Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

apertura LG - momento da cui decorre l'efficacia della sentenza

  • Gian Piero Bellinato

    Forli (FC)
    08/02/2024 11:13

    apertura LG - momento da cui decorre l'efficacia della sentenza

    buongiorno,
    un creditore straniero ha effettuato il versamento di un bonifico quale anticipo sull'acquisto di un bene che l'azienda, poi fallita, non ha mai prodotto;
    il versamento è stato richiesto dal creditore, alla propria banca estera, il giorno precedente la sentenza ed è stato accreditato sul conto della ditta fallita nella stessa data di pubblicazione della sentenza; la stessa sentenza veniva annotata al registro imprese tre giorni dopo tale accredito;
    il creditore, in sede di esame dello sp. invoca ora la prededuzione di tale versamento effettuato.
    si gradirebbe conoscere il vs parere sul riconoscimento della natura prededucibile di tale credito e sul momento in cui la sentenza produce effetto nei confronti del fallito e dei terzi.
    grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/02/2024 20:00

      RE: apertura LG - momento da cui decorre l'efficacia della sentenza

      Il pagamento accredito sul conto del fallito lo stesso giorno della dichiarazione di fallimento deve intendersi avvenuto in data successiva al fallimento stesso in quanto la dichiarazione di fallimento risale alle ore zero del giorno in cui è stato dichiarato. Un tale pagamento, quindi, in quanto avvenuto successivamente al fallimento è inefficace ai sensi dell'art. 44, comma 2, l. fall. per cui il solvens ha diritto a chiederne la restituzione. Il credito restitutorio non è da considerare in prededuzione da un lato in quanto trova la sua fonte nel contratto di fornitura ppoi rimasto ineseguito per cui il versamento non può ritenersi sorto in funzione della procedura, ma neanche sorto in occasione della stessa perché, come più volte affermato dalla S. Corte, non è sufficiente allo scopo il dato cronologico della posteriorità di un evento alla data del fallimento se non vi è un nesso con la procedura o la partecipazione del curatore.
      Il discorso non cambia se, in considerazione della previsione di cui all'art. 16, comma 2, per il quale la sentenza di fallimento produce i suoi effetti nei confronti dei terzi dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, si ritenga che l'accredito sia avvenuto prima che la sentenza producesse i suoi effetti nei confronti del solvens, giacchè, in tal caso, diventa ancor più evidente la natura concorsuale del credito.
      Zucchetti SG srl