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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Tfr dipendenti nel caso di affitto di azienda e successiva cessione della medesima
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Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)12/10/2026 12:10Tfr dipendenti nel caso di affitto di azienda e successiva cessione della medesima
Buongiorno,
sottopongo il seguente quesito:
una società "A" in bonis stipula un contratto di affitto di azienda con "B" con il quale trasferisce anche i dipendenti. Successivamente "A" entra in liquidazione giudiziale e il curatore, previa stima dell'azienda, intende cedere la medesima all'affittuaria che ha presentato offerta irrevocabile di acquisto. Il problema risiede nel TFR ante affitto azienda dei dipendenti che proseguono il rapporto lavorativo con "B". A seguito dell'introduzione delle modifiche al comma 5 dell'art. 47 della legge 428/1990 inserite dall'art. 368 CCII, i dipendenti possono insinuarsi nel passivo per il TFR ancorchè il rapporto di lavoro non sia cessato? il Curatore li deve ammettere con il relativo privilegio? Successivamente al decreto di esecutività il Fondo garanzia interviene? Preciso infine che ad oggi tali dipendenti non si sono insinuati e lo stato passivo dei creditori tempestivi è stato reso esecutivo circa 5 mesi fa. Se si insinuano oltre l'anno il curatore può ritenere inamissibile l'istanza per decorso termine in quanto non vi sono i presupposti per una ultratradiva?-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/10/2026 18:09RE: Tfr dipendenti nel caso di affitto di azienda e successiva cessione della medesima
Il comma 5 bis dell'art. 47 legge n. 428 del 1990 dispone che qualora il trasferimento di azienda riguardi imprese nei confronti delle quali sia stata aperta la liquidazione giudiziale (e altre procedure) "non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda". Tale comma è stato inserito nel corpo dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 dall'art. 368, comma 4, lettera d), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con effetto dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 389, comma 1, del D.Lgs.
Questo significa che la norma in questione può trovare applicazione soltanto per le cessioni successive a detta data da parte impresa ammessa alla liquidazione giudiziale, con la conseguenza che i lavoratori dipendenti potrebbero chiedere il pagamento del TFR maturato nei confronti dell'impresa cedente fino al momento della cessione e non fino alla data dell'affitto giacchè, per quanto sopra riportato la normativa di cui al comma 5bis dell'art. 47 citato non si applica alle operazioni di trasferimento (affitto o cessione) non effettuate da impresa non assoggettata a liquidazione giudiziale.
Poiché il titolo che giustifica il credito è il pagamento di TFR, è chiaro che a detto credito va riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c..
Quanto ai comportamenti dell'Inps è lo stesso comma 5bis dell'art. 47 cit. che, dopo il periodo sopra riportato, così continua: "Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80".
Quanto all'ultima domanda, è difficile dare una risposta in astratto in quanto molto dipende dalle circostanze da cui dipende il ritardo. Noi possiamo limitarci a chiarire che il nuovo codice è più severo rispetto alla legge fallimentare in quanto l'art. 208 c.c.i.i. prevede il termine finale per la presentazione delle domande tardive (non più di un anno, ma) di sei mesi dalla esecutività dello stato passivo (comma 1) e, decorso questo termine e "comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva (super tardiva) è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo" (comma 3). Molto dipenderà, quindi, qualora i dipendenti presenteranno una domanda ultra tardiva, da quanto costoro riusciranno a dimostrare in ordine agli elementi richiesti dalla norma; in questo un ruolo importante lo gioca il dato se sia stata o non effettuata ad essi la comunicazione di cui all'art. 200, dato che, in mancanza, i creditori potrebbero sostenere di non aver avuto conoscenza, per fatto a loro non addebitabile, dell'apertura della procedura concorsuale a carico del loro ex datore di lavoro; ma ovviamente trattandosi di questione di prova non possiamo inoltrarci in tale discorso e ci limitiamo soltanto a prospettare la eventualità di una difesa.
Zucchetti SG srl-
Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)12/10/2026 18:24RE: RE: Tfr dipendenti nel caso di affitto di azienda e successiva cessione della medesima
Il mio dubbio è il seguente: con la cessione non si ha alcun trasferimento dei dipendenti in quanto i medesimi sono già dipendenti di "B" a seguito dell'affitto di azienda e con la cessione praticamente non vi è un ulteriore cambio del datore di lavoro.
Per questo mi era sorto il dubbio che vorrei che me lo toglieste definitivamente.
Per ciò che riguarda la comunicazione di avvio procedura a loro non è stata fatta ma non possono non sapere che l'affittante non sia in procedura visto che la nuova società è nata per preservare i rapporti di lavoro e gli stessi dipendenti sono stati coinvolti nelle riunioni per il passaggio.
Che ne pensate?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza13/10/2026 12:34RE: RE: RE: Tfr dipendenti nel caso di affitto di azienda e successiva cessione della medesima
Certo si potrebbe sostenere che, alla data della vendita dell'azienda, i dipendenti non sono stati trasferiti al cessionario perché erano già alle dipendenze di quest'ultimo in forza del precedente contratto di affitto; tuttavia, bisogna vedere cosa verrà concordato al momento della cessione. Se, infatti, si stabilisce che il contratto di affitto viene risolto, il problema viene superato in radice perché la risoluzione determina la cessazione del rapporto di affitto e la restituzione del complesso aziendale al concedente, che materialmente non viene effettuata in quanto l'affittuario diventa proprietario, ma giuridicamente, cessato l'affitto, i beni componenti l'azienda come i dipendenti vengono retrocessi dal dall'affittuario all'affittante e da questi al cessionario dell'azienda, con il quale i lavoratori hanno continuato il rapporto. Poiché la cessione avviene nel vigore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 47, comma 5bis l. n. 428 del 1990, i dipendenti possono chiedere immediatamente il TFR maturato fino alla data della cessione ed è a questa situazione che ci siamo ispirati nella precedente risposta.
Se il contrato di affitto di azienda non viene formalmente risolto, il problema diventa più complesso perché la mancanza di una formale risoluzione, sebbene da sola non dimostri che non vi sia stato un trasferimento dei dipendenti ai sensi dell'art. 2112 c.c., è indubbiamente un elemento coerente con la continuità dei rapporti di lavoro dovendosi distinguere il profilo negoziale dei rapporti tra affittante e affittuario e poi cessionario e il profilo lavoristico. Tuttavia riteniamo che si possa arrivare alla medesima conclusione, seppur con più di qualche dubbio, seguendo due strade, entrambe di dubbio successo. Ossia, o si ritiene che la cessione comunque presuppone la risoluzione del contratto di affitto, con gli effetti di cui sopra, ovvero che, nonostante la mancata risoluzione (formale o implicita), il passaggio dall'affitto alla cessione dell'azienda, sebbene non abbia modificato la situazione di fatto dei dipendenti, ha comunque modificato il titolo per il quale il datore di lavoro detiene l'azienda, che, a seguito della cessione, entra tra i beni di sua proprietà. E questo passaggio incide anche sulla continuità del rapporto in quanto muta giuridicamente il datore di lavoro che, a seguito della cessione, non è più l'affittuario bensì il proprietario dell'azienda, con poteri ben diversi da quelli di gestione che aveva durante l'affitto. Si potrebbe pertanto anche sostenere che la cessione assume rilevanza per la prosecuzione del rapporto di lavoro in un contesto giuridico diverso da quello precedente, con la conseguente applicazione della citata normativa.
Ad ogni modo è preferibile regolamentare formalmente la sorte del contratto di affitto al momento della cessione.
Zucchetti SG srl
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