    ammissione al passivo lavoratore dipendente e cassa edile

    Buonasera,
    premesso che le insinuazioni al passivo per crediti di lavoro dipendente debbano comprendere anche la quota contributiva a carico lavoratore, per le aziende Edili abbiamo anche una quota, di trattenuta in busta paga a titolo di ACCANTONAMENTO EDILE, quota che in condizioni normali viene restituita al lavoratore, dallo stesso ente , due volte l'anno, sotto forma di retribuzioni differite , FERIE E MENSILITA' AGGIUNTIVA.
    Si chiede se anche questa quota di ACCANTONAMENTO debba essere considerata al pari della contribuzione a carico lavoratore, quindi ammessa alla richiesta del lavoratore o se diversamente dovrà essere un titolo vantato dalla Cassa Edile stessa che comunque in questa fase non avendo avuto alcun pagamento non ha erogato nulla al soggetto.
    Grazie
    Alessandro Bartoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      24/07/2026 12:37

      RE: ammissione al passivo lavoratore dipendente e cassa edile

      I crediti vantati dalla Cassa edile possono essere per le somme di natura retributiva e o per somme di natura contributiva. Gli accantonamenti relativi a ratei ferie, gratifica natalizia e festività per i quali la Cassa Edile assume il ruolo di intermediario nell'erogazione delle prestazioni altrimenti dovute direttamente dal datore di lavoro, sono da intendersi corrispettivo della prestazione lavorativa e, pertanto, godono del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c., anche se la Cassa Edile non ha ancora provveduto alla erogazione, che comunque dovrà effettuare( cfr. Cass. n. 20390 del 2017; Cass. n. 10140 del 2014; Cass. n. 6869 del 2012),
      Zucchetti SG Srl
      • Alessandro Bartoli

        Citta' di Castello (PG)
        28/07/2026 10:31

        RE: RE: ammissione al passivo lavoratore dipendente e cassa edile

        Ringrazio per la risposta e preciso ulteriormente come segue:
        nel caso di fallimento del datore di lavoro e di accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività non ancora versati dal datore di lavoro e non erogati dalla Cassa Edile al dipendente, il soggetto legittimato all'insinuazione al passivo è il lavoratore o la Cassa Edile? Se il lavoratore si insinua richiedendo anche la quota trattenuta in busta paga a titolo di accantonamento edile e lo fa anche la Cassa Edile con conseguente erogazione della somma al dipendente, con quale meccanismo si evita la duplicazione del pagamento? La Cassa edile perde il diritto di rivalsa verso la procedura per la quota di accantonamento già richiesta dal dipendente?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          29/07/2026 12:41

          RE: RE: RE: ammissione al passivo lavoratore dipendente e cassa edile

          Nella risposta che abbiamo dato, abbiamo seguito la tesi della S. Corte (nelle decisioni ivi richiamate, secondo cui "le somme che il datore di lavoro ha l'obbligo di versare alla Cassa Edile, quali accantonamenti destinati al pagamento di ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo, configurandosi il rapporto con la Cassa Edile quale delegazione di pagamento, con la conseguenza che la stessa è obbligata nei confronti dei lavoratori solo a seguito del pagamento delle somme da parte del datore di lavoro: ne consegue che, se ben può agire il lavoratore nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie, festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare". Con la pronuncia n. 26324 del 2006, la Corte ha inoltre affermato che gli accantonamenti, costituiti da importi corrispondenti a voci retributive (come ratei di ferie, gratifica natalizia e festività), sono poi erogati dalla Cassa ai lavoratori a scadenze prestabilite nella contrattazione collettiva, e che nell'erogare dette somme la Cassa assume il ruolo di soggetto intermediario nella erogazione di prestazioni, che altrimenti sarebbero dovute direttamente dal datore di lavoro in conseguenza e quale corrispettivo della prestazione lavorativa; che gli accantonamenti, quindi, hanno natura prettamente retributiva, dal che consegue l'applicabilità ad essi del privilegio previsto dall'art. 2751 bis c.c., n.1; che diverso discorso deve farsi per ciò che concerne i contributi, dato che questi attengono a versamenti, in parte dovuti dai lavoratori, mediante trattenute operate dai datori di lavoro, ed in parte da questi ultimi, diretti a dotare le Casse delle disponibilità economiche necessarie per il conseguimento dei loro fini istituzionali".
          Da questa giurisprudenza deduciamo che sia il lavoratore che la Cassa Edile sono legittimati a chiedere le somme corrispondenti agli accantonamenti non versati, fermo restando che la procedura può ammettere uno solo dei due crediti altrimenti si avrebbe una duplicazione del debito. Se pertanto è la Cassa ad insinuarsi per primo, la stessa può essere ammessa per la voce in esame in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c,c, e l'eventuale successiva domanda del lavoratore per la stessa voce va rigettata perché già ammesso lo stesso credito richiesto dalla Cassa; e viceversa, ove sia il lavoratore ad insinuarsi per primo. In realtà per quest'ultimo nulla cambia, visto che anche la Cassa viene ammessa con lo stesso privilegio di cui gode il suo credito; invero, qualora sia astata ammessa al passivo la Cassa, questa, al momento in cui la procedura paga, è obbligata poi a corrispondere quanto ricevuto al lavoratore, per cui questi viene a percepire la stessa somma che avrebbe avuto se avesse partecipato direttamente al concorso.
          Zucchetti SG Srl
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            29/07/2026 14:59

            RE: RE: RE: RE: ammissione al passivo lavoratore dipendente e cassa edile

            Ringrazio per la risposta.
            Buon lavoro