Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ritenute su pagamenti a cavallo della LG

  • Giuliano Cesarini

    Fossombrone (PU)
    10/11/2023 09:52

    Ritenute su pagamenti a cavallo della LG

    Con Provvedimento del 09.10.2023, depositato l'11.10.2023, il Tribunale ha sancito l'improcedibilità della domanda di accesso al Concordato Preventivo a fronte della rinuncia espressa in precedenza dalla società.
    Il 10.10.2023 la società ha depositato la richiesta di Liquidazione Giudiziale in proprio.
    Intanto, il 09.10.2023, la società aveva pagato due onorari:
    al legale, per la richiesta di LG in proprio ed al notaio, per la redazione della determinazione del Liquidatore sociale alla rinuncia del CP.
    A fine ottobre il Tribunale ha emesso la Sentenza di apertura della LG.
    Le due ritenute operate ai professionisti sono connesse al pagamento di due spese che appaiono abbastanza chiaramente funzionali alla Liquidazione Giudiziale. Quel debito per ritenute viene anch'esso investito dalla "connessione e funzionalità" alla LG e va quindi versato dal Curatore alla scadenza naturale o la Liquidazione Giudiziale aperta gli conferisce la natura di debito da soddisfare nell'ambito del concorso?
    Quindi, secondo voi, il 16 di novembre il Curatore
    - Deve
    - Non deve
    - Può
    versare all'Erario le ritenute operate ad ottobre dalla società sui due onorari?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/11/2023 11:34

      RE: Ritenute su pagamenti a cavallo della LG

      Preliminarmente rileviamo che il fatto che i compensi in questione siano funzionali alla liquidazione giudiziale è irrilevante ai fini della qualificazione come spese prededucibili, dal momento che essi non sono considerati prededucibili da alcuna norme né rientrano tra quelli indicati nell'art. 6 CCII: le lett. b) e c) di tale norma considerano prededucibili alcuni crediti professionali nella misura del 75%, ma riguardano i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (lett. b) nonché quelli sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo e del deposito della relativa proposta e del piano che la correda (lett. c).

      Ciò premesso, e fatta ovviamente salva la revocabilità dei pagamenti da cui il debito per ritenute deriva, riteniamo che tale debito sia un "ordinario" debito concorsuale, essendo sorto prima dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziaria, da pagare quindi solo a seguito di istanza di ammissione la passivo, in sede di riparto.